Territorial incompetence makes enforcement notice void only after timely challenge

7B.271/2001Tribunal Federal / Divisão Penal II10 de jan. de 2002Partially Granted

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Resumo Omnilex

The creditor appealed a cantonal supervisory decision that had annulled both the enforcement notice and the seizure notice for territorial incompetence. The Federal Tribunal held that an enforcement notice issued by the wrong office is not void, but only voidable by a timely complaint; therefore, the belated challenge could not justify annulling that notice. However, continuation measures taken by a territorially incompetent office are void, so the seizure notice remained annulled. The file had to be transmitted from Locarno to the competent office in Bellinzona for further enforcement steps. The appeal was thus partly granted and the cantonal decision partially reformed.

Sumário Omnilex

Art. 46 LEF, art. 17 LEF; territorial incompetence of the debt-collection office. An enforcement notice issued by an office lacking territorial jurisdiction is not null but merely voidable by timely complaint. If no complaint is filed within the statutory period, the notice remains valid as a basis for continuation by the competent office. By contrast, continuation measures, in particular the seizure notice and ensuing seizure, taken by a territorially incompetent office are null because of the protection of third-party creditors and participation rights under arts. 110 and 111 LEF. The incompetent office must transmit the continuation request to the competent office, which then proceeds with the enforcement acts.

Texto completo

[AZA 0/2]

7B.271/2001

CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI


10 gennaio 2002

Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente,
Escher e Meyer.
Cancelliere: Piatti.

_________
Visto il ricorso del 30 novembre 2001 presentato dalla W.________ AG, contro la sentenza emanata il 19 novembre 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, in merito all'operato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nella causa che oppone il ricorrente a M.________, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, Bellinzona, in materia di esecuzione in via di pignoramento;
Ritenuto in fatto :

A.- La W.________ AG ha escusso M.________ con un precetto esecutivo fatto spiccare il 23 marzo 2000 dall' Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno. Il 12 marzo 2001 la Pretura di Locarno-Campagna, dopo aver preso atto che con scritto 19 febbraio 2001 il debitore ha ritirato l'opposizione interposta per il capitale, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione per quanto attiene agli interessi e alle spese esecutive. Il 23 aprile seguente l'Ufficio, dopo aver ricevuto la domanda di proseguimento dell'esecuzione, ha inviato al debitore l'avviso del pignoramento previsto per il 22 maggio successivo.

B.- Con sentenza 19 novembre 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un ricorso del debitore (dispositivo n. 1), ha annullato sia il precetto esecutivo che l'avviso di pignoramento (dispositivo n. 1.1) e ha ordinato all'Ufficio di Locarno di trasmettere la domanda di esecuzione della creditrice con il relativo anticipo spese all'Ufficio di Bellinzona (dispositivo n. 1.2), il quale dovrà procedere negli incombenti esecutivi connessi a tale domanda (dispositivo n. 1.3). I giudici cantonali hanno accertato che l'escusso è domiciliato presso i suoi genitori a Bellinzona e non a Gordola come invece indicato sul precetto esecutivo. Quest'ultimo è pertanto stato emesso da un Ufficio (quello di Locarno) territorialmente incompetente, motivo per cui dev'essere annullato parimente all'avviso di pignoramento.

C.- Il 30 novembre 2001 la W.________ AG ha presentato al Tribunale federale un ricorso con cui postula l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza e la conferma della validità del precetto esecutivo e della sentenza di rigetto dell'opposizione. La ricorrente indica che un precetto esecutivo fatto spiccare da un Ufficio incompetente non è nullo, ma solo annullabile mediante un ricorso inoltrato all'autorità di vigilanza entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 17 LEF. Ne segue che il precetto non poteva essere annullato in accoglimento di un ricorso presentato quasi tredici mesi dalla sua notifica.
Con osservazioni 10 dicembre 2001 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno afferma che sia il precetto esecutivo sia il rigetto dell'opposizione devono essere considerati validi. M.________ propone invece con risposta del 14 dicembre 2001 di respingere il rimedio. Dei motivi si dirà, in quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei considerandi di diritto.

