Non-payment of advance costs led to inadmissibility

8C_885/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV22 de jan. de 2009Dismissed

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Resumo

C. challenged a 24 September 2008 judgment of the Ticino cantonal insurance court before the Federal Supreme Court. The court had first ordered an advance on costs, then rejected the implicit request for free legal aid and granted a supplementary deadline with an explicit warning of inadmissibility. Because the appellant still failed to pay, the single judge applied simplified procedure and declared the appeal inadmissible. Owing to the circumstances, no court costs were charged.

Regest

Art. 62 cpv. 3 LTF in conjunction with Art. 108 cpv. 1 lett. a and cpv. 2 LTF; failure to pay the ordered advance on costs after expiry of the supplementary deadline results in non-entry on the appeal. Where the appellant has been duly warned and no payment is made, the court may decide in simplified procedure. Despite the ordinary rule of costs, the court may waive court costs under Art. 66 cpv. 1 in fine LTF in light of the circumstances.

Texto completo

{T 0/2}
8C_885/2008

Sentenza del 22 gennaio 2009
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.

Parti
C.________,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 settembre 2008.

Considerando:
che C.________ ha presentato ricorso contro il giudizio 24 settembre 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino;
che per decreto 27 ottobre 2008 la I Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha assegnato all'interessato un primo termine per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte;
che mediante decreto 12 dicembre 2008 questa Corte ha respinto l'implicita domanda di assistenza giudiziaria gratuita del ricorrente;
che con decreto 17 dicembre 2008 sempre questa Corte ha assegnato all'interessato un termine suppletorio, scadente il 12 gennaio 2009, per versare l'anticipo richiesto avvertendolo che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
che l'insorgente non ha versato l'anticipo spese nei termini assegnati;
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF;
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 gennaio 2009

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble

Palavras-chave

advance costsinadmissibilityfree legal aidsimplified procedurecourt costs