Late appeal against interim divorce measures declared inadmissible

5A_667/2012Tribunal Federal / Divisão Civil II21 de set. de 2012Inadmissible

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Resumo

A.________ challenged a cantonal appellate judgment confirming modified interim divorce measures. The Federal Supreme Court held that the appeal, filed on 14 September 2012 against a decision notified on 1 August 2012, was late because the appeal period was not suspended in interim-measures cases. The Court therefore did not enter into the appeal. The request for interim measures before the Federal Supreme Court became moot, and legal aid was refused because the appeal had no prospects of success. Court costs of CHF 500 were charged to A.________.

Regest

Art. 100 cpv. 1, art. 46 cpv. 2 and art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; timeliness of an appeal against a decision on interim measures. In proceedings concerning measures under art. 98 LTF, the suspension of time limits during the judicial recess does not apply. An appeal lodged after expiry of the 30-day deadline is manifestly inadmissible and may be dismissed in simplified proceedings by the President. A request for interim measures filed in the same proceeding becomes moot if the main appeal is not entered into. Legal aid is refused where the appeal lacks any reasonable prospect of success, irrespective of indigence; costs follow the outcome.

Texto completo

{T 0/2}
5A_667/2012

Sentenza del 21 settembre 2012
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
opponente.

Oggetto
modifica di provvedimenti cautelari (divorzio),

ricorso contro la sentenza emanata il 13 luglio 2012
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che con sentenza 13 luglio 2012 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un appello di A.________ nella misura della sua ricevibilità e ha confermato il decreto cautelare 9 luglio 2010 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord concernente la modifica delle misure provvisionali in pendenza di divorzio;
che con ricorso 14 settembre 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale avverso la sentenza 13 luglio 2012, postulando pure la concessione dell'assistenza giudiziaria e l'adozione di misure cautelari per la durata della procedura dinanzi al Tribunale federale;
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
che nelle procedure di ricorso che concernono, come in concreto, delle misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.1) non si applica la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF (art. 46 cpv. 2 LTF);

che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 14 settembre 2012 (art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo e quindi inammissibile, la decisione cantonale essendo stata notificata al ricorrente il 1° agosto 2012;
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata sulla non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili;
che con l'emanazione della presente sentenza la richiesta di adozione di misure cautelari è divenuta priva d'oggetto;
che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 settembre 2012

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini

Palavras-chave

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