Considerando in diritto :

1.- a) La legittimazione della ricorrente, quale creditrice procedente che si vede annullata dall'autorità di vigilanza la procedura esecutiva da essa avviata, appare pacifica. Il ricorso, tempestivo, si rivela in linea di principio ammissibile.

b) La ricorrente domanda pure che la sentenza di rigetto dell'opposizione del Pretore di Lugano (recte: Locarno) - Campagna sia confermata. Tale richiesta si rivela inammissibile nella presente procedura, poiché la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti, come del resto l'autorità di vigilanza cantonale, non può confermare una decisione giudiziaria.

2.- a) L'autorità di vigilanza ha dapprima richiamato l'art. 46 cpv. 1 LEF, secondo cui il debitore va escusso al suo domicilio. Dagli accertamenti esperiti in sede ricorsuale il debitore, sebbene non si sia mai annunciato al controllo abitanti di Bellinzona, è domiciliato presso i genitori in tale comune e non a Gordola come invece indicato sul precetto esecutivo. Ne segue che l'Ufficio competente per territorio risulta essere quello di Bellinzona, motivo per cui - secondo i giudici cantonali - sia il precetto esecutivo che l'avviso di pignoramento emanati dall'Ufficio di Locarno vanno annullati. Quest'ultimo Ufficio deve però trasmettere la domanda di esecuzione e l'anticipo spese al primo, che darà seguito a tale domanda.

b) La ricorrente afferma invece che il precetto esecutivo non poteva in concreto essere annullato, poiché non è stato impugnato con un ricorso entro dieci giorni dalla sua notifica. L'escusso, che ha pure ritirato l'opposizione in precedenza interposta, ha infatti atteso oltre un anno per sollevare obiezioni sulla validità dell'esecuzione.

c) Già nella DTF 68 III 33 il Tribunale federale, fondandosi su di una prassi ancora più anziana (vedi DTF 56 III 228 pag. 232 con rinvii), ha esplicitamente statuito che l'annullamento di un precetto esecutivo spiccato da un ufficio incompetente è pronunciato soltanto su ricorso interposto tempestivamente; non esistono infatti motivi per ritenere nullo un siffatto precetto, il quale - se restato incontestato per la durata del termine ricorsuale - costituisce pertanto una valida base per la continuazione dell' esecuzione da parte del competente Ufficio. Tale giurisprudenza è stata confermata in DTF 82 III 63 consid. 4 pag. 74, 83 II 41 consid. 5 pag. 50, 88 III 7 consid. 3, 96 III 89 consid. 2 e 3 ed è condivisa dalla dottrina dominante (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 32 ai cenni introduttivi agli art. 46-55 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 6 ad art. 46 LEF; Schmid, Commento basilese, n. 25 all'art. 46 LEF).

Per contro, il proseguimento dell'esecuzione (in particolare l'avviso e il susseguente pignoramento) da parte di un Ufficio territorialmente incompetente è inficiato di nullità.
Con riferimento alle operazioni di pignoramento, la nullità è in sostanza giustificata dalla tutela degli interessi di eventuali altri creditori, che possono segnatamente partecipare al pignoramento conformemente agli art. 110 e 111 LEF (DTF 105 III 60 consid. 1, 96 III 31 consid. 2, 91 III 47 consid. 3; Gilliéron, op. cit. , n. 33 ai cenni introduttivi agli art. 46-55 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. , n. 5 all'art. 46 LEF; Schmid, op. cit. , n. 28 all'art. 46 LEF).

Nella fattispecie nemmeno l'escusso pretende di aver contestato la competenza territoriale dell'Ufficio di esecuzione entro dieci giorni dalla ricezione del precetto esecutivo. Con le proprie osservazioni egli ritiene però che si giustifica ritenere nullo il precetto esecutivo perché un'esecuzione promossa presso un ufficio territorialmente incompetente è suscettibile di cagionare un pregiudizio a terzi che non sono parte nella procedura: infatti tale esecuzione non figura presso l'Ufficio del domicilio dell'escusso e come tale non può essere comunicata a terzi che chiedono informazioni su di lui in virtù dell'art. 8a LEF. Senonché tale argomentazione è senza pertinenza ai fini del presente giudizio. Innanzi tutto l'escusso pare misconoscere che la domanda di proseguimento dell'esecuzione sarà trasmessa all'Ufficio territorialmente competente (cfr. sull'obbligo generale dell'autorità incompetente di trasmettere gli atti a quella competente il consid. 3b della sentenza del 29 novembre 2001 in re A. [causa 7B.229/2001] della scrivente Camera destinata alla pubblicazione), il quale dovrà iscriverla negli appositi registri.
L'esecuzione in discussione risulterà pertanto pure presso l'Ufficio competente, che, se sono adempiuti i requisiti di cui all'art. 8a LEF, informerà un eventuale terzo richiedente. Si può inoltre rilevare che, anche nell' ipotesi di un cambiamento di domicilio del debitore intervenuto dopo la ricezione del precetto esecutivo, ma prima della notifica del pignoramento, l'Ufficio che ha steso il precetto non sarà necessariamente quello che, dopo aver inviato il relativo avviso, effettuerà il pignoramento; tale circostanza non obbliga però il creditore a rifare l'intera procedura (cfr. art. 53 LEF; DTF 89 III 7; Schmid, op. cit. , n. 2 all'art. 53 LEF). Non essendo il precetto esecutivo inficiato di nullità, lo stesso non poteva quindi essere annullato in seguito a un rimedio inoltrato oltre un anno dopo la sua notifica. Il ricorso si rivela pertanto fondato e dev'essere accolto su questo punto. A giusta ragione invece la ricorrente non contesta l'annullamento dell'avviso di pignoramento notificato da un ufficio territorialmente incompetente, che va quindi confermato.

3.- Da quanto precede segue che la decisione impugnata dev'essere cassata nella misura in cui annulla il precetto esecutivo e ordina la trasmissione della domanda di esecuzione all'Ufficio di Bellinzona, affinché esso effettui gli incombenti connessi a tale domanda. Il giudizio cantonale dev'essere riformato nel senso che l'Ufficio di Locarno farà pervenire la domanda di proseguimento dell' esecuzione a quello di Bellinzona, affinché esso proceda alle operazioni legate a tale richiesta.

Per questi motivi

la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

pronuncia :

  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. I dispositivi 1, 1.1, 1.2 e 1.3 della sentenza cantonale sono annullati e riformati nel seguente modo:

  2. Il ricorso 4 maggio 2001 di M.________,
    Bellinzona, è parzialmente accolto.

1.1 L'avviso di pignoramento del 23 aprile
2001 riferito all'esecuzione inerente al precetto
esecutivo n. 511'091 del 23 marzo 2000 dell'
UEF di Locarno è annullato.

1.2 L'UEF di Locarno trasmetterà la domanda
11 aprile 2001 di proseguire la predetta esecuzione
all'UEF di Bellinzona, che procederà nei
suoi incombenti esecutivi connessi a tale domanda.

  1. Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore della controparte, agli Uffici di esecuzione e fallimenti di Locarno e di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
    Losanna, 10 gennaio 2002 MDE

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
La Presidente, Il Cancelliere,

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether an enforcement notice issued by a territorially incompetent debt-collection office is null or merely voidable on timely complaint.

Decisão extraída

Such a notice is not null; it can only be annulled if challenged within the statutory complaint period.

Fundamentação extraída

Long-standing Federal Tribunal case law holds that territorial incompetence does not render the enforcement notice void. If no complaint is filed within ten days, the notice remains a valid basis for continuation by the competent office.

Questão jurídica principal

Whether the cantonal authority could annul the enforcement notice more than one year after service.

Decisão extraída

No; the late challenge could not lead to annulment of the enforcement notice.

Fundamentação extraída

Because the notice was only voidable, the absence of a timely complaint barred later annulment.

Questão jurídica principal

Whether the seizure notice issued by the territorially incompetent office had to be annulled.

Decisão extraída

Yes; continuation measures taken by a territorially incompetent office are void.

Fundamentação extraída

Seizure-related acts by the wrong office are null, in part to protect other creditors who may participate in the seizure proceedings.

Questão jurídica principal

Whether the competent office must receive the enforcement continuation request and proceed with the enforcement steps.

Decisão extraída

Yes; the file must be transmitted to the competent office, which must carry out the related enforcement acts.

Fundamentação extraída

The incompetent office must transmit the continuation request to the office of the debtor’s domicile, which then registers and continues the enforcement.

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