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6B_387/2010 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for insufficient motivation
6B_387/2010Tribunal Federal / Divisão Penal11 de mai. de 2010Dismissed
A person appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino criminal chamber decision declaring inadmissible his request to prosecute after a no-prosecution order for abuse of authority, aiding and passive bribery. He also asked for new criminal proceedings, an expert opinion on his daughter, and legal aid. The Federal Supreme Court held that the appeal failed to meet the stringent motivation requirements, as it merely repeated the appellant's accusations and did not show arbitrariness in the cantonal court's formal inadmissibility ruling. The appeal was dismissed as manifestly inadmissible in simplified proceedings; legal aid was refused and reduced court costs were imposed.
Art. 42 cpv. 2, art. 95 segg., 106 cpv. 2, 108 and 64 LTF; admissibility of a criminal appeal against a cantonal decision of formal inadmissibility. Where the last cantonal instance refuses to enter into the merits for formal reasons, the appellant must specifically challenge that refusal and show, at least prima facie, that the formal prerequisites were assessed arbitrarily or contrary to federal law; mere repetition of the merits submissions or appellatory criticism is insufficient. Censures based on constitutional rights require clear and precise motivation. If the appeal is manifestly devoid of prospects of success, legal aid is refused; the court may decide in simplified proceedings under art. 108 LTF and impose reduced court costs under art. 65 cpv. 1 LTF.
{T 0/2}
6B_387/2010
Sentenza dell'11 maggio 2010
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Favre, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (abuso di autorità, ecc.),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 24 marzo 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 24 marzo 2010 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ avverso la decisione con cui il Sostituto procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere in ordine alla denuncia inoltrata da A.________ per i reati di abuso di autorità, favoreggiamento e corruzione passiva.
2.
A.________ si aggrava al Tribunale federale contestando suddetta decisione e chiedendo la riapertura dei procedimenti penali contro diverse persone e autorità. Chiede inoltre una perizia sulla figlia B.________ e, considerato il suo stato di indigenza, formula la richiesta di "gratuito patrocinio". Dichiara infine di ritirare l'accusa di corruzione passiva.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
3.
Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 133 I 201 consid. 1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta la violazione di garanzie di rango costituzionale. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti tali censure soltanto se motivate in modo chiaro e preciso. L'allegato ricorsuale deve pertanto indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati e precisare altresì in che consista tale violazione; critiche appellatorie, argomentazioni vaghe e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1).
Quando inoltre, come nella fattispecie, l'ultima autorità cantonale dichiara un gravame inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 133 IV 119 consid. 6; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Censure che si limitano a riproporre le argomentazioni di merito addotte in sede cantonale sono quindi inammissibili.
4.
L'impugnativa in esame disattende crassamente le esigenze di motivazione testé esposte. Il ricorrente si limita a ribadire la sua tesi accusatoria e a formulare critiche meramente appellatorie. Omette di spiegare con chiarezza e precisione per quali ragioni la sentenza della CRP violerebbe il diritto.
L'autorità cantonale ha dichiarato l'istanza irricevibile perché non adempiva le condizioni poste all'art. 186 cpv. 1 del codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 del Cantone Ticino (CPP/TI; RL 3.3.3.1) e non ha quindi proceduto all'esame di merito dell'istanza. Poiché in questa sede la semplice violazione del diritto cantonale non costituisce motivo di ricorso (v. art. 95 segg. LTF), l'insorgente avrebbe dovuto spiegare perché l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 186 CPP/TI da parte della CRP sarebbero contrarie al diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, segnatamente arbitrarie in violazione dell'art. 9 Cost. Egli sostiene che il vizio di forma constatato dall'autorità cantonale non sarebbe che "un vero e proprio pretesto" addotto "nella manifesta intenzione di occultare le inconfutabili prove" e che sarebbe da "considerarsi valida prova di ostile attitudine" nei suoi confronti. Avrebbe infatti redatto la sua istanza di promozione dell'accusa ricopiando formalmente atti analoghi messi a sua disposizione come esempi e che erano stati dichiarati ricevibili. Simili affermazioni sono però ben lungi dal sostanziare una qualsivoglia violazione del diritto. Orbene, la CRP non ha motivato l'irricevibilità con il non rispetto di pure formalità, come per esempio l'assenza di motivazioni o di conclusioni, ma ha ritenuto che, in urto alle esigenze dell'art. 186 CPP/TI, il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti e la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite. A nulla giova l'affermazione ricorsuale per cui la CRP mente quando dichiara che le prove agli atti non sono nuove e non forniscono seri indizi di colpevolezza perché le stesse costituiscono "inconfutabili prove di delittuosa colpevolezza". In tal modo infatti egli non fa altro che opporre la sua opinione a quella dell'autorità cantonale senza dimostrare né arbitrio né violazione del diritto.
Infine il ricorrente ipotizza pure che la sua istanza non sia nemmeno stata letta dall'autorità cantonale, visto che non si è chinata sulla richiesta di gratuito patrocinio da lui formulata. Sennonché tale richiesta è stata implicitamente dichiarata irricevibile insieme all'istanza di promozione dell'accusa, la CRP non essendo competente per la designazione di un avvocato d'ufficio, per la concessione del gratuito patrocinio e l'assistenza giudiziaria. Nel Cantone Ticino infatti, nelle procedure penali, tali facoltà spettano soltanto al giudice dell'istruzione e dell'arresto (v. art. 22-33 della legge del 3 giugno 2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del Cantone Ticino; RL 3.1.1.7).
5.
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
Agendo personalmente senza l'ausilio di un patrocinatore, la domanda di "gratuito patrocinio" formulata dal ricorrente va intesa quale domanda di assistenza giudiziaria, ossia di dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie. Questa richiesta tuttavia non è sufficientemente sostanziata, giacché l'insorgente si limita ad affermare che il suo stato di indigenza "è sempre lo stesso" senza tuttavia dimostrarlo. La domanda deve comunque essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Considerate le particolarità del caso, viene fissata una tassa di giustizia ridotta (v. art. 65 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 11 maggio 2010
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Favre Ortolano Ribordy