Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BE.2005.4
Sentenza del 4 dicembre 2007
I Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser,
Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI-
BUZIONI,
Richiedente
contro
-
A.,
-
B.,
entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e
Goran Mazzucchelli,
Opponenti
Oggetto
Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
Fatti:
A. I coniugi A. e B. fanno l'oggetto di un'inchiesta fondata sull'art. 190 LIFD. In
tale ambito, l'AFC ha proceduto, il 2 e 3 febbraio 2005, ad una perquisizio-
ne dello studio legale nel quale i suddetti esercitavano la loro attività di av-
vocato e notaio. In quell'occasione l'AFC ha sequestrato una parte impor-
tante degli archivi dello studio. Essendosi B. opposta a tale perquisizione,
gli archivi sono stati sigillati.
L'11 aprile 2005 l'AFC ha inoltrato alla Corte dei reclami penali del Tribuna-
le penale federale una domanda di levata dei sigilli, postulando il versa-
mento agli atti dell'inchiesta di tutti i documenti sequestrati. Gli indagati si
sono opposti a tale richiesta. Non essendo stato possibile trovare un ac-
cordo tra le parti, la Corte dei reclami penali ha statuito sulla domanda e
proceduto alla cernita dei documenti litigiosi.
B. Con sentenza dell'8 agosto 2005 la Corte dei reclami penali ha ordinato la
levata dei sigilli e fissato le modalità della cernita dei documenti sequestrati.
Il 6 febbraio 2006 il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto dagli
indagati contro la sentenza summenzionata.
Con sentenze del 14 settembre, 28 settembre (più rettifica del 17 ottobre) e
31 ottobre 2006 la Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte
della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti dovevano es-
sere versati agli atti per i bisogni dell'inchiesta e quali, in quanto inutili, resti-
tuiti agli indagati.
Con sentenza del 20 febbraio 2007 la I Corte dei reclami penali, viste le
grosse difficoltà legate alla prosecuzione della cernita (impossibilità di di-
stinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli
non protetti), ha deciso di versare agli atti tutta la documentazione restante
in forma non anonimizzata. Contro tale decisione i coniugi A. e B. sono in-
sorti davanti al Tribunale federale, il quale ha deciso, nella misura della sua
ammissibilità, di accogliere il ricorso (sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno
2007). La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con
la cernita conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi
della collaborazione dei ricorrenti.
In data 16 ottobre 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver reso edotte
le parti della sua volontà di continuare a procedere a tappe, ha statuito su
un'ulteriore parte di atti rimasti in sospeso, restituendo agli indagati, perché
giudicati inutili per l'inchiesta, una ventina di incarti. Ulteriori undici senten-
ze sono state emesse nel mese di novembre (una il 12, due il 19, tre il 20,
cinque il 28) ed una il 3 dicembre scorso, mediante le quali l'autorità giudi-
cante ha statuito sugli incarti bancari, su quelli concernenti il periodo sino al
1993 (compreso), su quelli relativi agli anni 2001 e segg., su quelli non
specialmente riferibili ad un periodo contabile specifico, su quelli concer-
nenti gli anni dal 1994 al 2000 nonché su 2 CD sui quali l'autorità fiscale
aveva registrato, al momento della perquisizione, dati contenuti nei compu-
ter dello studio legale degli opponenti.
C. Nelle sue sentenze parziali la Corte ha sistematicamente riservato la fissa-
zione delle spese ad una decisione ulteriore, tema che costituisce l'oggetto
della presente decisione.
Diritto:
-
Benché la procedura di levata dei sigilli consecutiva ad una perquisizione
alla quale il detentore di carte si è opposto (art. 50 cpv. 3 DPA) non costi-
tuisca una procedura di ricorso in senso stretto, ma piuttosto una contesta-
zione ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 DPA, il regolamento delle spese relativo a
tale procedura è nondimeno sottoposto alle medesime regole applicabili in
materia di ricorso. In virtù del rinvio previsto all'art. 25 cpv. 4 DPA, le norme
applicabili sono dunque quelle previste agli art. 62 – 68 LTF. Tali disposi-
zioni riprendono senza grandi modifiche gli art. 149 – 160 OG (v. FF 2001
pag. 4103 e seg.), ragione per cui la giurisprudenza sviluppata sulla base
delle normative precedentemente in vigore può, in sostanza, essere qui ri-
presa, segnatamente quella che, in tale ambito, riconosce al giudice un lar-
go margine d'apprezzamento (v. DTF 126 II 168 consid. 5b/aa).
