Seizure appeal struck out after authority revoked order

RR.2009.20Tribunal Penal Federal / Câmara de Recursos9 de abr. de 2009Withdrawn

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A. challenged before the Federal Criminal Court a seizure and production order issued by the Federal Public Prosecutor in an Italian mutual legal assistance case. After the appeal was filed, the MPC itself revoked the order and released the bank account. The court held that the revocation ended the dispute and struck the case from the docket. It imposed no court costs and ordered the MPC to pay A. CHF 500 in compensation for necessary expenses.

Sumário Omnilex

Art. 63 cpv. 1 e 2 PA; art. 64 cpv. 1 PA; art. 30 lett. b LTPF: revocation of the challenged administrative decision by the lower authority renders the appeal proceedings moot and leads to striking the case from the docket. The authority that causes the termination by withdrawing its decision is treated as the losing party for costs purposes, but no procedural costs may be charged to federal authorities acting in their official capacity. The successful party is entitled to compensation for necessary and relatively substantial expenses incurred in the proceedings.

Texto completo

Sentenza del 9 aprile 2009 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti

A., rappresentato dall’Avv. Stefano Ferrari, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria in materia penale all’Italia

Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2009.20

  • 2 -

La II Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto: che in data 13 febbraio 2009 A. ha presentato presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale un ricorso avverso l’ordine di seque- stro e di edizione del 2 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudi- ziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro; che con scritto del 17 febbraio 2009 la scrivente autorità ha invitato il ricor- rente a versare, entro il 27 febbraio 2009, termine poi prorogato a due ri- prese su richiesta dell’interessato, l’ultima fino al 24 marzo 2009, un antici- po delle spese di Fr. 2'000.-; che in data 16 febbraio 2009 il ricorrente ha richiesto al MPC lo sblocco dei conti ad esso intestati oggetto del succitato ordine di sequestro e di edizio- ne; che con ordine di dissequestro del 19 febbraio 2009, escludendo possibili collegamenti tra i conti intestati ad A. e la fattispecie oggetto della commis- sione rogatoria italiana, il MPC ha ordinato l’immediato sblocco della rela- zione bancaria n. 1 intestata all’interessato, revocando quindi la sua deci- sione del 2 febbraio 2009; che tramite la revoca della decisione impugnata il MPC ha di fatto procla- mato la propria desistenza dal processo; che la desistenza di una parte mette termine alla controversia, di modo che la causa deve pertanto essere stralciata dal ruolo; che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte soc- combente ai sensi dell’art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 30 lett. b della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71); che le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soc- combente (art. 63 cpv. 1 PA);

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che nessuna spesa procedurale è messa a carico dell’autorità inferiore né delle autorità federali che promuovono il ricorso e soccombono (art. 63 cpv. 2 PA); che quale parte soccombente il MPC è invece tenuto ad assegnare al ricor- rente un’indennità per le spese necessarie e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA); che, in concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio cau- sato dalla presente procedura, viene posta a carico del MPC un’indennità forfettaria (IVA inclusa) di Fr. 500.--, a titolo di spese ripetibili;

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. In seguito alla revoca della decisione impugnata la causa è stralciata dal ruolo.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Il Ministero Pubblico della Confederazione verserà al ricorrente un importo di Fr. 500.- a titolo di spese ripetibili.

Bellinzona, il 9 aprile 2009

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Stefano Ferrari
  • Ministero pubblico della Confederazione
  • Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).

Palavras-chave

mutual legal assistanceseizuremootnesswithdrawal of decisionparty compensationcourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the seizure order had to be struck out after the MPC revoked its own decision.

Decisão extraída

The case was removed from the docket because the revocation of the challenged order ended the dispute.

Fundamentação extraída

By revoking the contested decision, the MPC effectively withdrew from the proceedings; once a party desists, there is no longer a live controversy and the case must be struck out.

Questão jurídica principal

Who had to bear the procedural costs and whether the appellant was entitled to compensation.

Decisão extraída

No court costs were charged, and the MPC had to pay A. CHF 500 in party compensation.

Fundamentação extraída

The authority that caused the proceedings to end through revocation is treated as the losing party under Art. 63 PA; however, no costs are levied on lower federal authorities, while the successful party receives compensation for necessary expenses under Art. 64 PA.

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