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7B.105/2002 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient reasoning in debt enforcement
7B.105/2002Tribunal Federal / Divisão Penal II14 de jun. de 2002Dismissed
X. Sagl appealed to the Federal Tribunal against a cantonal supervisory decision upholding a bankruptcy warning issued in enforcement proceedings brought by Y. S.A. The appellant's submission was unclear and did not identify any violated federal law provisions or explain the alleged violation. The Federal Tribunal held that the appeal did not satisfy the motivation requirements of Art. 79 para. 1 OG and declared it inadmissible. It also noted that the appellant's arguments, if relevant at all, would concern restitution of time before the opposition court, and that a debt-disavowal action does not prevent the issuance of a bankruptcy warning.
Art. 79 cpv. 1 OG; requirements of reasoning in a federal appeal against a supervisory decision concerning a bankruptcy warning; an appeal must designate the requested modifications and, in concise form, the federal provisions allegedly violated and the manner of violation. A filing that merely raises unfocused factual assertions or arguments on the merits, without identifying a federal-law error, is manifestly inadmissible. Ancillary remarks clarify that reasons for missing a hearing may at most support restitution of time before the competent judge, and that the debt-disavowal action suspends the bankruptcy warning only in the sequence provided by law, not vice versa.
[AZA 0/2]
7B.105/2002
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI
14 giugno 2002
Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente,
Escher e Meyer.
Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso del 21 maggio 2002 presentato dalla X.________ Sagl, rappresentata dal suo gerente A.________, contro la sentenza emanata il 2 maggio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone la ricorrente alla Y.________ S.A., e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, in merito a una comminatoria di fallimento;
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.- Nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla Y.________ S.A. nei confronti della X.________ Sagl, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha notificato il 25 marzo 2002 all'escussa la comminatoria di fallimento del 21 marzo 2002.
2.- Con sentenza del 2 maggio 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso della X.________ Sagl diretto contro il menzionato provvedimento.
I giudici cantonali hanno rilevato che una comminatoria di fallimento può unicamente essere impugnata all' autorità di vigilanza per motivi formali. L'escussa, esternando l'intenzione di saldare il debito, si è invece limitata ad allegare questioni di merito.
3.- La X.________ Sagl chiede al Tribunale federale, con ricorso 21 maggio 2002, di annullare la sentenza cantonale. In un gravame confuso e di difficile comprensione la ricorrente sostiene che un incidente subito dal suo gerente e la chiusura invernale le hanno impedito di presenziare all'udienza (concernente il rigetto dell'opposizione) del 31 gennaio 2001 (recte: 2002). Essa pare poi asserire di non aver potuto inoltrare un'azione di disconoscimento del debito a causa della comminatoria di fallimento notificatale.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
4.- Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale da essa violate e in che consiste la violazione.
In concreto il gravame, che non menziona alcuna norma di diritto, non adempie manifestamente i summenzionati requisiti di motivazione e dev'essere dichiarato inammissibile.
A titolo del tutto abbondanziale si può aggiungere che, con i motivi indicati per giustificare la mancata partecipazione all'udienza di rigetto dell'opposizione, la ricorrente si prevale di circostanze che avrebbero tutt'al più potuto fondare una domanda di restituzione del termine innanzi a tale giudice. Per il resto, essa misconosce che l'azione di disconoscimento del debito, da inoltrare entro 20 giorni dal rigetto dell'opposizione, ostacola l'emanazione della comminatoria di fallimento e non il contrario.
Infine, qualora, nella parte finale della propria impugnativa, la ricorrente avesse inteso indicare di già aver introdotto un'azione di disconoscimento del debito, occorre rilevare che tale asserzione non è suffragata da alcuna prova o elemento dell'incarto e pare anzi essere in contraddizione con l'affermazione contenuta nel rimedio all' autorità di vigilanza, secondo cui essa prevedeva di pagare la creditrice nel corso del mese di aprile "o al massimo per la metà di maggio 2002".
5.- Da quanto precede discende che il ricorso si avvera inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia.
Per questi motivi
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
pronuncia :
Il ricorso è inammissibile.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 14 giugno 2002 VIZ
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
La Presidente,
Il Cancelliere,