Federal appeal against medical expertise order inadmissible

9C_368/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III18 de jun. de 2013Dismissed

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Resumo

The insured person appealed to the Federal Supreme Court against a Federal Administrative Court judgment that had upheld an AI office order for a multidisciplinary medical expertise. She sought replacement of the rheumatological specialty with orthopaedic/traumatological assessment and also requested an ophthalmological expertise. The Federal Supreme Court held that she challenged only the substantive composition of the expert report, not any formal recusal ground. The appeal was therefore manifestly inadmissible in summary procedure. Legal aid was refused for lack of prospects of success, reduced court costs of CHF 300 were imposed, and the suspensive-effect request became moot.

Regest

Art. 92 and 93(3) LTF; appealability of incidental decisions ordering medical expert opinions: decisions concerning the appointment and composition of court-ordered medical expertise are immediately challengeable before the Federal Supreme Court only insofar as formal recusal grounds are invoked. Mere objections to the substantive choice of medical specialties or to the evidentiary arrangement of the expertise do not open direct Federal Supreme Court review; such complaints may be reviewed, if at all, only together with the final decision. An appeal lacking such reviewable grounds is manifestly inadmissible under Art. 108 LTF. Legal aid under Art. 64 LTF requires prospects of success; these are absent where the appeal is clearly inadmissible. Reduced costs may be imposed in summary procedure under Art. 66 LTF.

Texto completo

9C_368/2013 {T 0/2}

Sentenza del 18 giugno 2013

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
F.________, Italia, patrocinata dall'avv. Marco Probst, via Motta 24, 6901 Lugano,
ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 27 marzo 2013.

Visto:

la decisione incidentale del 26 febbraio 2013 con la quale l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha ordinato l'esecuzione di una perizia medica pluridisciplinare (di natura internistica, neurologica, psichiatrica, reumatologica, chirurgica della mano e allergologica) a cura del Servizio X._________.
la pronuncia del 27 marzo 2013 con cui il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di F.________ che chiedeva di sostituire il consulto reumatologico con uno di natura ortopedica rispettivamente traumatologica e di ordinare inoltre pure una perizia oftalmologica,
il ricorso interposto il 15 maggio 2013 (timbro postale) dall'assicurata contro detta pronuncia e la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame,
la domanda di assistenza giudiziaria gratuita del 31 maggio 2013,

considerando:

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43),
che in caso di disaccordo gli uffici AI dispongono l'allestimento di una perizia nella forma di una decisione incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 pag. 256),
che l'oggetto impugnato configura una decisione incidentale ai sensi dell'art. 92 seg. LTF (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481),
che i giudizi cantonali e del Tribunale amministrativo federale su ricorsi contro decisioni degli uffici AI concernenti l'allestimento di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale a meno che non siano in discussione motivi formali di ricusa (art. 92 cpv. 1 LTF; DTF 138 V 271 consid. 4 pag. 280),
che negli altri casi il Tribunale federale controlla se del caso la conformità al diritto federale della decisione peritale con la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF),
che, come già nella procedura di primo grado, la ricorrente contesta le modalità materiali della perizia, e più precisamente la scelta delle discipline mediche da esaminare (cfr. DTF 138 V 271 consid. 1.1 pag. 274 seg.), mentre non solleva motivi formali di ricusa ai sensi della predetta giurisprudenza,
che di conseguenza, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile,
che essendo il ricorso privo di possibilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita dev'essere respinta (art. 64 LTF; DTF 129 I 129 consid. 2.3.1 pag. 135),
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 LTF e per avere statuito secondo la procedura semplificata, si prelevano spese ridotte,
che l'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 18 giugno 2013

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti

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