Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

9C_410/2007Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III20 de dez. de 2007Inadmissible

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Resumo

M. appealed a judgment of the Ticino Social Insurance Court to the Federal Supreme Court. After ordering an advance on costs of CHF 500, refusing implicit legal aid, and granting an additional payment deadline with warning of inadmissibility, the appellant still did not pay. The Federal Supreme Court therefore declared the appeal inadmissible under the simplified procedure and, considering the circumstances, decided not to levy court costs. The decision was issued by single judge Borella with clerk Grisanti.

Regest

Art. 62 cpv. 3 LTF; Art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF: failure to pay the advance on costs after due warning entails inadmissibility of the appeal. If the advance is not paid within the set or supplementary deadline, the court may decide in simplified procedure. Art. 66 cpv. 1 in fine LTF: notwithstanding the general principle that proceedings are subject to costs, the court may waive judicial fees in view of the circumstances.

Texto completo

9C_410/2007 {T 0/2}

Sentenza del 20 dicembre 2007
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

Parti
M.________,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 maggio 2007.

Considerando:
che M.________ ha presentato ricorso contro il giudizio 29 maggio 2007 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino;
che per decreto 26 giugno 2007 la II Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha assegnato all'interessato un primo termine per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte;
che mediante decreto 19 ottobre 2007 questa Corte ha respinto l'implicita domanda di assistenza giudiziaria gratuita del ricorrente;
che con decreto 8 novembre 2007 sempre questa Corte ha assegnato all'interessato un termine suppletorio, scadente il 19 novembre 2007, per versare l'anticipo richiesto avvertendolo che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
che l'insorgente non ha versato l'anticipo spese nei termini assegnati;
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF;
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 dicembre 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: p. Il Cancelliere:

Borella Grisanti

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