Sentenza del 6 dicembre 2005
Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, presi-
dente, Bernard Bertossa e Tito Ponti
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall’avv. Mario Postizzi,
reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
controparte
Oggetto
Reclamo contro un rifiuto di dissequestro parziale
(art. 46 DPA)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BV.2005.32
Fatti:
A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On.
Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribu-
zioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti
degli avvocati A. e B., titolare quest’ultima di uno studio legale e notarile a
X. ed entrambi ivi domiciliati.
A. è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo
190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta
(LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte impor-
tante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particola-
re a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”.
B. Nell’ambito di questa inchiesta, il 1° febbraio 2005 la Divisione inchieste fi-
scali speciali dell’AFC ha disposto il sequestro di tutti i beni conosciuti di
proprietà degli indagati o di cui, tramite interposta persona fisica o giuridica,
essi possono economicamente disporre. Di conseguenza sono stati posti
sotto sequestro diversi conti bancari, tra i quali il conto corrente bancario
n.1 presso la banca C. di X. intestato ad A..
C. Il 7 ottobre 2005 A. ha presentato all’AFC una richiesta di dissequestro par-
ziale del conto summenzionato a concorrenza di fr. 285'332.- per far fronte
a degli oneri fiscali. Con decisione del 13 ottobre 2005 l’AFC ha respinto ta-
le richiesta suggerendo ad A., per ossequiare a tali incombenze, di far capo
agli ingenti fondi non sequestrati depositati all’estero. Il 14 ottobre 2005, A.
è insorto contro la decisione di rifiuto con un reclamo al direttore dell’AFC.
Egli ritiene, in sostanza, che l’affermazione dell’AFC relativa a presunti fon-
di depositati all’estero sia priva di fondamento. La decisione contestata sa-
rebbe inoltre assurda, poiché metterebbe in pericolo gli interessi fiscali e fi-
nanziari degli enti pubblici creditori.
D. In conformità all’art. 26 cpv. 3 DPA, il 20 ottobre 2005 l’AFC ha trasmesso
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale una copia del re-
clamo di A. corredata dalle osservazioni al gravame. L’autorità fiscale, for-
nendo informazioni più precise sulle disponibilità finanziarie del reclamante
all’estero, chiede di respingere il reclamo.
E. Nelle sue osservazioni del 14 novembre 2005 il reclamante, in via principa-
le, conferma la richiesta formulata nel suo reclamo, domandando tuttavia, a
titolo sussidiario, il dissequestro parziale del conto in questione a concor-
renza di fr. 168'155.-. Egli chiede inoltre che il Tribunale penale federale ri-
nunci alla pubblicazione della sentenza relativa alla presente procedura o,
subordinatamente, che la pubblicazione della stessa sia differita.
Le argomentazioni saranno, se necessario, riprese nei considerandi di dirit-
to.
Diritto:
- Giusta l’art. 26 cpv. 1 DPA, contro i provvedimenti coattivi degli art. 45 e
segg. DPA (tra i quali il sequestro – art. 46 e 47 DPA) e le operazioni e o-
missioni connesse, può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami pe-
nali del Tribunale penale federale. Il reclamo contro un’operazione o contro
una decisione su reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità
competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a
contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione
o ha ricevuto notifica della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). In concreto, la
decisione impugnata, datata 13 ottobre 2005, è stata notificata al reclaman-
te il giorno dopo (v. act. 1); il reclamo è dunque tempestivo.
Secondo l’art. 28 cpv. 1 DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è tocca-
to dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione su
reclamo (art. 27 cpv. 2 DPA) e ha un interesse degno di protezione
all’annullamento o alla modificazione (v. sentenza del Tribunale penale fe-
derale BK_B 164/04 del 5 gennaio 2005 consid. 1.3). La legittimazione atti-
va del reclamante, titolare del conto sequestrato, è in questo caso pacifica.
- Salvo abusi, la persona i cui valori patrimoniali sono oggetto di un seque-
stro conservatorio ha diritto di richiedere in qualsiasi momento il disseque-
stro totale o parziale dei suoi beni e, in caso di rifiuto, di adire l’autorità
competente. Come ogni misura coercitiva, il sequestro conservatorio è una
provvedimento provvisorio che può essere revocato o modificato fino al
momento del giudizio della causa. La sua legittimità e la sua conformità al
principio della proporzionalità devono quindi essere regolarmente verificate
tenuto conto delle prove raccolte durante l’istruzione dell’incarto (sentenze
del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005 consid. 2 e
BV.2005.25 del 2 luglio 2005 consid. 1.2; DTF 122 IV 91 consid. 4; 120 IV
297 consid. 3e; 119 IV 326 consid. 7e; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse,
Zurigo 2000, n° 2570-2571; SCHMID, Strafprozessrecht, 4a ediz., Zurigo
2004, n° 750). Il presente reclamo è diretto contro il rifiuto dell’AFC di revo-
care parzialmente un sequestro da lei ordinato; esso è dunque ugualmente
ricevibile per quanto attiene al suo oggetto.
-
Per quanto concerne la legittimità dei sequestri operati dall’AFC, il recla-
mante non la rimette seriamente in discussione, accontentandosi ancora
una volta di contestare aver commesso una qualsiasi infrazione. Tale af-
fermazione è già stata scartata dalla Corte dei reclami penali, segnatamen-
te nella sua sentenza dell’8 luglio 2005 (BE.2005.4, in particolare consid.
5). In assenza di circostanze nuove determinanti, non vi è motivo per chi-
narsi nuovamente su tale questione.
-
Il reclamante invoca principalmente una violazione del principio della pro-
porzionalità. A suo dire, in effetti, il rifiuto di dissequestro gli impedirebbe di
onorare i suoi debiti fiscali, ciò che autorizzerebbe il fisco a costituire delle
ipoteche legali a concorrenza degli importi dovuti, di modo che l’attitudine
dell’AFC sembrerebbe contraria agli interessi delle medesime autorità fi-
scali. Egli contesta inoltre possedere averi all’estero che gli permetterebbe-
ro di pagare le imposte dovute. L’AFC, dal canto suo, nega l’esistenza di
una tale violazione e sostiene che il reclamante dispone all’estero di valori
patrimoniali manifestamente sufficienti per saldare i debiti fiscali pendenti.
4.1 Giusta l’art. 46 cpv. 1 lett. a e b DPA, devono essere sequestrati gli oggetti
che possono avere importanza come mezzi di prova nonché gli oggetti e gli
altri beni che saranno presumibilmente confiscati. Il sequestro ai sensi
dell’art. 46 DPA costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad
assicurare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confi-
sca o risarcimento compensativo ai sensi dell’art. 59 CP; per sua natura ta-
le provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al
giudice di merito pronunciare le misure definitive (quali la confisca o l’ordine
di risarcimento compensativo) e determinare eventuali diritti di terzi sui beni
in questione. Requisiti per i provvedimenti coattivi previsti agli art. 45 e
segg. DPA, e quindi anche per il sequestro, sono l’esistenza di indizi suffi-
cienti relativi alla commissione di un reato per il quale l’amministrazione ti-
tolare dell’inchiesta è competente e la connessione tra questo e l’oggetto
che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la
misura deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (art.
