Legal aid refused for unproven indigence

BP.2011.39Tribunal Penal Federal / Câmara de Recursos4 de out. de 2011Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

A. asked the Federal Criminal Court for free legal aid in complaint proceedings after being asked to pay an advance on costs. The court held that the financial documentation did not sufficiently prove indigence: the file showed real estate, pension income, and no substantiated monthly expenses, while the prior order of the MPC did not bind the court. The request for legal aid was therefore refused, and A. was ordered to pay an advance on costs of CHF 1,500 by 13 October 2011. The costs of the decision were left to follow the complaint proceedings.

Sumário Omnilex

Art. 29 cpv. 3 Cost.; Art. 132 cpv. 1 lett. b e art. 136 CPP: l’assistenza giudiziaria presuppone che l’indigenza sia resa verosimile mediante una documentazione completa, coerente e attuale della situazione finanziaria complessiva del richiedente. Vanno considerati redditi, sostanza e obblighi finanziari, nonché, per le persone con doveri di mantenimento, anche i mezzi del coniuge. Se i documenti prodotti non consentono di ricostruire in modo attendibile entrate e uscite, la domanda può essere respinta senza esaminare ulteriormente le altre condizioni. Una decisione favorevole di un’altra autorità in una procedura distinta non vincola la corte adita, che statuisce con libero apprezzamento.

Texto completo

Decisione del 4 ottobre 2011 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall’avv. Matteo Quadranti, Richiedente

Oggetto Assistenza giudiziaria gratuita (art. 29 cpv. 3 Cost.)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BP.2011.39 (Procedura principale: BB.2011.90)

  • 2 -

Fatti: A. Il 24 marzo 2010 A. è stato arrestato nell’ambito di un procedimento penale cantonale e posto in detenzione preventiva. Il 16 agosto 2010 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha assunto il procedimen- to e disposto la carcerazione preventiva del richiedente, il quale, dal 29 set- tembre 2010, è stato posto in esecuzione anticipata di pena (v. act. 1 dell’incarto BB.2011.90).

B. Con reclamo per ritardata giustizia dell’8 settembre 2011, A. ha chiesto all’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi di impartire al MPC un termine scadente al più tardi il 30 settembre 2011 per allestire il rapporto fi- nale nei suoi confronti. A suo parere, ritenuto che già a fine marzo 2011 le indagini erano ad uno stadio avanzato e che si sarebbe potuto procedere al suo interrogatorio finale appena conclusa l’attività rogatoriale in Bolivia (terminata verso metà giugno 2011), un periodo di quasi tre mesi per l’allestimento di un rapporto finale da parte della Polizia giudiziaria federale, limitato alla sua posizione, sarebbe eccessivo (act. 1 dell’incarto BB.2011.90).

C. Il 16 settembre 2011 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha trasmesso per competenza l’impugnativa in questione alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 2 dell’incarto BB.2011.90).

D. Il 19 settembre 2011 la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale ha chiesto ad A. il versamento di un anticipo delle spese di fr. 1'500.-- (act. 3 dell’incarto BB.2011.90). Il 20 settembre 2011 il legale di A. ha pre- sentato una domanda di assistenza giudiziaria, trasmettendo a sostegno della medesima il “Decreto sulla nomina di un difensore d’ufficio e sulla concessione del gratuito patrocinio” emesso dal MPC il 4 aprile 2011 (act. 1 e act. 1.1). Il 21 settembre 2011 è stato inviato al legale di A. il formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria, ritornato il 23 settembre 2011 compilato solo parzialmente; dando seguito all’invito a compilare compiutamente il formulario, questo è stato ritrasmesso alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale con invio del 27 set- tembre 2011 (act. 2, 3, 4, 5).

  • 3 -

Diritto: 1. 1.1. Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost, chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabili- tà di successo. Nel Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), l’art. 132 cpv. 1 lett. b (per rinvio dell’art. 379 CPP per la procedura di ricor- so) precisa che una difesa d’ufficio viene disposta se l’imputato è sprovvi- sto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi inte- ressi; non viene invece definita l’assistenza giudiziaria gratuita (HARA- RI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 3 e 20 ad art. 132), per la quale è necessario fare riferimento all’art. 136 CPP nella sezione riservata al gratuito patrocinio per l’accusatore privato. Que- sta disposizione precisa che il gratuito patrocinio comprende anche l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie, nonché l’esonero dalle spese procedurali (cpv. 2 lett. a e b; HARARI/ALIBERTI, op. cit., n. 21 ad art. 132).

