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8C_193/2008 ΓÇó Appeal withdrawn; case struck from the docket
8C_193/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV27 de fev. de 2009Confirmed
The appellant withdrew the appeal against the judgment of the Ticino Social Insurance Court. The Federal Supreme Court, sitting as a single judge, therefore struck the case from the docket under Art. 32 LTF and waived court costs under Art. 66(2) LTF. The decision was communicated to the parties, the cantonal court, and the Federal Office of Public Health.
Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; ritiro del ricorso e stralcio dai ruoli; spese giudiziarie: when an appeal is withdrawn, the Federal Supreme Court, acting through the competent single judge, removes the case from the docket. In this procedural situation, the court also decides on costs and may exceptionally waive all or part of the judicial fees under Art. 66 cpv. 2 LTF. The waiver of costs depends on the circumstances of the withdrawal and is within the court’s discretion (consid. 1-2).
{T 0/2}
8C_193/2008
Decreto del 27 febbraio 2009
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
Parti
R.________, Italia,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 gennaio 2008.
Visto:
lo scritto 23 febbraio 2009 con cui R.________ ha ritirato il ricorso 7 marzo 2008 (timbro postale) contro il giudizio 28 gennaio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali,
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 27 febbraio 2009
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble