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9C_44/2014 ΓÇó Federal appeal against refusal of expert recusal declared inadmissible
9C_44/2014Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III11 de fev. de 2014Inadmissible
The Federal Tribunal dealt with an appeal against a cantonal ruling refusing the recusal of a medical assessment center appointed for an AI case. The appellant argued that the center was economically dependent on AI offices, equivalent to a medical assessment service that had already examined him, and that prior criticism of such centers showed bias. The Federal Tribunal held that these arguments did not allege a formal recusal ground against a specific person and that institutional or structural criticisms are insufficient. It therefore declared the appeal inadmissible in simplified procedure and imposed reduced court costs of CHF 300 on the appellant. The request for suspensive effect became moot.
Art. 92 f. and Art. 108 LTF; recusal of medical expert institutions in social insurance proceedings; admissibility of an appeal against an incidental decision. A recusal request must be directed against identifiable natural persons or, exceptionally, a concrete decision-maker; it cannot be brought in abstracto against an institution as such. Structural features, institutional collaboration with the administration, economic dependence, prior involvement in administrative proceedings, or general allegations of past bias do not establish personal bias or a formal ground for recusal. Such objections may be reviewed, where applicable, only together with the final decision under Art. 93 cpv. 3 LTF. In the absence of a formal recusal ground, the appeal is inadmissible under the simplified procedure of Art. 108 LTF.
{T 0/2}
9C_44/2014
Sentenza dell'11 febbraio 2014
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
B.________,
patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 gennaio 2014.
la decisione 19 dicembre 2013 con la quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha ordinato l'esecuzione di una perizia medica pluridisciplinare a cura del Centro X.________,
l'istanza 3 dicembre 2013, completata il 7 gennaio 2014, dell'assicurato tendente alla ricusa del Centro X.________,
la pronuncia 9 gennaio 2014 con cui il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto l'istanza di ricusa,
il ricorso interposto il 17 gennaio 2014 dall'assicurato contro detta pronuncia e la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame,
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43),
che la pronuncia impugnata configura una decisione incidentale ai sensi dell'art. 92 seg. LTF,
che le decisioni giudiziarie incidentali concernenti l'allestimento di una perizia medica sono deferibili al Tribunale federale soltanto se hanno per oggetto la ricusa (formale) di un perito (art. 92 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 138 V 271),
che negli altri casi il Tribunale federale controlla se del caso la conformità al diritto federale della decisione peritale con la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF),
che anche in questa sede il ricorrente motiva la sua domanda di ricusa con l'argomento che il Centro X.________ collabora essenzialmente con gli uffici AI (della Svizzera romanda), dai quali dipenderebbe economicamente,
che inoltre, per l'insorgente, il Centro X.________ sarebbe sovrapponibile al Servizio Accertamento Medico (SAM) il quale aveva già svolto l'istruttoria medica in sede amministrativa, per cui mancherebbe anche il requisito della modifica della procedura probatoria,
che, secondo il ricorrente, oltretutto si sarebbero registrati in passato alcuni casi in cui questi centri sono stati accusati di parzialità,
che in tali condizioni ritiene molto elevato il rischio di prevenzione e chiede di conseguenza che la causa sia rinviata al Tribunale cantonale per designazione di un nuovo perito,
che in questo modo però l'insorgente non fa valere motivi formali di ricusa,
che in particolare una domanda di ricusa può rivolgersi solo contro determinate persone, ma non contro un'autorità, e quindi nemmeno contro un'istituzione in quanto tale, quale è un centro d'osservazione medica dell'AI (cfr. DTF 137 V 210 consid. 1.3.3 pag. 226 seg.),
che d'altronde un motivo formale di ricusa non sarebbe neppure dato qualora detto centro fosse economicamente dipendente dall'AI, poiché un siffatto motivo non si realizza già con lo svolgimento di compiti per l'amministrazione ma solo in caso di prevenzione personale (DTF 137 V 210 consid. 1.3.3 pag. 227 con riferimenti; in generale sulla possibilità e l'opportunità, per un tribunale di primo grado, di fare capo a uno dei 18 centri d'osservazione medica dell'AI qualora ritenga necessario procedere a una perizia giudiziaria cfr. consid. 4.4.1.5 pag. 265 della sentenza citata),
che a ogni modo un rifiuto formale di un perito non può di regola fondarsi su circostanze strutturali come sono invece quelle che invoca l'insorgente (cfr. DTF 138 V 271 consid. 2.2 pag. 277),
che ciò vale anche per il richiamo a presunte esperienze negative fatte in passato con il centro d'osservazione medica in parola (DTF 138 V 271 consid. 2.2.2 pag. 277),
che di conseguenza, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
che l'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 LTF, le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente (sentenza 9C_842/2013 del 15 gennaio 2014),
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 febbraio 2014
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti