Equal treatment challenge rejected in AVS contribution transfer case

H 247/01Tribunal Federal / Divisão de Seguro Social II23 de out. de 2001Dismissed

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B.________ challenged the decision ordering transfer of CHF 210 of Swiss old-age insurance contributions to the Italian social security administration, arguing that Swiss law treated Italian minors working in Switzerland less favorably than Swiss minors working in Italy. The Federal Insurance Court held that any difference arising from foreign law was irrelevant, since the court had to apply Swiss federal law and the applicable Swiss rule did not distinguish by nationality. It therefore dismissed the administrative law appeal in simplified proceedings and ordered no court costs.

Sumário Omnilex

Art. 191 Cost.; Art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS; Art. 4 of the Convention of 14 December 1962 between Italy and Switzerland on social security; equality of treatment and territorial allocation of social-security law. A claim of unequal treatment cannot be founded on the mere circumstance that another autonomous legal order provides a different age threshold for contribution liability. The prohibition of arbitrariness and unequal treatment is addressed to the same authority and does not preclude divergent regulation by distinct legal systems. Where Swiss law is applicable by virtue of the social-security convention, the decisive factor is the place where the gainful activity is exercised; if the statutory rule contains no distinction by nationality, no violation of equality arises (consid. 2). Under Art. 191 Cost., federal statutes are binding on the court.

Texto completo

[AZA 0]
H 247/01 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e
Kernen; Grisanti, cancelliere

Sentenza del 23 ottobre 2001

nella causa
B._________, Italia, ricorrente,

contro
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,

e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:

con pronunzia 20 giugno 2001 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha respinto il gravame interposto da B.________, nato il 1° luglio 1952, avverso la decisione 29 agosto 2000 della Cassa svizzera di compensazione, con la quale questa, su domanda dell'interessato, aveva disposto il trasferimento all'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS) di P.________ dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia durante il periodo in cui il richiedente aveva lavorato nel nostro Paese, per un importo pari a fr. 210.-,
il giudice commissionale, respingendo in particolare la tesi secondo cui sarebbero stati versati contributi anche dal 14 giugno 1969 al 25 settembre 1969, periodo durante il quale l'interessato aveva prestato lavoro presso il Grand Hotel X.________, ha rilevato che il menzionato, all'epoca dei fatti ancora diciassettenne, per la legislazione svizzera applicabile in materia non sottostava all'obbligo di pagare i contributi, dal momento che la normativa in questione prevedeva un'esenzione per gli adolescenti esercitanti un'attività lucrativa fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni,
B.________, deferendo il giudizio di primo grado al Tribunale federale delle assicurazioni, fa valere una disparità di trattamento che colpirebbe i minorenni di cittadinanza italiana che prestano servizio presso un datore di lavoro elvetico rispetto alla situazione valevole per i colleghi svizzeri di pari età che dovessero essere alle dipendenze di un datore di lavoro italiano, ritenuto come per questi verrebbero versati contributi già a partire dall'età di 15 anni,
per costante giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. è in particolare violato se atti legislativi praticano delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè corrispondenza alcuna nelle diversità delle fattispecie che la disciplina vuole regolare (DTF 125 I 4 consid. 2b/aa, 178 consid. 6b, 125 II 345 consid. 10b, 124 I 299 consid. 3b, 124 V 14 consid. 2a)
il divieto di disparità di trattamento, sanzionabile solo in rapporto all'operato della stessa autorità (DTF 115 Ia 85), non osta a una diversa regolamentazione della medesima fattispecie da parte di differenti ordinamenti giuridici autonomi,
ad ogni modo, giusta l'art. 191 Cost. , il Tribunale federale delle assicurazioni è tenuto ad applicare in ogni caso le leggi federali,
nel caso di specie, non può essere di alcun rilievo il fatto che il diritto italiano o comunitario europeo, non vincolanti per il nostro Paese, stabiliscano un limite di età determinante differente per quanto concerne l'obbligo contributivo,
di tutta evidenza, comunque, la normativa svizzera in contestazione, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 4 della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 - secondo cui fa stato la legislazione della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione -, non crea alcuna disparità di trattamento, non praticando l'art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS distinzioni di sorta a dipendenza di quella che è la cittadinanza dei lavoratori adolescenti,
per quanto esposto, il gravame interposto si appalesa manifestamente infondato,

il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG,

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 23 ottobre 2001

In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :

Il Cancelliere :

Palavras-chave

equal treatmentsocial insurance contributionsminor workersterritorialityinternational social securitysimplified procedure

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Questão jurídica principal

Whether the Swiss contribution rule discriminated against Italian minors working for a Swiss employer compared with Swiss minors working in Italy.

Decisão extraída

No unlawful unequal treatment was shown; the Swiss rule applies based on the place of work and does not differentiate by citizenship.

Fundamentação extraída

Different legal systems may regulate the same situation differently, and the Federal Court had to apply Swiss federal law. The applicable Swiss provision, read with the Italian-Swiss social security convention, turns on the territory where the work is performed and contains no citizenship distinction.

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the lower commission's judgment should be allowed.

Decisão extraída

The appeal was manifestly unfounded and had to be dismissed in simplified procedure.

Fundamentação extraída

Because the invoked foreign law was not binding in Switzerland and the Swiss rule raised no equality problem, there was no basis to overturn the first-instance decision.

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