Sentenza dell'11 dicembre 2013
Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Giorgio Bomio,
Cancelliera Santina Pizzonia
Parti
A.,
Ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.364
Visti:
- la decisione di chiusura del 28 ottobre 2013 emanata dall'Amministrazione
federale delle dogane relativa alla domanda di assistenza giudiziaria del
29 febbraio 2013 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribuna-
le ordinario di Salerno (act. 1.1);
- l'avviso di ricevimento relativo alla notifica della decisione ad A. avvenuta il
4 novembre 2013 (act. 2.4; act. 3)
- il ricorso del 6 dicembre 2013 interposto da A. via fax alle ore 15:18 presso la
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzio-
nata decisione (act. 1);
Considerato:
-
che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami
in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37
cpv. 2 LOAP);
-
che in questo campo la procedura è retta in particolare dalla legge federale
sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b
LOAP);
-
che in base all’art. 52 cpv. 1 PA l'atto di ricorso deve essere inoltrato per iscrit-
to;
-
che il presente ricorso inoltrato per fax non soddisfa il predetto requisito;
-
che al fax non ha fatto seguito alcuna trasmissione del memoriale originale di
ricorso;
-
che il termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni (art. 80k
AIMP);
-
che la notifica all'avente diritto residente in Svizzera determina il punto di par-
tenza del termine di ricorso;
-
che il ricorrente nel suo fax dichiara di aver avuto conoscenza della decisione
impugnata in data 6 novembre 2013 (act. 1) ;
-
3 -
-
che il relativo avviso di ricevimento reca la data 4 novembre 2013 (act. 2.4;
act. 3);
-
che dunque il termine utile per inoltrare ricorso scadeva il 4 dicembre 2013;
-
che di conseguenza, anche nella denegata ipotesi di un valido inoltro del ri-
corso via fax, l'atto sarebbe comunque tardivo;
-
che, in tali circostanze, non concorrono gli estremi per invitare il ricorrente a
inoltrare via posta il suo atto di ricorso;
-
che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso inol-
trato via fax;
-
che, in quanto soccombente data l’irricevibilità del ricorso, al ricorrente vanno
addossate le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
-
che la tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta
gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63
cpv. 4
bis
e 5 PA.
-
4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
- Il ricorso è inammissibile.
- La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico del ricorrente.
Bellinzona, il 12 dicembre 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- A.
- Amministrazione federale delle dogane
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).