45 cpv. 1 DPA; sentenza BK_B 060/04 del 14 luglio 2004, consid. 2.2 e ri-
ferimenti citati). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta non occorre mostrarsi troppo
esigenti quanto al fondamento del sospetto; è infatti sufficiente che il carat-
tere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAURI, Verwaltungsstra-
frecht, Motive - Doktrin – Rechtsprechung, Berna 1998, N. 1 alle premesse
degli art. 45-60 DPA; DTF 125 IV 222, consid. 2c, non pubblicato). Adita
con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può peraltro statuire sul
merito del procedimento, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del
sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d); diversamente dal
giudice di merito, ad essa non incombe infatti eseguire a questo stadio del
procedimento un’esauriente ponderazione delle circostanze a carico o a di-
scolpa degli indagati e intraprendere una valutazione completa
dell’attendibilità dei vari mezzi probatori disponibili (sentenza del Tribunale
federale 1S.32/2005 del 21 novembre 2005 consid. 2.2). Secondo costante
giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pub-
blico impone di mantenere il sequestro cautelativo (DTF 124 IV 313 consid.
3b e 4; SJ 1994 pag. 97, 102; v. inoltre sentenza del Tribunale penale fede-
rale BV.2005.9+10+11+12 del 15 marzo 2005 consid. 4).
4.2 Nel quadro dell’inchiesta condotta dall’autorità fiscale, la Corte dei reclami
penali ha già avuto occasione di affermare che un sequestro può essere
parzialmente revocato per far fronte ad oneri e spese necessari per la ma-
nutenzione di un immobile sequestrato (v. sentenza BV.2005.9+10+11+12
consid. 6, confermato nella sentenza del Tribunale penale federale
BB.2005.35 del 10 ottobre 2005 consid. 6.3). Un rifiuto potrebbe in effetti
avere conseguenze negative sulla sostanza medesima dei valori seque-
strati. In altri termini, il principio della proporzionalità impone che il titolare di
un bene sequestrato possa disporre dei redditi derivanti da tale bene per
far fronte alle spese legate alla manutenzione necessaria del bene in que-
stione. Ebbene, ciò non è il caso nella fattispecie in quanto i debiti fiscali
che il reclamante desidera onorare mediante il dissequestro parziale di uno
dei suoi conti bloccati non sono necessari al mantenimento della sostanza
del patrimonio sequestrato. La possibilità che il fisco richieda ed ottenga
un’ipoteca legale destinata a garantire il pagamento di tali crediti non può
essere presa in considerazione dato che la confisca penale fondata sull’art.
59 CP prevale su qualsiasi altra pretesa fatta valere in giustizia, anche an-
teriore (sentenza del Tribunale federale del 4 maggio 1999 pubblicata in SJ
1999 pag. 417 consid. 3b). Non risulta dunque necessario esaminare se, in
concreto, esisterebbe o meno la possibilità di costituire un’ipoteca legale o
un altro diritto di pegno.
4.3 La confisca del prodotto di un’infrazione o, se questo non è più reperibile,
l’ordine di un risarcimento equivalente in favore dello Stato hanno come
scopo d’impedire all’autore di un reato di trarne un vantaggio economico.
Ebbene, ciò sarebbe il caso se si dovesse ammettere che l’autore possa u-
tilizzare i valori sequestrati destinati ad essere confiscati per far fronte alle
sue spese correnti. In questo modo, se il reclamante fosse autorizzato ad
utilizzare i valori destinati a garantire il pagamento d’imposte illecitamente
eluse (vale a dire i prodotti dell’infrazione fiscale o i valori di sostituzione)
per saldare debiti fiscali ulteriori, lo scopo della misura non sarebbe rag-
giunto.
