Appeal withdrawn in MLAT evidence transfer case

RR.2013.331Tribunal Penal Federal / Câmara de Recursos3 de jun. de 2014Withdrawn

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Resumo Omnilex

A. Corporation appealed a Ticino prosecution office closure decision ordering transmission of bank records to Italy. After the prosecution carried out a document review and modified its decision in substance in line with the appellant's requests, the appellant withdrew the appeal. The Federal Criminal Court's Complaints Chamber took note of the withdrawal, struck the case off the docket, ordered no court costs, and directed repayment of the CHF 3,000 advance. No party compensation was awarded.

Sumário Omnilex

Art. 63 PA; withdrawal of appeal after the contested decision has been substantially modified in the appellant's favor; striking off the roll and costs. Where the appellant withdraws the appeal following a subsequent modification of the impugned administrative decision in substance according to its conclusions, the proceedings are discontinued; in such circumstances, court costs are not charged to the appellant and any advance on costs must be refunded (consid. on costs and withdrawal).

Texto completo

Sentenza del 3 giugno 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. CORPORATION, rappresentata dagli avv. Paolo Ber- nasconi e Andrea Daldini,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2013.331

  • 2 -

Visti:

  • il ricorso presentato il 29 novembre 2013 da A. Corporation avverso la deci- sione di chiusura del 22 ottobre 2013 con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione all'Italia di documentazione con- cernente un conto presso la banca B. intestato alla predetta società;

  • l'istanza di sospensione dell'11 dicembre 2013 presentata dal Ministero pub- blico ticinese (act. 6);

  • lo scritto del 23 dicembre 2013, con il quale il Ministero pubblico ticinese ha confermato la sua disponibilità a procedere ad una cernita documentale riferita alle relazioni bancarie per le quali C. è indicato quale titolare del conto e/o a- vente diritto economico e/o trustee (act. 8);

  • le osservazioni del 15 gennaio 2014 dell'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) (act. 10);

  • il decreto del 12 febbraio 2014, mediante il quale la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto l'istanza di sospensione (act. 13);

  • la decisione di entrata in materia complementare e decisione incidentale di ri- esame del 24 febbraio 2014 del Ministero pubblico ticinese (act. 14.1);

  • lo scritto del 4 marzo 2014, con il quale il Ministero pubblico ticinese ha infor- ma questa Corte della data prevista per la cernita della documentazione ban- caria raccolta (act. 14);

  • le osservazioni del 13 marzo 2014 dell'UFG (act. 15);

  • lo scritto del 16 maggio 2014, mediante il quale il Ministero pubblico ticinese ha informato la Corte dei reclami penali del consenso dato dalle parti ad un'e- secuzione semplificata giusta l'art. 80c AIMP, ciò che avrebbe avuto come conseguenza il ritiro del ricorso pendente (act. 19);

  • la lettera del 23 maggio 2014 con cui il patrocinatore della ricorrente dichiara il ritiro del ricorso (act. 20).

  • 3 -

Considerato:

  • che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 23 maggio 2014 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;

  • che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

  • che nella fattispecie l'autorità d'esecuzione ha proceduto alla cernita della do- cumentazione concernente il conto bancario della ricorrente, e con il concorso di quest'ultima, solo susseguentemente all'interposizione del ricorso;

  • che la cernita in questione ha indotto il Ministero pubblico ticinese a modificare la decisione di chiusura impugnata, accogliendo sostanzialmente le conclu- sioni della ricorrente;

  • che la ricorrente ha ritirato il proprio ricorso in seguito alla modifica della pre- detta decisione;

  • che, visto quanto precede, alla ricorrente non vengono addossate spese pro- cessuali (v. art. 63 cpv. 1 terza frase PA; MICHAEL BEUSCH, in C. Auer/M. Mül- ler/B. Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungver- fahren, n. 15 ad art. 63 PA);

  • che la cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente l'importo di fr. 3'000.-- ver- sato a titolo di anticipo delle spese;

  • che non vengono accordate indennità per ripetibili.

  • 4 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
  2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà alla ricorrente l'importo di fr. 3'000.-- già versato.

Bellinzona, 4 giugno 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini
  • Ministero pubblico del Cantone Ticino
  • Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Palavras-chave

mutual legal assistancewithdrawalstrike outcourt costscost refundbank recordssimplified execution

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the withdrawn appeal should be struck from the docket.

Decisão extraída

The court noted the written withdrawal and struck the case off the docket.

Fundamentação extraída

A written withdrawal was filed after the execution authority had reviewed the bank documents and the prosecution had modified the challenged decision in line with the appellant's position.

Questão jurídica principal

Whether procedural costs and an advance payment should be borne by the appellant.

Decisão extraída

No court costs were charged and the CHF 3,000 advance was to be refunded.

Fundamentação extraída

Because the appeal was withdrawn only after the impugned decision had been modified substantially in the appellant's favor, costs were not imposed on the appellant.

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