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5D_108/2010 ΓÇó Withdrawal of appeal in debt-enforcement case; costs imposed
5D_108/2010Tribunal Federal / Divisão Civil II5 de ago. de 2010Dismissed
The appellant withdrew his federal appeal in a debt-enforcement matter concerning an objection based on no return to better fortune. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal and struck the case from the docket. It rejected any implied request for legal aid or a waiver of costs, finding the appeal manifestly without prospects of success. Court costs of CHF 100 were charged to the appellant.
Art. 32 cpv. 2 LTF; withdrawal of the appeal and removal from the docket. A request for legal aid under Art. 64 LTF must be refused where the appeal is manifestly devoid of prospects of success; this also precludes a fee-free proceeding. In low-value matters, federal review may be limited to an auxiliary constitutional complaint under Art. 113 segg. LTF only if no fundamental legal question under Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF is at stake. Upon withdrawal, costs are allocated under Art. 65 and 66 LTF.
{T 0/2}
5D_108/2010
Decreto del 5 agosto 2010
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Gianinazzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________SA,
opponente.
Oggetto
accertamento di non ritorno a migliore fortuna,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 luglio 2010
dalla Camera di cassazione civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.
Visto:
che il 27 maggio 2010 B.________SA ha fatto notificare a A.________ un precetto esecutivo per l'incasso di fr. 1'388.65 al quale egli ha interposto opposizione, motivandola con il mancato ritorno a miglior fortuna;
che all'udienza svoltasi il 9 giugno 2010 dinanzi al Giudice di pace supplente del Circolo di Bellinzona le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, in virtù del quale A.________ si è impegnato a pagare ratealmente il proprio debito;
che pertanto la lite è stata stralciata dai ruoli;
che con sentenza dell'8 luglio 2010 la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da A.________ contro il decreto di stralcio, siccome teso a invalidare la transazione giudiziale con argomenti (paura e confusione) che andrebbero semmai fatti valere nel quadro di un'azione ordinaria;
che contro questa sentenza A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 28 luglio 2010, con un "ricorso civile";
che il 29 luglio 2010 egli è stato invitato a versare, entro un termine di dieci giorni, l'importo di fr. 300.-- a titolo di garanzia per le spese processuali presunte del ricorso;
considerando:
che con lettera del 30 luglio 2010 A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso, aggiungendo però di essere "disposto a continuare" qualora "ci fosse un procedimento senza [...] spese";
che qualora si volesse ravvedere in quest'affermazione una domanda tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 64 LTF, la stessa andrebbe respinta, l'impugnativa del ricorrente - che può essere tenuta in considerazione solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) dato l'esiguo valore di causa (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), e il tema della lite, non concernente una questione di diritto d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) - essendo manifestamente priva di possibilità di successo a causa della sua motivazione, non conforme ai requisiti posti dalla legge (116 seg. LTF);
che, pertanto, la possibilità di un "procedimento senza spese" è esclusa;
che in siffatte circostanze la causa può venire stralciata dai ruoli, conformemente a quanto previsto dall'art. 32 cpv. 2 LTF;
che per le spese giudiziarie si rinvia all'art. 65 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 3 lett. b nonché all'art. 66 cpv. 1 LTF;
per questi motivi, la Presidente decreta:
1.
Si prende atto del ritiro del ricorso e la causa 5D_108/2010 è stralciata dai ruoli.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 agosto 2010
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:
Hohl Gianinazzi