Inadmissibility of insufficiently reasoned appeal

8C_207/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV19 de abr. de 2013Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court declared inadmissible an appeal by two appellants against a Ticino social insurance judgment on family allowances. After warning them that the filing lacked conclusions and reasons, the appellants did not cure the defect within the appeal period. The court held that the appeal manifestly failed to satisfy the motivation requirements of Art. 42 LTF and the specific pleading requirement for constitutional and cantonal-law complaints under Art. 106 para. 2 LTF. The case was decided in simplified procedure under Art. 108 para. 1(b) LTF, and no court costs were levied under Art. 66 para. 1 LTF.

Sumário Omnilex

Art. 42 cpv. 1-2 LTF, art. 106 cpv. 2 LTF; requisiti di motivazione del ricorso al Tribunale federale. Il ricorso deve contenere conclusioni e una motivazione sufficiente, spiegando in modo conciso in che misura la decisione impugnata violi il diritto. Il Tribunale federale esamina in principio solo le censure sollevate; per le violazioni di diritti costituzionali e per il diritto cantonale o intercantonale vale l’onere di motivazione qualificata. Un gravame che si limita a contestazioni generiche e non si confronta con i considerandi dell’autorità inferiore è manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell’art. 108 cpv. 1 lett. b LTF (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
8C_207/2013

Sentenza del 19 aprile 2013
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento

  1. I.________,
  2. A.________,
    ricorrenti,

contro

Cassa cantonale per gli assegni familiari del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assegno familiare (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 febbraio 2013.

Visto:
il ricorso del 13 marzo 2013 contro il giudizio del 20 febbraio 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assegni di famiglia,
lo scritto del 14 marzo 2013 con il quale, per ordine della Presidente, gli interessati sono tra l'altro stati informati che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali essi ritengono di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
la mancata reazione dei ricorrenti a questa comunicazione,

considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
che in particolare non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
che infatti i ricorrenti non espongono i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confrontano nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio litigioso,
che gli interessati non citano alcuna norma legale ritenuta violata, limitandosi in sostanza a contestare genericamente la pronuncia di primo grado, che considerano ingiusta nei loro confronti,
che pertanto il presente gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 19 aprile 2013

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Schäuble

Palavras-chave

family allowancesappeal inadmissibilitymotivation requirementssimplified procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's motivation requirements under Art. 42 and 106 LTF

Decisão extraída

No. The appeal manifestly failed to state admissible conclusions and reasons and did not engage with the cantonal court's reasoning.

Fundamentação extraída

Under Art. 42 para. 1-2 LTF, an appeal must explain concisely why the challenged decision violates the law; constitutional or cantonal-law complaints require specific reasoning under Art. 106 para. 2 LTF. The appellants merely made general objections and cited no violated rule.

Questão jurídica principal

Whether court costs should be charged

Decisão extraída

No court costs were imposed in view of the circumstances.

Fundamentação extraída

The court exercised discretion under Art. 66 para. 1 LTF and waived costs.

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