Complaint against transmission of case file declared inadmissible

BK_B224/04Tribunal Penal Federal17 de dez. de 2004Dismissed

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A.______ complained to the Federal Criminal Court against a letter by the deputy federal prosecutor that had forwarded part of B.______'s federal file to the Ticino criminal court for use in a defamation case. He asked that the MPC be ordered to send the entire file. The court held that the challenged letter was at most a transmittal note and, in any event, the same complaint had already been decided in an earlier proceeding. Relying on ne bis in idem, it declared the new complaint inadmissible and charged A.______ with court costs of CHF 1,000.

Sumário Omnilex

Art. 105bis cpv. 2 e 214 PP; impugnabilità delle operazioni e omissioni del procuratore generale; la semplice lettera di accompagnamento di una trasmissione d’incarto tra autorità non costituisce necessariamente un atto impugnabile. Qualora un gravame identico sia già stato evaso dalla Corte, una nuova censura è preclusa dal principio ne bis in idem e può essere dichiarata inammissibile senza esame nel merito (consid. relativo alla ricevibilità). Le spese seguono la soccombenza ai sensi del nuovo art. 245 PP.

Texto completo

Sentenza del 17 dicembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Tito Ponti e Andreas J. Keller, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______, reclamante

rappresentato dall’avv Niccolò Salvioni,

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Oggetto Reclamo contro decisione del procuratore generale supplente

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BK_B 224/04

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Considerato in fatto e ritenuto in diritto:

  • che il 22 settembre 2004, al termine di una lunga inchiesta, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha deciso di sospendere il procedimento delle inda- gini preliminari aperto nei confronti del commissario della polizia federale B.______, dal momento che gli indizi inizialmente raccolti non sono stati confer- mati;

  • che con lettera del 22 settembre 2004, ossia lo stesso giorno della decisione di sospensione delle indagini, il MPC ha informato A.______ del rifiuto di conside- rarlo parte civile al procedimento, e del fatto che la decisione non gli sarebbe sta- ta notificata;

  • che con sentenza del 3 novembre 2004 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha dichiarato irricevibile un reclamo interposto da A.______ con- tro la decisione 22 settembre 2004 del MPC, ritenendo che il reclamante non po- teva in alcuno modo considerarsi parte lesa nel procedimento iniziato (e poi so- speso) contro B.______ (v. BK_B 160/04, consid. 2.1. e 2.2);

  • che A.______ e B.______ sono in litigio e numerose procedure li oppongono, tra le quali un procedimento presso la Pretura penale del Canton Ticino (in segui- to: Pretura penale) nel quale A.______ è accusato di ripetuta diffamazione ai danni di B.______;

  • che al termine di questo processo A.______ è stato riconosciuto colpevole di diffamazione ai danni di B.______ e condannato a pagare una multa di fr. 1’000.- -;

  • che in vista di questo processo, e su richiesta del giudice delegato C., il 25 ottobre 2004 il MPC ha trasmesso alla Pretura penale alcuni documenti del dossier federale riguardante B., precisando al contempo che A.______ - non essendo parte al procedimento federale - non ha diritto a consultare gli altri atti dell’incarto;

  • che contro questa “decisione”, A.______ è insorto il 2 dicembre 2004 con un re- clamo dinanzi alla Corte dei reclami penali, chiedendo che al MPC venga imparti- to l’ordine di trasmettere alla Pretura penale tutto l’incarto riguardante B.______, e questo per tutelare i suoi diritti di difesa nell’ambito del procedimento penale cantonale;

  • che nel dubbio circa il rimedio applicabile l’accusato ha inoltrato tre gravami pra- ticamente identici alla Corte dei reclami penali, al procuratore generale della Con-

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federazione e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Canton Ticino (v. act. 1.6, pag. 7 e act. 1.7, pag. 7);

  • che con sentenza del 6 dicembre 2004, la Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo pervenutogli in misura della sua ammissibilità (v. BK_B 216/04);

  • che con lettera del 9 dicembre 2004, il procuratore generale supplente della Confederazione ha trasmesso il reclamo di A.______ alla Corte dei reclami pena- li per competenza;

  • che con reclamo datato 14 dicembre 2004, A.______ è nuovamente insorto di- nanzi alla Corte dei reclami penali, censurando il mancato esame del suo prece- dente reclamo da parte del procuratore generale della Confederazione e la con- seguente trasmissione dell’incarto alla Corte adita;

  • che giusta i combinati disposti di cui agli art. 105bis cpv. 2 e 214 cpv. 1 PP, è ammesso il reclamo contro le operazioni e le omissioni del procuratore generale;

  • che secondo l’art. 214 cpv. 2 PP, il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qua- lunque persona la cui operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno;

  • che in concreto è perlomeno dubbio che la lettera del 9 dicembre 2004 del pro- curatore generale supplente rappresenti un atto impugnabile ai sensi delle sopra citate disposizioni, trattandosi di una semplice lettera che accompagna una tra- smissione di un incarto da autorità ad autorità;

  • che ad ogni modo la Corte dei reclami penali, come riportato in precedenza, ha già evaso il reclamo 2 dicembre 2004, inoltrato in tre copie identiche alla Corte dei reclami penali, al procuratore generale della Confederazione e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Canton Ticino;

  • che per economia di giudizio si rinvia alle pertinenti argomentazioni espresse nella sentenza del 6 dicembre 2004 (v. BK_B 216/04);

  • che stante le considerazioni che precedono e in applicazione del principio “ne bis in idem”, il presente reclamo - al limite del temerario - risulta quindi del tutto inammissibile;

  • che conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente;

  • che queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'000.--.

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La Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 17 dicembre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

  • Avv. Niccolò Salvioni
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici : Contro questa decisione non è dato alcun rimedio di diritto.

Palavras-chave

inadmissibilityne bis in idemcriminal procedurefile transmissionstandingcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the complaint against the deputy attorney general's letter transmitting the file was admissible

Decisão extraída

The complaint was inadmissible; the letter was at most a transmittal cover note and not clearly an appealable act.

Fundamentação extraída

The challenged correspondence was not evidently an impugned procedural act under Arts. 105bis(2) and 214(1) PP. In any event, the same complaint had already been dealt with by the court, so the new filing was barred by ne bis in idem and was even close to vexatious.

Questão jurídica principal

Who bears the procedural costs

Decisão extraída

The unsuccessful complainant must bear the court fee of CHF 1,000.

Fundamentação extraída

Under the new Art. 245 PP, costs are charged to the losing party; the fee was set according to Art. 3 of the Federal Criminal Court fee regulation.

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