1.2. Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per co- prire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria del richie- dente al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del ri- chiedente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali de- ve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili pre- viste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).

1.3. L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto

  • 4 -

matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; DTF 127 I 202 consid. 3b; ALFRED BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; STEFAN MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6); ciò vale anche per le procedure dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. sentenza del Tri- bunale penale federale BB.2010.1 del 21 gennaio 2010 con i rinvii). Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in conside- razione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.6 del 18 maggio 2011 con i rinvii e BB.2010.1 summenzionata).

1.4. Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali del richiedente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il ri- chiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua si- tuazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non rie- scono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della me- desima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insuffi- ciente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Par- teikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).

  1. In concreto, dal formulario relativo alla domanda di assistenza giudiziaria e dalla documentazione trasmessa risulta che il richiedente possiede un ap- partamento a Z., in Provincia di Torino, del valore di € 66'150.--, sul quale grava un’ipoteca legale per € 7'240.54 (act. 5.1); in merito alle entrate, A. ha dichiarato che né egli né la sua compagna percepirebbero alcun reddito da attività lucrativa, ma unicamente una rendita mensile da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) di complessivi € 5'378.--; sempre secondo i dati forniti dal richiedente, né lui – attualmente in deten- zione – né la sua compagna o i suoi due figli dovrebbero sopportare spese mensili, ed in particolare non dovrebbero far fronte a premi di assicurazione malattia (sarebbero affiliati alla Mutua Italiana Assistenza Sanitaria) o a spese di affitto. La famiglia, inoltre, sarebbe anche aiutata finanziariamente dalla sorella della compagna di A.
  • 5 -
  1. Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene che le informazioni trasmes- se non siano sufficienti a fornire un’immagine completa e coerente della si- tuazione finanziaria del richiedente ed in particolare a sostanziare un suo stato di indigenza e dunque un suo diritto all’assistenza giudiziaria. In effet- ti, dalla documentazione presentata non emerge in alcun modo quali pos- sano essere le uscite a cui il richiedente (attualmente in detenzione) e la sua famiglia non riuscirebbero a far fronte nonostante beneficino di un’entrata mensile di € 5'378.-- e malgrado non abbiano alcuna spesa mensile. Sulla base delle informazioni fornite appare pure incomprensibile la necessità di un aiuto da parte della sorella della compagna di A.

Nessuna rilevanza per l’esito della presente decisione riveste poi la deci- sione del MPC del 4 aprile 2011, con cui l’autorità ha accolto la richiesta di nomina di un difensore d’ufficio e di concessione del gratuito patrocinio al richiedente. In effetti, il gratuito patrocinio da parte del MPC è stato accor- dato nell’ambito di una procedura indipendente da quella avviata con re- clamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, autorità che dispone di un libero potere di apprezzamento e che non è le- gata alle constatazioni dell’autorità precedente.

  1. In definitiva, ritenuto che già i documenti forniti da A. non permettono di determinare sufficientemente e con certezza la sua reale ed attuale situa- zione finanziaria e dunque il suo eventuale stato d’indigenza, non si giusti- fica di analizzare ulteriormente le condizioni per l’ottenimento dell’assistenza giudiziaria, la quale deve, nel caso concreto, essere respin- ta. Il richiedente è pertanto invitato a versare alla cassa del Tribunale pena- le federale, entro il 13 ottobre 2011 , un anticipo delle spese di fr. 1'500.--.

  2. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle della procedura di reclamo.

  • 6 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  2. Il richiedente è invitato a versare entro il termine scadente il 13 ottobre 2011 un anticipo delle spese di fr. 1'500.-.
  3. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle della procedura di reclamo.

Bellinzona, il 5 ottobre 2011

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

  • Avv. Matteo Quadranti

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

Palavras-chave

legal aidindigencecost advancecriminal proceduredetentionfinancial evidencefree legal representation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the applicant qualified for free legal aid under constitutional and CPP standards.

Decisão extraída

The request was denied because the submitted documents did not establish a sufficiently clear, coherent, and current state of indigence.

Fundamentação extraída

The court held that indigence must be shown by a complete picture of income, assets, and necessary expenses. Here, the file showed an apartment, monthly pension income, and no substantiated monthly expenses, making the claimed need for assistance unconvincing.

Questão jurídica principal

Whether the applicant had to pay an advance on costs pending the complaint.

Decisão extraída

Yes. The applicant was ordered to pay an advance of CHF 1,500 by the specified deadline.

Fundamentação extraída

Because legal aid was refused, the usual procedural advance remained due.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.