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5A_675/2008 ΓÇó Inadmissibility of appeal against cantonal order on advance costs
5A_675/2008Tribunal Federal / Divisão Civil II24 de nov. de 2008Dismissed
X. appealed to the Federal Tribunal after the Ticino appellate court declared his challenge to a pretorial order inadmissible because it was directed against a non-appealable order. He asked that the CHF 400 advance on costs be taken from funds deposited in court or that payment be suspended, and sought legal aid. The Federal Tribunal held that the appeal did not meet the motivation requirements of the LTF because it failed to explain why the cantonal inadmissibility ruling was wrong. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings, and costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; motivation del ricorso in materia di diritti fondamentali e di diritto cantonale: il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile quando non si confronta con i considerandi decisivi della decisione impugnata e non indica in modo circostanziato in che misura essa violi il diritto. La mera invocazione astratta dell'arbitrio o della violazione del diritto di essere sentito non basta. Se il gravame è manifestamente privo di motivazione sufficiente, il Tribunale federale può statuire nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF; le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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5A_675/2008 /biz
Sentenza del 24 novembre 2008
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
X.________,
ricorrente,
contro
Comunione dei comproprietari del Condominio Y.________,
opponente.
Oggetto
annullamento di deliberazioni assembleari,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 settembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che dopo aver introdotto "un'opposizione" in cui contesta le delibere dell'assemblea dei comproprietari del Condominio Y.________, il 5 agosto 2008 X.________ è stato invitato dal Pretore del distretto di Lugano a fornire un anticipo per la tassa di giustizia e le spese di fr. 400.--;
che l'11 agosto 2008 X.________ ha invitato il Pretore a prelevare l'importo richiesto dalla somma di fr. 19'000.--, depositata in Pretura dal 2002 con riferimento ad altre due cause vertenti fra le medesime parti;
che il 12 agosto 2008 il Pretore ha respinto tale proposta, X.________ non risultando poter disporre individualmente di tale importo;
che il 17 settembre 2008 il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile una "Einsprache" di X.________, siccome diretta contro un'ordinanza non impugnabile con un ricorso cantonale (art. 11 cpv. 5 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria e art. 95 cpv. 1 CPC ticinese);
che con "Rekurs/Staatsrechtliche Beschwerde" del 3 ottobre 2008 X.________ chiede al Tribunale federale di ordinare il prelievo dell'anticipo spese di fr. 400.-- dalla somma depositata in Pretura o una sospensione dell'obbligo di versamento, nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale;
che con decreto dell'8 ottobre 2008 il Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il ricorrente, pur invocando genericamente il divieto dell'arbitrio e una violazione del diritto di essere sentito, non spende una parola per spiegare per quale ragione la decisione pretorile non sarebbe un'ordinanza di cui il diritto cantonale esclude l'impugnazione;
che pertanto il ricorso, peraltro abusivo, si rivela inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF);
che inoltre il Tribunale federale archivierà senza risposta scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghi a quelli finora inoltrati dal ricorrente nella procedura in esame;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 novembre 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Raselli Piatti