Appeal inadmissible for insufficient reasoning under Art. 42 LTF

6B_59/2013Tribunal Federal / Divisão Penal24 de jan. de 2013Inadmissible

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Resumo

The appellant challenged the cantonal appellate court's refusal to hear her complaint against a non-prosecution order. The Federal Supreme Court held that the filing did not comply with the duty to reason an appeal under Art. 42 LTF, because it did not confront the cantonal court's formal ground of inadmissibility, namely the deficient motivation of the complaint under Art. 385 CPP. The appeal was therefore dealt with in summary procedure and declared inadmissible. Court costs were waived.

Regest

Art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. b LTF: un ricorso al Tribunale federale è ricevibile solo se contiene conclusioni, indicazione dei mezzi di prova e una motivazione che, in modo conciso, confronti l'argomentazione impugnata e indichi in che misura la decisione viola il diritto. La semplice riproposizione di censure o l'omessa presa di posizione sul motivo determinante di irricevibilità della decisione cantonale non soddisfano l'onere di motivazione. In tal caso il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF; le spese possono essere omesse in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF.

Texto completo

{T 0/2}
6B_59/2013

Sentenza del 24 gennaio 2013
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Considerando:
che a seguito della denuncia presentata il 31 ottobre 2012 da A.________, in data 21 novembre 2012 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non ravvisando indizi a sostegno di un qualsiasi reato;
che, adita dalla denunciante, dopo averle concesso la facoltà di emendare il reclamo, con sentenza dell'11 dicembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), ritenuto che il rimedio esperito non adempiva manifestamente i requisiti di motivazione di cui all'art. 385 CPP, l'ha dichiarato irricevibile;
che avverso questa decisione A.________ ha presentato un "reclamo" al Tribunale penale federale, da questo trasmesso d'ufficio per competenza al Tribunale federale;
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 138 I 171 consid. 1.4);
che in concreto queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, considerato che l'insorgente non si confronta minimamente con il motivo formale posto a fondamento del giudizio della CRP, segnatamente la carente motivazione del reclamo;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, sfugge a un esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 gennaio 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Palavras-chave

inadmissibilityinsufficient reasoningnon-prosecution ordercriminal complaintsummary procedurecourt costs