Administrative appeal inadmissible for failure to pay advance

I 400/03Tribunal Federal9 de ago. de 2004Dismissed

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Resumo Omnilex

The appellant challenged a Ticino cantonal judgment concerning an invalidity insurance decision. The Federal Insurance Court had ordered an advance of costs and later rejected a legal-aid request, finding the appeal manifestly without prospects. As the appellant still did not pay the advance, the court applied the warning contained in its prior order and declared the administrative appeal inadmissible. No judicial costs were imposed.

Sumário Omnilex

Art. 135, 150 cpv. 4 OG; inadmissibility for failure to pay an ordered advance on costs. If the party, after due warning and expiry of the additional deadline, does not pay the advance required for the appeal, the court must not enter into the matter. Free legal aid may be refused where the appeal lacks sufficient prospects of success; in such a case, exemption from the advance cannot be granted. Where the dispute concerns only a procedural question, no court costs are levied if the statute so provides (art. 134 OG a contrario).

Texto completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 0}
I 400/03

Sentenza del 9 agosto 2004
IIa Camera

Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti, cancelliere

Parti
A._________ ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Probst, Via Motta 12, 6901 Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente

Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 29 aprile 2003)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
per giudizio del 29 aprile 2003 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il gravame interposto da A.________ avverso la decisione 29 ottobre 2002 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino accordante al marito Fausto Arena una rendita intera d'invalidità di fr. 1'868.- oltre alla completiva per sé stessa di fr. 560.-, pagatale "in misura di un quarto della rendita d'invalidità per la moglie",
rilevando che il ricorso, volto ad ottenere la corresponsione di una mezza rendita al posto della rendita completiva, avrebbe in realtà dovuto essere rivolto contro il provvedimento 9 dicembre 2002 - notificato al patrocinatore dell'interessata, avv. Marco Probst, insieme all'atto del 29 ottobre 2002 - dell'Ufficio AI del Canton Berna, che, oltre a valutare il grado d'invalidità e a determinare la rendita dell'assicurata, precisava che la rendita "suppletiva per la moglie è pagata a lei in misura di un quarto della rendita d'invalidità", il primo giudice ha ritenuto il gravame sprovvisto del necessario interesse degno di protezione,
A.________ si è aggravata al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo,
avendo per oggetto una questione processuale, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario),
mediante ordinanza presidenziale del 9 luglio 2003, il Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato alla ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile,
entro il termine fissato, l'insorgente ha formulato, tramite il suo patrocinatore, una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, intesa ad ottenere l'esenzione dall'obbligo di versare l'anticipo richiesto,

ritenendo, dopo un esame sommario, il ricorso sprovvisto di possibilità di successo, la presente Corte, con decreto 3 giugno 2004, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria assegnando all'interessata un nuovo termine di 14 giorni per conformarsi all'ordinanza presidenziale del 9 luglio 2003,

l'insorgente non ha a tutt'oggi versato l'importo richiesto,
richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG, dando attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza presidenziale del 9 luglio 2003 e confermata con il decreto 3 giugno 2004,

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione Berner Arbeitgeber e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 9 agosto 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:

Palavras-chave

social insuranceadvance on costslegal aidinadmissibilityprospects of successprocedural deadline

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the administrative appeal had to be declared inadmissible for non-payment of the required advance on costs.

Decisão extraída

Yes. Because the appellant did not pay the advance within the deadline, the appeal became inadmissible under the applicable procedural rules.

Fundamentação extraída

The court had earlier ordered an advance and warned of inadmissibility if unpaid. Legal aid was refused after a summary review found no apparent chances of success, and a new deadline was granted. As the amount still was not paid, the warning had to be enforced.

Questão jurídica principal

Whether the appellant was entitled to free legal aid to avoid paying the advance.

Decisão extraída

No. The request for legal aid was rejected because the appeal lacked sufficient prospects of success.

Fundamentação extraída

On a summary examination, the court found the appeal devoid of chances of success, which excluded exemption from the advance requirement.

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