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9C_70/2009 ΓÇó Appeal withdrawn; case struck from the docket
9C_70/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III27 de fev. de 2009Withdrawn
G.________, represented by the Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese, withdrew his appeal against the judgment of the Cantonal Insurance Court of Ticino in a dispute concerning occupational pension benefits. After an order requiring an advance payment of costs, the Federal Supreme Court noted the withdrawal, struck the matter from the docket, and decided not to levy court fees. The decision was issued by the President of the II Social Law Court as single judge.
Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; stralcio dai ruoli di una causa ritirata; spese giudiziarie in caso di desistenza. Il Presidente della Corte decide quale giudice unico sullo stralcio dal ruolo delle cause ritirate. In tale ambito, egli statuisce anche sulle spese giudiziarie. In caso di ritiro del ricorso, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte al prelievo delle spese; tale potere è discrezionale e può essere esercitato anche integralmente. La rinuncia alle spese presuppone una valutazione del caso concreto e non implica una decisione sul merito della controversia (consid. 1).
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9C_70/2009
Decreto del 27 febbraio 2009
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
G.________, Italia,
ricorrente, patrocinato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese,
contro
Cassa Pensioni Società Svizzera Impresari-Costruttori (SSIC), Sumatrastrasse 15, 8042 Zurigo,
opponente.
Oggetto
Previdenza professionale,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 dicembre 2008.
Visto:
il ricorso presentato il 23 gennaio 2009 da G.________ - con il patrocinio dell'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese - contro il giudizio 9 dicembre 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di previdenza professionale,
il decreto 6 febbraio 2009 con cui il Presidente della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 23 febbraio 2009, l'anticipo delle spese giudiziarie di fr. 500.-,
lo scritto 23 febbraio 2009 con cui, tramite il suo patrocinatore, G.________ ha ritirato il ricorso,
considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali (cfr. decreto 9C_7/2007 del 21 febbraio 2007),
per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 27 febbraio 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti