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6B_467/2007 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of reasoning
6B_467/2007Tribunal Federal / Divisão Penal12 de out. de 2007Inadmissible
A criminal appeal was filed against a Ticino appellate decision that had declared inadmissible a request to prosecute B. for threats and assault. The Federal Supreme Court held that the filing did not meet the basic requirements of Art. 42 LTF because it contained neither relief sought nor any legal reasoning, but only irrelevant remarks. The appeal was therefore manifestly inadmissible under Art. 108 LTF. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.
Art. 42 cpv. 1-2 LTF, art. 108 LTF; admissibility of a federal appeal: the statement of appeal must contain conclusions and a concise legal motivation showing, in a manner that can be reviewed, why the challenged decision violates federal law. A submission that omits conclusions or any cognizable legal argument is manifestly insufficient and may be dealt with by summary non-entry. The requirement is not satisfied by factual or extra-legal remarks. Costs are borne by the unsuccessful appellant under art. 66 cpv. 1 LTF.
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6B_467/2007 /biz
Sentenza del 12 ottobre 2007
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, Presidente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (minaccia, vie di fatto),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 16 agosto 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 16 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa inoltrata da A.________ contro B.________ per titolo di minaccia e vie di fatto.
A.________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale.
2.
Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni nonché i motivi in cui è necessario spiegare in modo conciso perché la sentenza impugnata viola il diritto. Il gravame in esame non rispetta minimamente le suddette esigenze. Infatti, l'insorgente, oltre a non formulare conclusioni, omette qualsiasi motivazione giuridica, limitandosi a considerazioni completamente estranee al diritto. In siffatte circostanze, il ricorso non può che essere dichiarato manifestamente inammissibile. Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto penale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 ottobre 2007
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: