Suspensive effect granted in criminal investigation complaint

BP.2010.2,BB.2010.6,BP.2010.4Tribunal Penal Federal / Câmara de Recursos2 de fev. de 2010Granted

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Resumo

A. challenged the Federal Investigating Judge Office’s refusal to allow an investigative supplement and requested suspensive effect for his complaint. The President of the First Criminal Complaints Chamber held that, absent suspensive effect, the preparatory investigation could be closed before the requested measures were examined, potentially causing irreparable harm to the defense. The request was therefore granted. Costs were left to follow the decision on the merits.

Regest

Art. 218 PP; suspensive effect in criminal complaints proceedings: the complaint does not stay execution of the challenged decision unless ordered by the court. Suspensive effect is exceptional and depends on the circumstances and a balancing of interests; it is justified where execution would jeopardize the effectiveness of the complaint or irreparably prejudice the requesting party. The decisive consideration is preservation of the factual and legal status quo so that later relief remains meaningful (consid. 1).

Texto completo

Decreto del 2 febbraio 2010 Presidente della I Corte dei reclami penali Composizione Giudice penale federale Tito Ponti, Presidente Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Yasar Ravi, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI, , Autorità che ha reso la decisione impugnata

Oggetto Complemento d'istruzione (art. 119 PP) ed effetto so- spensivo (art. 218 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BP.2010.2 (Procedura principale: BB.2010.6) (Procedura accessoria: BP.2010.4)

  • 2 -

Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:

  • il reclamo del 25 gennaio 2010 interposto da A. contro la decisione del 19 gennaio 2010, mediante la quale l’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI) ha respinto l'istanza di completamento d'istruzione presentata il 16 novembre 2009 dal reclamante;

  • la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;

  • le osservazioni alla domanda di effetto sospensivo presentate dall’UGI e dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC);

Considerato:

  • che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini (art. 218 PP);

  • che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

  • che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qualunque sia il suo esito;

  • che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 59, pto 5.2.6);

  • che il reclamante, visto il contenuto del suo gravame nonché il fatto che la fissazione eventuale del dibattimento nelle more del suo re- clamo costituirebbe un danno difficilmente riparabile ai diritti della di- fesa, postula la concessione dell'effetto sospensivo;

  • che nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2010, l'UGI afferma che, non prevedendo il dibattimento prima dell'autunno, la domanda del- l'effetto sospensivo va respinta;

  • 3 -

  • che con scritto del 1° febbraio 2010 il MPC ha comunicato di rinun- ciare a presentare osservazioni sulla richiesta di effetto sospensivo;

  • che la mancata concessione dell'effetto sospensivo permetterebbe la chiusura dell'istruzione preparatoria – l'UGI ha dichiarato di voler tra- smettere il suo rapporto finale al MPC entro fine marzo -, precluden- do quindi l'eventuale adozione di complementi istruttori giusta l'art. 119 PP;

  • che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, la domanda di conces- sione dell’effetto sospensivo va accolta;

  • che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

  • 4 -

Decreta:

  1. La domanda di effetto sospensivo è accolta.
  2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, 2 febbraio 2010

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Yasar Ravi
  • Ministero pubblico della Confederazione
  • Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.

Palavras-chave

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