Inadmissibility of appeal against remand decision in debt enforcement

7B.54/2005Tribunal Federal / Divisão Penal II11 de abr. de 2005Inadmissible

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Resumo

The debtor appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino supervisory decision of 2 March 2005 that had declared his earlier complaint inadmissible and remanded the file to the enforcement office to decide on a requested stay of enforcement. The Court held that such an incidental remand decision is not challengeable under Art. 19 para. 1 SchKG because the supervisory authority did not itself order any enforcement measure. The appeal was therefore inadmissible. No court fee was levied.

Regest

Art. 19 cpv. 1 LEF; impugnabilità delle decisioni incidentali di rinvio dell'autorità di vigilanza in materia esecutiva. Non è ricevibile il ricorso contro una decisione incidentale con cui l'autorità di vigilanza si limita a rinviare gli atti all'Ufficio di esecuzione per nuova decisione, senza statuire essa stessa su una misura dell'esecuzione forzata. La via di ricorso dell'art. 19 LEF presuppone una decisione dell'autorità di vigilanza che si pronunci, almeno implicitamente, su una misura esecutiva; il semplice rinvio privo di ordini esecutivi non costituisce oggetto ricorribile (consid. 3).

Texto completo

{T 0/2}
7B.54/2005 /viz

Sentenza dell'11 aprile 2005
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Composizione
Giudici federali Hohl, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.

Parti
G.________,
ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
sospensione delle esecuzioni,

ricorso LEF contro la decisione emanata il 2 marzo 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
G.________ viene escusso da diversi creditori. Con sentenza 2 marzo 2005 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile un ricorso del debitore e ha ritornato gli atti all'Ufficio di esecuzione, affinché questo si pronunci sulla domanda di sospensione delle esecuzioni formulata dal ricorrente.
2.
Il 24 marzo 2005 G.________ ha consegnato alla Posta svizzera uno scritto, datato 23 marzo 2005 e destinato al Tribunale federale, con cui chiede di tenere "in giusta considerazione" i suoi argomenti.
3.
L'esposto del ricorrente, apparentemente tardivo, risulta comunque di primo acchito irricevibile perché l'autorità di vigilanza ha emanato una decisione - incidentale - di rinvio. Per costante giurisprudenza, infatti, con un ricorso ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LEF non possono essere impugnate le decisioni incidentali con cui l'autorità di vigilanza non si esprime su una misura della procedura di esecuzione forzata, ma si limita a rinviare, senza nel contempo ordinare misure di esecuzione forzata, gli atti all'Ufficio di esecuzione per decisione (DTF 130 III 611 consid. 1.1 con rinvii).
4.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 11 aprile 2005
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere:

Palavras-chave

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