Late appeal against marital protection measures inadmissible

5A_627/2008Tribunal Federal / Divisão Civil II22 de out. de 2008Dismissed

Abrir fonte

Resumo

The appellant challenged a cantonal judgment refusing modification of measures protecting the marital union and asked for legal aid. The Federal Supreme Court held that such proceedings are provisional measures, so the summer suspension of deadlines did not apply. Since the cantonal judgment had been notified on 5 August 2008 and the appeal was filed only on 15 September 2008, the appeal was late and manifestly inadmissible. The President therefore declined to enter into the matter and imposed CHF 500 court costs on the appellant. Legal aid had already been refused because the appeal lacked prospects of success.

Regest

Art. 100 cpv. 1, art. 46 cpv. 2 and art. 98 LTF; appeal deadline in proceedings concerning measures to protect the marital union. Decisions on measures for the protection of the marital union are provisional measures within the meaning of art. 46 cpv. 2 LTF and precautionary measures under art. 98 LTF; consequently, the summer suspension of deadlines under art. 46 cpv. 1 lett. b LTF does not apply. An appeal lodged after expiry of the 30-day period is manifestly inadmissible and may be disposed of in simplified procedure under art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Costs follow the outcome under art. 66 cpv. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
5A_627/2008 /biz

Sentenza 22 ottobre 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Andrea Bersani.

Oggetto
modifica di misure a protezione dell'unione coniugale,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 luglio 2008
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che il 21 agosto 2006 il Pretore del distretto di Riviera ha respinto un'istanza, presentata da A.________, di modifica dell'assetto concordato nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale;
che con sentenza 29 luglio 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio presentato dalla moglie contro il giudizio pretorile;
che A.________ è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 15 settembre 2008, con cui chiede l'accoglimento del suo appello e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con decreto del 19 settembre 2008 il Presidente della II Corte di diritto civile ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso;
che infatti giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione e che la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF non si applica nei procedimenti concernenti misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF);
che la nozione di misure provvisionali nel senso dell'art. 46 cpv. 2 LTF corrisponde a quella di misure cautelari dell'art. 98 LTF (sentenza 5A_177/2007 del 1° giugno 2007 consid. 1.3);
che le decisioni in materia di misure di protezione dell'unione coniugale sono considerate dalla giurisprudenza misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 585 consid. 3.3, 393 consid. 5);
che pertanto nella fattispecie in esame il termine di ricorso non è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto;
che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 15 settembre 2008 (art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo e quindi inammissibile, la decisione cantonale essendo stata notificata alla ricorrente già il 5 agosto 2008;

che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata sulla non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 ottobre 2008

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti

Palavras-chave

marital protection measuresdeadlineinadmissibilitysummer suspensionlegal aidcourt costs