-
Conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF, le spese giudiziarie, di regola, sono
addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il tri-
bunale può ripartire in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
Alle organizzazioni che, come l'AFC, si rivolgono alla Corte dei reclami pe-
nali nell'esercizio dei loro compiti di diritto pubblico non possono, di regola,
essere addossate spese giudiziarie. Nella fattispecie, dalle sentenze emes-
se dalla Corte risulta che la richiesta di levata dei sigilli formulata dall'AFC
era completamente fondata. Gli indagati vi si sono nondimeno opposti sin
dall'inizio della procedura, concludendo principalmente alla reiezione della
richiesta e alla restituzione di tutti i documenti posti sotto sigillo. Dopo l'or-
dine di dissuggellamento, la cernita della documentazione operata dalla
Corte ha permesso di costatare che gli incarti sequestrati, nella loro stra-
grande maggioranza, non erano legati ad attività coperte dal segreto pro-
fessionale dell'avvocato o del notaio, ma concernevano piuttosto mandati
nell'ambito commerciale e finanziario. Certo, la Corte ha finalmente deciso
di restituire agli indagati un certo numero d'incarti relativi alla contabilità ge-
nerale dello studio. Questo risultato è stato tuttavia dettato da motivi d'ordi-
ne pratico, di fronte al carattere sproporzionato di un'anonimizzazione di tali
documenti contenenti numerosissimi nomi di terzi, per i quali risultava con-
cretamente impossibile, in tempi ragionevoli per l'inchiesta, distinguere co-
loro che meritavano la protezione prevista dall'art. 321 CP. Riassumendo,
gli indagati soccombono interamente nel merito della causa e in gran parte
sulle modalità della cernita contestata. Un tale esito impone che le spese
giudiziarie siano messe principalmente a loro carico e che nessuna inden-
nità per spese ripetibili sia concessa.
- In assenza di altre spese specifiche, le spese si limitano nella fattispecie ad
un emolumento che, giusta l'art. 65 cpv. 2 LTF, deve essere calcolato in
funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del
modo di condotta processuale nonché della situazione finanziaria delle par-
ti.
3.1 In applicazione degli art. 3 e 4 del regolamento sulle tasse di giustizia del
Tribunale penale federale (RS 173.711.32), la tassa minima ammonta a
fr. 200.- e la tassa massima a fr. 50'000.-.
3.2 Sebbene la presente causa non presenti un valore litigioso ben determina-
to, giova comunque rilevare che l'inchiesta penale contro gli indagati con-
cerne sottrazioni fiscali di svariati milioni di franchi. L'ampiezza della causa
è indubbiamente eccezionale, avendo dovuto la Corte procedere alla cerni-
ta di oltre 800 incarti, la maggior parte dei quali composti da un gran nume-
ro di documenti. Centinaia di ore di lavoro sono state consacrate alle ope-
razioni di cernita. Tali operazioni si sono rivelate particolarmente difficoltose
a causa della mancata distinzione, da parte degli indagati, delle loro attività
legate a mandati tipici d'avvocato da quelle commerciali o finanziarie,
quest'ultime non protette dal segreto professionale dell'avvocato o del no-
taio, segreto invocato costantemente dagli indagati. La situazione finanzia-
ria dei medesimi è eccellente. La procedura ha potuto evidenziare che gli
stessi possiedono una fortuna mobiliare ed immobiliare consistente. A ciò
si aggiungono redditi professionali annuali che ammontano a svariate cen-
tinaia di migliaia di franchi.
3.3 Visto tutto quanto precede, in concreto si giustificherebbe sicuramente di
fissare l'importo massimo previsto all'art. 4 lett. c del regolamento sum-
menzionato. Tenuto tuttavia conto del fatto che gli indagati non hanno per-
so totalmente per quanto concerne l'esito della cernita dei documenti se-
questrati (v. consid. 2 supra), le spese messe a loro carico, con vincolo di
solidarietà, sono fissate a fr. 40'000.-.
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
-
A. e B. sono condannati, in solido, al pagamento di una tassa di giustizia di
fr. 40'000.-.
-
Non vengono attribuite indennità per spese ripetibili.
Bellinzona, 4 dicembre 2007
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli
Informazione sui rimedi giuridici:
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro
30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge fede-
rale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice del-
l'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).