Appeal inadmissible for failure to pay full fee advance

c-3230-2013Tribunal Administrativo Federal / Divisão 328 de ago. de 2013Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed the disability-insurance appeal as inadmissible because the appellant paid only part of the ordered balance of the fee advance and did not prove full, timely payment. The court had twice warned that failure to pay the full amount would result in non-entry. It therefore did not examine the merits of the challenge against the UAIE decision reducing the pension as of 1 July 2013. No procedural costs were levied, and CHF 396 was ordered refunded.

Sumário Omnilex

Art. 63 PA, Art. 23 PA; fee advance and non-entry for partial payment: if the appellate court orders an advance on costs and expressly warns of inadmissibility, the appeal is not entered into when the appellant pays only part of the required balance and fails to prove full and timely payment. The duty to secure the complete amount rests on the appellant; exchange-rate or banking difficulties do not alter this result absent proof of timely full crediting to the designated Swiss account. Where non-entry is ordered in such circumstances, the court may exceptionally waive costs and refund any surplus advance (consid. 4-8).

Texto completo

BVGer C-3230/2013

Entscheiddatum: 28.08.2013Publikationsdatum: 13.09.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-3230/2013

Sentenza del 28 agosto 2013 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico,cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______,patrocinata dall'avvocato José Nogueira Esmorís,ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE),avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,1211 Ginevra 2,autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 2 maggio 2013).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

  1. Il 2 maggio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° luglio 2013, la rendita d'invalidità pagata fino ad allora.

  2. Il 3 giugno 2013, l'interessata ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità anche successivamente al 1° luglio 2013.

  3. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

4.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 14 giugno 2013 (notificata il 18 giugno 2013; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il 12 luglio 2013, un anticipo di fr. 400.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il 12 luglio 2013, idonea documentazione attestante che l'importo di fr. 400.-- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.

4.2. Il 10 luglio 2013, l'insorgente ha versato l'importo di fr. 386.-- (cfr. doc. TAF 5).

4.3. Con scritto dell'11 luglio 2013, inoltrato il 16 luglio 2013 (e ricevuto da questo Tribunale il 19 luglio 2013), la ricorrente ha segnalato di trasmettere a questo Tribunale copia della ricevuta dell'8 luglio 2013 del bonifico bancario dell'importo richiesto di una banca di B._______ (doc. TAF 7).

  1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 16 luglio 2013 (notificata il 22 luglio 2013; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 8]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il 19 agosto 2013, il saldo (integrale) dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 14.--, al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento o di versamento solo parziale del richiesto saldo dell'anticipo spese. Questo Tribunale ha altresì precisato all'insorgente che le incombeva d'indicare all'operatore scelto i pertinenti dati del destinatario della richiesta di trasferimento di fondi di denaro, di verificare la corretta e tempestiva esecuzione dell'ordine da parte dell'operatore stesso nonché di assicurarsi che quest'ultimo segnali se del caso alla banca corrispondente estera che le spese e le commissioni sono a carico dell'ordinante, fermo restando che era tenuta a pagare l'importo integrale di fr. 400.-- ed assicurarsi che ciò avvenisse tenuto conto anche di eventuali problemi connessi con il tasso di cambio. Il Tribunale amministrativo federale ha pure invitato la ricorrente a produrre, sempre entro il 19 agosto 2013, idonea documentazione attestante che il saldo (integrale) dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 14.-- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.

  2. Entro il termine impartito, l'insorgente ha versato l'importo di fr. 10.-- (cfr. doc. TAF 9). La stessa, benché invitata da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale del saldo dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell'importo di fr. 14.-- secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale del 16 luglio 2013 e neppure appare essersi informata presso questo Tribunale, prima della scadenza del termine impartito con la decisione incidentale del 16 luglio 2013, se l'integralità di detto importo fosse stata tempestivamente versata alla posta svizzera o addebitata su un conto postale o bancario in Svizzera in favore del Tribunale amministrativo federale. In siffatte circostanze, e considerato che il richiesto saldo dell'anticipo spese di fr. 14.-- è stato corrisposto solo parzialmente, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). Giova tutt'al più ancora rilevare che l'inammissibilità del ricorso in esame non costituisce un formalismo eccessivo (v., sulla questione, le sentenze del Tribunale federale 9C_343/2011 del 21 luglio 2011 e 9C_581/2008 del 27 gennaio 2009; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8578/2010 del 12 aprile 2011).

  3. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

  4. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). È pertanto restituito alla ricorrente l'importo di fr. 396.--.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.Il ricorso è inammissibile.

2.Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 396.-- è restituito alla ricorrente.

3.Comunicazione a:

  •    rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-mento)
    
  •    autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
    
  •    Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)  
    

Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Palavras-chave

disability insurancefee advanceinadmissibilitynon-entryprocedural costsrefundappeal

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Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be admitted despite only partial payment of the ordered fee advance.

Decisão extraída

No. Because the appellant failed to pay the full requested balance of the advance or prove timely full payment, the appeal was inadmissible.

Fundamentação extraída

The court had expressly warned that non-payment or partial payment of the advance would lead to non-entry. The balance of CHF 14 was paid only partially, and no proof of full payment was produced.

Questão jurídica principal

Whether court costs should be charged and how the overpaid amount should be treated.

Decisão extraída

No court costs were levied, and CHF 396 was to be refunded to the appellant.

Fundamentação extraída

By exception, the court refrained from charging procedural costs under the applicable provisions.

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