projetos
BB.2012.131 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to cure defects
BB.2012.131Tribunal Penal Federal / Câmara de Recursos5 de set. de 2012Inadmissible
A. challenged an MPC decision of 13 August 2012 that had discontinued proceedings against former federal prosecutor B. The Federal Criminal Appeals Court had ordered A. to cure formal defects in his appeal, but his subsequent submissions of 28 and 31 August and 3 September 2012 did not remedy them. Because the appeal still lacked clear grounds and conclusions, the court held it inadmissible and imposed court costs of CHF 300 on A.
Art. 385 cpv. 1-2, 396 cpv. 1 CPP; inammissibility of an appeal for failure to state with precision the challenged points, the requested relief and the grounds, where the defects are not cured within the supplementary deadline. If the appeal remains formally deficient after the cure period, the appellate court does not enter into the merits; it may decide manifest inadmissibility without observations from the other party under Art. 390 cpv. 2 CPP. Costs are borne by the unsuccessful party pursuant to Art. 428 cpv. 1 CPP and the applicable fee regulations.
Decisione del 5 settembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2012.131
Visti:
le denunce sporte da A. in data 13 giugno 2012 contro l'allora procuratore fe- derale B. ed il Consigliere di Stato del Cantone Ticino C. per titolo di denuncia mendace (art. 303 CP), calunnia (art. 174 CP), sequestro di persona e rapi- mento (art. 183 CP) e abuso di autorità (art. 312 CP);
la decisione del 13 agosto 2012, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha decretato il non luogo a procedere nei confronti dell'allora procuratore federale B.;
il reclamo del 17 agosto 2012 davanti al Tribunale penale federale (in seguito: TPF) presentato da A. avverso la summenzionata decisione;
lo scritto del 27 agosto 2012, attraverso il quale la Corte dei reclami del TPF ha invitato il ricorrente, sulla base dell'art. 385 cpv. 1 CPP, a porre rimedio alle manchevolezze del suo atto ricorsuale, informandolo che se il gravame non avesse soddisfatto i requisiti legali nemmeno dopo lo scadere del termine suppletorio impartito, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito;
gli scritti del 28 e 31 agosto nonché 3 settembre 2012 inviati dal ricorrente. Considerato:
che il ricorso presentato alla Corte dei reclami penali del TPF deve essere mo- tivato (v. art. 396 cpv. 1 CPP);
che, secondo l'art. 385 cpv. 1 CPP, la persona che interpone ricorso deve in- dicare con precisione i punti della decisione che intende impugnare (lett. a), i motivi a sostegno di una diversa decisione (lett. b) e i mezzi di prova che invo- ca (lett. c);
che, se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio (art. 385 cpv. 2, prima frase, CPP);
che, se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (art. 385 cpv. 2, seconda frase, CPP);
che, se il ricorso è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il pro- cedimento può statuire sullo stesso senza richiedere osservazioni alla contro- parte (v. art. 390 cpv. 2 CPP e contrario);
che, nella fattispecie, A., mediante un ricorso invero confuso ed incomprensi- bile, contesta la decisione del MPC del 13 agosto 2012, ma non precisa né i motivi né le conclusioni del suo gravame;
che, nonostante il termine suppletorio concesso al ricorrente giusta l'art. 385 cpv. 2 CPP, gli scritti del 28 e 31 agosto nonché 3 settembre 2012 invitati dal- lo stesso non hanno permesso di porre rimedio alle manchevolezze di cui so- pra (v. act. 3, 4, 5 e 6);
che il reclamo non soddisfa le condizioni poste dall'art. 385 CPP e deve dun- que essere dichiarato inammissibile;
che, giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese del- la procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;
che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 300.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 5 settembre 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.