Appeal withdrawn; case struck from docket and no costs

6B_655/2010Tribunal Federal / Divisão Penal30 de set. de 2010Withdrawn

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Resumo

The appellant withdrew his criminal appeal against the Ticino appellate criminal decision. The Federal Supreme Court, sitting through its president as single judge, struck the case from the docket and waived court costs. The order also noted that the single judge decides on withdrawal-related discontinuance and costs.

Regest

Art. 32 cpv. 1-2 LTF, art. 66 cpv. 2 LTF; withdrawal of a Federal Supreme Court appeal. Upon withdrawal of the appeal, the president or instructing judge may order the case struck from the docket by single judge decision and rule on costs. In the event of desistance, court costs may be waived in whole or in part; the allocation of costs follows the withdrawal decision and the court's discretionary assessment (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
6B_655/2010

Decreto del 30 settembre 2010
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Favre, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Disobbedienza a decisioni dell'autorità,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 30 giugno 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che il 9 agosto 2010 A.________ ha inoltrato un ricorso in materia penale al Tribunale federale impugnando la sentenza emanata il 30 giugno 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che con scritto del 25 settembre 2010 A.________ ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo gravame;
che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare le spese processuali;

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.
La causa 6B_655/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 settembre 2010
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:

Favre Ortolano Ribordy

Palavras-chave

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