4.4 Nella fattispecie, sembra assodato che tutti i valori appartenenti al recla-
mante situati in Svizzera sono oggetto di sequestri ordinati dall’AFC. La
questione a sapere se il sequestro conservatorio della totalità dei beni di
una persona è sproporzionato o meno deve essere valutata di caso in ca-
so. Un sequestro generale senza relazione con dei reati determinati è cer-
tamente inammissibile (DTF 122 IV 91 consid. 4). Per contro, un sequestro
generale fondato su prove indiscutibili relative alla provenienza illecita degli
averi considerati è assolutamente giustificato dato che, come rilevato in
precedenza (v. consid. 4.3 supra), il prodotto di un’infrazione non può esse-
re utilizzato dal suo autore per garantire il suo mantenimento o per far fron-
te alle sue spese correnti. Resterebbe da domandarsi se nel caso in cui,
come nella fattispecie, il sequestro si basa su indizi seri, senza tuttavia
sconfinare nella certezza, non dovrebbe subentrare una certa flessibilità
(questione evocata nella sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7
giugno 2005 consid. 4 ma non decisa per motivi di fatto). Nella sua senten-
za precedentemente citata (BV.2005.9+10+11+12), la Corte dei reclami
penali ha ritenuto che l’esistenza di averi all’estero non era stata dimostrata
(consid. 6.2). Nella presente procedura l’AFC riprende il medesimo argo-
mento fondandosi questa volta su fatti e documenti precisi.
L’autorità fiscale menziona anzitutto il conto n.2 presso la banca D., X., in-
testato alla società E., di cui il reclamante era l’avente diritto economico.
Dalla documentazione presentata (v. act. 2.6) risulta effettivamente - stato
al 31 marzo 1996 - una disponibilità di diversi milioni di franchi svizzeri. La
medesima constatazione può essere effettuata per quanto concerne il con-
to n.3 presso la banca F.., New York, di cui il reclamante risulta essere tito-
lare (v. act. 2.7). Tale conto è stato infatti accreditato a più riprese, tra il
1997 ed il 1999, di ingenti somme di denaro provenienti dal conto n.2. Cio-
nonostante, e come ugualmente ammesso dall’autorità fiscale, la documen-
tazione relativa ai suddetti conti risulta essere effettivamente poco attuale e
rappresentativa delle disponibilità finanziarie odierne del reclamante.
Un’indicazione importante ed attuale della situazione finanziaria di
quest’ultimo emerge, per contro, dalla documentazione relativa ai conti n.4,
intestato alla società E. in Liquidation, Vaduz, e n.5 intestato alla società
G., Panama, presso la banca H., Ginevra, entrambe società di cui il recla-
mante è l’avente diritto economico (v. act. 2.15-2.18). Da questi atti risulta
in effetti che il reclamante disponeva, ancora ad inizio 2005, di valori per un
totale di diversi milioni di dollari. Ebbene, nella sua risposta, il reclamante
non formula nessuna contestazione riguardante tale documentazione e non
fornisce nessuna spiegazione sui conti testé citati. Da quanto precede è
quindi d’uopo constatare che il reclamante dispone effettivamente di beni
patrimoniali all’estero, non sequestrati, che gli permettono di onorare i debi-
ti fiscali alla base della sua richiesta di dissequestro parziale. Il principio
della proporzionalità non è dunque stato violato e il reclamo, di conseguen-
za, deve essere respinto.
-
Le spese processuali sono poste a carico del reclamante soccombente (art.
25 cpv. 4 DPA in combinazione con l’art. 245 PP e l’art. 156 cpv. 1 OG). In
concreto viene prelevata una tassa di giustizia di fr. 1'500.--, dedotto
l’importo di fr. 1’000.-- già versato dal reclamante a titolo di anticipo delle
spese.
-
Per quanto attiene alla domanda formulata dal reclamante di non pubblica-
re la presente sentenza, anche se anonimizzata, sul sito Internet del Tribu-
nale penale federale o di differirne la pubblicazione sino alla chiusura
dell’inchiesta fiscale, vi è da rilevare che tale questione esula dal conten-
zioso basato sull’art. 26 DPA e non è dunque decisa mediante la presente
sentenza. La Corte dei reclami penali si determinerà sulla stessa con corri-
spondenza separata.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
- Il reclamo è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto
l’anticipo delle spese di fr. 1’000.-- già versato, egli è invitato a versare il
saldo di fr. 500.--.
Bellinzona, il 6 dicembre 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. Mario Postizzi
Informazione sui rimedi giuridici:
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-
dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.