Cassation inadmissible against final expulsion order

6S.299/2005Tribunal Federal / Divisão Penal1 de dez. de 2005Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Court dismissed as inadmissible a cassation appeal against a cantonal decree that had refused to revoke or conditionally suspend a five-year expulsion order. It held that the expulsion had been imposed in a final 2004 conviction and could no longer be revisited through the challenged decree, nor through ordinary execution proceedings. Because the appeal had no chance of success, legal aid was refused. The appellant was ordered to pay a reduced court fee of CHF 800.

Sumário Omnilex

Art. 268 PP; admissibility of cassation against a cantonal decree concerning a final expulsion order. A decree refusing to revoke or conditionally suspend a criminal expulsion that has already been imposed by a final judgment is not itself a judgment within the meaning of Art. 268 no. 1 PP, nor an execution decision subject to cassation review, since the measure is no longer modifiable after finality save for the exceptional federal avenues of revision or grace. A cantonal rule on execution may not be construed contra legem federalis to confer competence to alter a final expulsion. Where the appeal is manifestly doomed to fail, legal aid must be refused; costs follow the outcome, with possible reduction in light of means.

Texto completo

{T 0/2}
6S.299/2005 /biz

Seduta del 1° dicembre 2005
Corte di cassazione penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen, Zünd,
cancelliere Garré.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Yasar Ravi,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3,
6501 Bellinzona.

Oggetto
Espulsione,

ricorso per cassazione contro il decreto del 30 giugno 2005 della presidente del Tribunale penale del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
Il 20 dicembre 2004 la Corte delle assise correzionali di Lugano condannava A.________ ad una pena di 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché all'espulsione dal territorio svizzero per 5 anni, siccome riconosciuta colpevole di ripetuta infrazione e contravvenzione alla LStup, infrazione alla LDDS ed esercizio illecito della prostituzione. La condanna in questione non è stata oggetto di impugnativa per cui è cresciuta in giudicato.
B.
Per decreto 30 giugno 2005 la presidente del Tribunale penale del Cantone Ticino respingeva l'istanza della condannata, tendente ad ottenere la revoca, subordinatamente la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per 5 anni irrogata con la suddetta sentenza.
C.
Contro quest'ultimo decreto A.________ insorge mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale.

Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 266 consid. 2, 153 consid. 1; 131 II 352 consid. 1; 129 II 453 consid. 2 e rispettivi rinvii).
2.
Le decisioni in materia penale che possono essere oggetto di ricorso per cassazione al Tribunale federale sono elencate all'art. 268 PP.
2.1 L'oggetto impugnato non è una sentenza penale ai sensi dell'art. 268 n. 1 PP, visto che la pena accessoria in questione non è stata inflitta con il decreto in narrativa ma mediante la sentenza 20 dicembre 2004, nel frattempo cresciuta in giudicato e quindi non più sindacabile, se non in una procedura di revisione giusta l'art. 397 CP comunque non esperita (v. DTF 107 IV 133 consid. 1a). Da questo profilo il ricorso per cassazione è dunque inammissibile.
2.2 Il decreto impugnato non è nemmeno una decisione in materia di esecuzione della pena che il diritto federale affida al giudice (v. DTF 106 IV 183 consid. 2; Gilbert Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berna 2004, pag. 4), dato che, contrariamente a quanto implicitamente presupposto sia dalla ricorrente che dall'autorità cantonale, una volta cresciuta in giudicato, la pena accessoria dell'espulsione non può più essere modificata, se non nell'ipotesi prevista all'art. 55 cpv. 2 CP, qui pacificamente esclusa, o mediante grazia giusta gli art. 394 e segg. CP (DTF 122 IV 56 consid. 2; 104 Ib 275 consid. 1a; Béatrice Keller, Commentario basilese, n. 58 ad art. 55 CP; René Ernst, Die Landesverweisung gemäss Artikel 55 des Strafgesetzbuches, tesi Basilea 1998, pag. 115 e seg.). In altri termini la competenza di cui il presidente del Tribunale cantonale è investito in base all'art. 347 lett. e CPP/TI può riferirsi solo al caso di una liberazione condizionale giusta l'art. 55 cpv. 2 CP, ciò che presuppone la previa pronuncia di una pena detentiva senza condizionale, come ad esempio nella sentenza A.731/1984 del 7 gennaio 1985 (massima pubblicata in Rep 1985 pag. 273). Qualsiasi altra ipotesi interpretativa di tale norma cantonale va esclusa perché in urto con il diritto federale.
2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso per cassazione è inammissibile perché il decreto impugnato non costituisce sentenza ai sensi dell'art. 268 n. 1 PP, mentre le restanti costellazioni di cui alle cifre 2 e 3 di questa stessa disposizione vanno in casu scartate a priori.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è da respingere poiché il ricorso appariva sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 PP). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 2 PP). Della situazione finanziaria della ricorrente si tiene però conto fissando una tassa di giustizia ridotta (art. 153a cpv. 1 PP).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso per cassazione è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla presidente del Tribunale penale del Cantone Ticino.
Losanna, 1° dicembre 2005
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Palavras-chave

cassation admissibilityexpulsionfinal judgmentlegal aidcourt costsexecution of sentencerevision

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the cassation appeal was admissible against the cantonal order refusing to revoke or suspend the expulsion measure

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the challenged order was not a criminal judgment under Art. 268 No. 1 PP and the final expulsion could no longer be altered outside the narrow exceptions provided by federal law.

Fundamentação extraída

The expulsion was imposed in the final 2004 judgment, which was no longer open to review except by revision; the later cantonal decree therefore did not itself impose or modify the measure and was not an execution decision governed by federal law.

Questão jurídica principal

Whether legal aid should be granted for the cassation appeal

Decisão extraída

Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success from the outset.

Fundamentação extraída

Since the appeal was manifestly inadmissible, the statutory condition of non-frivolous prospects was missing.

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