Appeal inadmissible for insufficient reasoning

8C_796/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV15 de out. de 2008Dismissed

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Resumo

B. filed a public law appeal against a Ticino social insurance judgment concerning assistance/subsidy matters. The Federal Supreme Court held that the appeal did not meet the statutory reasoning requirements: it failed to explain why the cantonal decision violated the law and merely repeated the arguments used below. As the complaint was manifestly insufficiently reasoned, the court refused to enter into the merits under the simplified procedure. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regest

Art. 42 cpv. 1-2 e art. 106 cpv. 2 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. b LTF: un ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile quando non contiene conclusioni e una motivazione sufficiente, ossia non spiega in modo conciso per quali ragioni il giudizio impugnato violerebbe il diritto e non si confronta con i considerandi decisivi dell’autorità inferiore; le censure di violazione di diritti costituzionali o di diritto cantonale/intercantonale devono essere sollevate e motivate in modo preciso. In difetto di tale motivazione, il Tribunale federale può statuire in procedura semplificata senza entrare nel merito; le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Texto completo

8C_796/2008 {T 0/2}

Sentenza del 15 ottobre 2008
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.

Parti
B.________,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione malattia, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assistenza,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 luglio 2008.

Visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico del 23 agosto 2008 contro il giudizio 21 luglio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

considerando:
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono tra l'altro contenere le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale dovrebbe dare seguito alle richieste ricorsuali,
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF),
che a questo riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),
che nel caso di specie, il ricorrente non espone minimamente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato,
che egli infatti si limita in sostanza a dichiarare, come nelle conclusioni presentate nella procedura cantonale, di aver spedito per tempo le tre domande di sussidio all'Ufficio assicurazione malattia del Cantone Ticino (UAM) e giustifica l'eventuale ritardo sulla base di "ragioni gravi e comprovate da fattori oggettivamente, umanamente e comprensibili, più che dimostrato" riguardo al suo stato mentale e alla gestione personale degli affari correnti della vita quotidiana,
che non risulta inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria,
che in tali condizioni il ricorso è manifestamente sprovvisto delle necessarie motivazioni,
che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 15 ottobre 2008

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble

Palavras-chave

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