Social assistance appeal inadmissible for insufficient motivation

8C_863/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV12 de nov. de 2010Inadmissible

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M.________, represented by his guardian O.________, appealed to the Federal Court against a Ticino social-insurance judgment that had partly upheld and partly annulled the denial of social assistance for January to August 2009 and remanded the matter for further findings for June to August 2009. The Federal Court held that the appeal did not satisfy the statutory motivation requirements because it did not meaningfully address the cantonal reasoning or substantiate any legal violation. The appeal was therefore inadmissible in simplified procedure. Given the circumstances, the court waived judicial fees.

Sumário Omnilex

Art. 42 cpv. 2, art. 106 cpv. 2, art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF; motivation insufficiente del ricorso al Tribunale federale. Il ricorrente deve confrontarsi, almeno sommariamente, con i considerandi della decisione impugnata e indicare in quale misura questa violerebbe il diritto. Le censure di violazione di diritti fondamentali e di diritto cantonale o intercantonale sottostanno a un obbligo di motivazione accresciuto, esigendo un'esposizione chiara e dettagliata. In difetto di una motivazione conforme, il ricorso è inammissibile e può essere deciso in procedura semplificata (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
8C_863/2010

Sentenza del 12 novembre 2010
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento
M.________, rappresentato dalla tutrice O.________,
ricorrente,

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 settembre 2010.

Considerando:
che per decisione su reclamo del 18 dicembre 2009 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino ha negato a M.________ il diritto a prestazioni assistenziali per il periodo da gennaio a agosto 2009,
che adito dall'interessato, rappresentato dalla tutrice, O.________, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, statuendo per giudice unico, ha accolto il ricorso ai sensi dei considerandi, annullando la decisione su reclamo impugnata per quel che riguarda il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente (pronuncia del 27 settembre 2010),
che il giudice cantonale ha inoltre rinviato gli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti relativi al periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009,
che sempre tramite la propria tutrice, M.________ è insorto con ricorso al Tribunale federale, al quale chiede la riforma del giudizio cantonale nel senso di concedergli le prestazioni sociali dal gennaio all'agosto 2009,
che non sono state chieste osservazioni al gravame,
che con il ricorso al Tribunale federale può essere fatta valere la violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF,
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorrente è tenuto a spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che egli deve quindi confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245),
che questa esigenza di motivazione è accresciuta quando viene lamentata la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale,
che secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, infatti, il Tribunale federale esamina tali censure soltanto se il ricorrente le ha sollevate e motivate,
che ciò significa che il ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione cantonale li disattenda (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53),
che in concreto il gravame non rispetta manifestamente i predetti re-quisiti di motivazione,
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso in procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF),
che pur essendo la procedura di per sé onerosa, viste le circostanze, si prescinde dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 12 novembre 2010

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble

Palavras-chave

social assistanceadmissibilitymotivation requirementsappealsimplified procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal met the Federal Court's motivation requirements under the LTF.

Decisão extraída

No. The filing did not sufficiently engage with the cantonal judgment or explain, in a concrete and detailed manner, how it violated the law or fundamental rights.

Fundamentação extraída

Under Art. 42(2) LTF and, for fundamental-rights or cantonal-law complaints, Art. 106(2) LTF, the appellant must briefly but specifically address the reasoning of the challenged decision. The appeal manifestly failed to do so, so summary inadmissibility was appropriate.

Questão jurídica principal

Whether court costs should be charged despite inadmissibility.

Decisão extraída

No court fees were levied in light of the circumstances.

Fundamentação extraída

Although the proceedings are in principle chargeable, the court waived fees given the circumstances.

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