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5F_8/2009 ΓÇó Revision request inadmissible for insufficient reasoning
5F_8/2009Tribunal Federal / Divisão Civil II2 de nov. de 2009Dismissed
A requested revision of a Federal Supreme Court judgment of 29 September 2009. The applicant argued that the Court had failed to rule on certain requests and had overlooked relevant facts. The Court held that the request was insufficiently motivated: it did not identify the omitted claim and, as to the alleged overlooked facts, the applicant effectively conceded that the constitutional grievances had not been specified individually. The revision request was therefore inadmissible, and court costs of CHF 1,000 were imposed on the applicant.
Art. 121 lit. c and d LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment requires a substantiated invocation of the statutory grounds. A request is inadmissible where the applicant fails to identify the claim allegedly left undecided and does not concretely specify the facts purportedly overlooked through inadvertence. The mere assertion of revision grounds, without precise correlation to the dispositive part and without individualized legal and factual substantiation, does not satisfy the pleading burden (consid. 2). Court costs follow the outcome under Art. 66 cpv. 1 LTF.
{T 0/2}
5F_8/2009
Sentenza del 2 novembre 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
istante,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Roberto Haab,
controparte.
Oggetto
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5D_119/2009 del 29 settembre 2009,
Considerando:
che il 6 agosto 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un appello presentato da A.________ contro la decisione pretorile di rigetto definitivo dell'opposizione interposta da quest'ultima a un precetto esecutivo fatto notificare dalla B.________ per l'incasso di fr. 10'333.--;
che con sentenza del 29 settembre 2009 la Presidente della II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF, un'impugnativa presentata da A.________ e trattata, in ragione del valore di litigioso, quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che in tale sentenza è stata rilevata l'assenza nel gravame di una motivazione conforme agli art. 106 cpv. 2 LTF e 117 LTF, la ricorrente avendo segnatamente omesso d'invocare la violazione di diritti costituzionali;
che con istanza non datata, ma consegnata alla posta svizzera il 19 ottobre 2009, A.________ chiede la revisione della predetta sentenza, perché il Tribunale federale non avrebbe giudicato su singole conclusioni (art. 121 lett. c LTF) e non avrebbe, per svista, tenuto conto di fatti rilevanti risultanti dagli atti (art. 121 lett. d LTF);
che in concreto l'istanza si appalesa insufficientemente motivata;
che infatti l'istante non indica su quale conclusione il Tribunale federale non avrebbe statuito e che, con riferimento al secondo motivo di revisione invocato, ella riconosce di non aver specificato "uno per uno" i diritti costituzionali asseritamente violati dal giudizio cantonale;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1000.-- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 novembre 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti