Complaint for denial of justice against enforcement authorities dismissed

7B.210/2001Tribunal Federal / Divisão Penal II19 de set. de 2001Dismissed

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X. Ltd. in liquidation complained to the Federal Tribunal of delayed justice, asking that the Bellinzona enforcement office be ordered to pay out seized funds immediately and also criticizing the cantonal supervisory authority. The Federal Tribunal held that a complaint against inactivity of an enforcement office must first be brought to the supervisory authority under Art. 17(3) SchKG, so the direct complaint was inadmissible. As to the supervisory authority, only five days had elapsed since the cantonal complaint was filed, which could not amount to unreasonable delay. The complaint was therefore rejected to the extent it was admissible.

Sumário Omnilex

Art. 19 cpv. 2 LEF; art. 17 cpv. 3 LEF: il ricorso per denegata o ritardata giustizia al Tribunale federale è ricevibile contro l'autorità di vigilanza, mentre l'inattività dell'ufficio di esecuzione è censurabile mediante ricorso all'autorità di vigilanza. Il ritardo ingiustificato presuppone il mancato giudizio entro un termine ragionevole, valutato secondo la natura della causa e tutte le circostanze determinanti; un lasso di pochi giorni dopo il deposito del rimedio cantonale non configura, di regola, ritardata giustizia, segnatamente quando occorre ancora la trasmissione degli atti e la vertenza non è semplice (consid. 2).

Texto completo

[AZA 0/2]

7B.210/2001

CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI


19 settembre 2001

Composizione della Camera: giudici federali Meyer, giudice
presidente, Reeb e Raselli.
Cancelliere: Piatti.

___________
Visto il ricorso per ritardata giustizia del 12 settembre 2001 presentato dalla X.________ Ltd. in liquidazione patrocinata dall'avv. dott. Sergio Salvioni, Locarno, contro l'inazione dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza;

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.- Il 12 settembre 2001 la X.________ Ltd. in liquidazione ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso per ritardata giustizia, con cui chiede che l'Ufficiale di esecuzione e fallimenti di Bellinzona sia diffidato a voler immediatamente effettuare il versamento al rappresentante della ricorrente dell'importo di fr. 12'850'545.--, oltre interessi, già da lei sequestrato. Con il proprio rimedio essa illustra dapprima l'iter del mancato pagamento della garanzia ordinata nei confronti di A.________ per il sequestro che pure quest'ultima aveva ottenuto sul predetto importo. La ricorrente indica segnatamente che dopo la scadenza del termine per fornire la predetta garanzia A.________ ha continuato a mettere in atto espedienti dilatatori e che ancora l'11 settembre 2001 il suo patrocinatore non è comparso ad un'udienza indetta nell' ambito di una procedura di restituzione del termine alfine di lasciare in sospeso tale procedura. Inoltre l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, nonostante la decadenza del sequestro chiesto da A.________, non procede alla ripartizione risp. al versamento della somma sequestrata.
L'Ufficio avrebbe poi pure commesso un errore che permette di procrastinare ulteriormente il versamento, inviando ad A.________ un provvedimento impugnabile in cui le viene comunicato che gli argomenti sollevati sulla base di un' ordinanza di un Tribunale di Ontario sono inammissibili.
Infine la ricorrente indica di aver inoltrato il 7 settembre 2001 un ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Con lettera 13 settembre 2001 la ricorrente ha trasmesso al Tribunale federale il decreto 12 settembre 2001 con cui il Pretore di Bellinzona ha respinto la domanda, presentata da A.________, di restituzione del termine per versare la garanzia.

2.- Giusta l'art. 19 cpv. 2 LEF è ammesso ognitempo contro l'autorità di vigilanza un ricorso per denegata o ritardata giustizia al Tribunale federale. Contro l'inattività di un Ufficio di esecuzione può invece essere interposto ognitempo un ricorso all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 3 LEF).

In concreto il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile nella misura in cui la ricorrente si rivolge direttamente al Tribunale federale contro la - pretesa - inattività di un ufficio di esecuzione (cfr. anche il Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF 1991 III 1, pag. 27). Nella misura in cui invece essa si lamenta - nella motivazione del rimedio - dell'inazione dell'autorità di vigilanza, la censura si avvera manifestamente infondata. Il ricorso cantonale porta infatti la data di venerdì 7 settembre 2001, motivo per cui dolersi mercoledì 12 settembre 2001 di una ritardata giustizia ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LEF per il fatto di non essere ancora in possesso della decisione con cui tale rimedio viene evaso rasenta la temerarietà. Si può invero parlare di un ritardo ingiustificato quando l'autorità competente non statuisce in un termine ragionevole stabilito in base alla natura della vertenza e dall'insieme di tutte le circostanze determinanti (cfr. DTF 125 V 188 consid. 2a con riferimenti, 101 III 1 consid. 2;). Il termine che la ricorrente concede all'autorità di vigilanza non appare invece nemmeno sufficiente per la trasmissione degli atti dall'Ufficio di esecuzione. Inoltre da una semplice lettura della fattispecie descritta nel ricorso e riassunta al precedente considerando emerge che la vertenza non appare per nulla così elementare da poter essere decisa seduta stante dall'autorità cantonale.

3.- Poiché l'infondatezza del rimedio è solare, il Tribunale federale ha rinunciato a richiamare, come invece chiesto dalla ricorrente, l'incarto presso l'autorità di vigilanza. Tale misura è d'altronde anche conforme agli interessi della stessa ricorrente, poiché permette all'autorità cantonale di trattare, senza interruzioni, il rimedio presso di lei inoltrato.

Per questi motivi

la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

pronuncia :

  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

  2. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
    Losanna, 19 settembre 2001 VIZ

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Giudice Presidente, Il Cancelliere,

Palavras-chave

denial of justicedelay of justicedebt enforcementsupervisory complaintseized fundsinadmissibility

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Questão jurídica principal

Whether a denial/delay-of-justice complaint lies directly against the enforcement office before the Federal Tribunal

Decisão extraída

A complaint under Art. 19(2) SchKG is directed against the supervisory authority; direct recourse against an enforcement office is inadmissible.

Fundamentação extraída

Art. 17(3) SchKG provides an always-available supervisory complaint against inactivity of an enforcement office, whereas Art. 19(2) SchKG concerns delay/denial of justice by the supervisory authority itself.

Questão jurídica principal

Whether the cantonal supervisory authority had committed delay of justice by not yet deciding a complaint filed five days earlier

Decisão extraída

No delay of justice was shown; the complaint was manifestly unfounded.

Fundamentação extraída

A delay exists only if the competent authority fails to decide within a reasonable time assessed in light of the nature of the dispute and all circumstances. A five-day interval was insufficient, especially since the file still had to be transmitted and the matter was not simple.

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