Constitutional complaint inadmissible for insufficient reasoning

5D_169/2011Tribunal Federal / Divisão Civil II23 de set. de 2011Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Tribunal dealt with a subsidiary constitutional complaint against a cantonal decision on costs and legal aid in a debt-enforcement matter. It held that the appellant failed to meet the strict reasoning requirements for constitutional complaints because he did not address the cantonal court's grounds and merely repeated his own account. The complaint was therefore inadmissible. As a result, federal legal aid was refused for lack of prospects of success, and court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 116, 117 in conjunction with Art. 106 cpv. 2 LTF; subsidiary constitutional complaint: admissibility requires specific invocation and substantiation of constitutional rights against the reasoning of the challenged decision. A merely appellatory presentation of facts or repetition of prior allegations is insufficient. Where the complaint is manifestly unreasoned, the president may decide in simplified procedure under Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Federal legal aid under Art. 64 LTF is excluded when the remedy lacks prospects of success; costs follow the outcome under Art. 66 cpv. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
5D_169/2011

Sentenza del 23 settembre 2011
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Vittorio Mariotti,
opponente.

Oggetto
rigetto dell'opposizione; spese e ripetibili,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 12 agosto 2011 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che mediante istanza 21 maggio 2011 A.________ ha chiesto il rigetto provvisorio o definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo notificato a B.________ per la somma di fr. 29'646.90 oltre interessi e spese esecutive;
che con decisione 12 luglio 2011 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, in parziale accoglimento della predetta istanza, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da B.________ limitatamente alla somma di fr. 40.-- oltre interessi, ponendo le spese processuali per complessivi fr. 350.-- a carico di A.________ ed obbligando quest'ultimo a rifondere ad B.________ l'importo di fr. 850.-- a titolo di spese ripetibili;
che con sentenza 12 agosto 2011 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un reclamo del 30 luglio 2011 di A.________ contro la sentenza pretorile (mediante il quale aveva chiesto il condono delle spese processuali e delle spese ripetibili di prima istanza) e ha dichiarato priva di oggetto, nella misura della sua ricevibilità, la domanda di assistenza giudiziaria formulata da A.________ per le procedure di prima e di seconda istanza;
che, in riferimento alla prima istanza, giusta la Corte cantonale la richiesta di assistenza giudiziaria era irricevibile non essendo stata formulata dinanzi al Pretore e non avendo il gratuito patrocinio effetto retroattivo, la domanda di condono delle spese processuali era irricevibile non essendo di competenza del Tribunale d'appello e la domanda di condono delle spese ripetibili era invece sprovvista di fondamento in quanto il gratuito patrocinio non esenta in ogni modo dal pagamento delle ripetibili alla controparte;
che, in riferimento alla seconda istanza, a mente dell'autorità inferiore la richiesta di assistenza giudiziaria era priva d'oggetto in quanto non si ponevano oneri a carico di A.________;
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 15 settembre 2011 A.________ insorge al Tribunale federale chiedendo, segnatamente, di riformare la sentenza del 12 agosto 2011 della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nel senso che il suo reclamo del 30 luglio 2011 sia accolto e che la sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura cantonale sia accolta;
che il ricorrente sembra inoltre chiedere di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche per la sede federale;
che, per quanto attiene alla procedura di rigetto dell'opposizione, il ricorso sussidiario in materia costituzionale del 16 settembre 2011 di A.________ contro la sentenza 10 agosto 2011 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (che ha dichiarato irricevibile per tardività il reclamo del qui ricorrente avverso la decisione pretorile del 12 luglio 2011) è stato giudicato inammissibile dal Tribunale federale in data odierna (sentenza 5D_167/2011);
che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
che nel confuso gravame all'esame il ricorrente non si confronta in alcun modo con gli argomenti addotti dalla Corte cantonale per respingere, nella misura della sua ricevibilità, il suo reclamo e per dichiarare priva di oggetto, nella misura della sua ricevibilità, la sua domanda di assistenza giudiziaria, ma si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti ed a reiterare accuse alle varie persone coinvolte nella procedura;

che pertanto il ricorso si rileva manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 settembre 2011

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini

Palavras-chave

constitutional complaintinadmissibilityinsufficient reasoninglegal aidcourt costsdebt enforcementprovisional release of opposition

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Questão jurídica principal

Whether the subsidiary constitutional complaint was sufficiently reasoned to be admissible.

Decisão extraída

No; the appellant did not engage with the cantonal court's reasoning and merely restated his own version of events, so the complaint was manifestly insufficiently reasoned.

Fundamentação extraída

In a subsidiary constitutional complaint only constitutional rights may be invoked, and such violations must be specifically pleaded and substantiated against the challenged reasoning.

Questão jurídica principal

Whether federal legal aid should be granted.

Decisão extraída

No; the complaint had no prospects of success, so legal aid was denied regardless of indigence.

Fundamentação extraída

Legal aid under Art. 64 LTF requires a non-frivolous remedy with chances of success.

Questão jurídica principal

Who bears the federal court costs.

Decisão extraída

The appellant bears the costs of CHF 300.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome of the proceedings.

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