Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

5A_615/2008Tribunal Federal / Divisão Civil II24 de out. de 2008Inadmissible

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Resumo

A. appealed to the Federal Tribunal against a supervisory decision of the Ticino debt enforcement and bankruptcy chamber concerning an attachment notice. The President of the Second Civil Law Court twice ordered an advance on costs of CHF 1,000, first by ordinary deadline and then by a supplementary deadline, but the amount was not paid. The court cashier confirmed non-payment, so the Federal Tribunal refused to enter into the merits and, applying the simplified procedure for manifestly inadmissible appeals, declared the appeal inadmissible. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 48 cpv. 4, 62 cpv. 3 e 108 cpv. 1 lett. a LTF; inadempimento dell’anticipo spese e inammissibilità manifesta del ricorso. Se l’anticipo spese richiesto non è versato nemmeno entro il termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. L’assenza di pagamento può essere accertata sulla base della conferma della cassa del Tribunale federale circa la mancata ricezione dell’importo o di un avviso di addebito. In tale situazione il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere deciso dal Presidente in procedura semplificata; le spese seguono la soccombenza (consid. 1-3).

Texto completo

{T 0/2}
5A_615/2008 /biz

Sentenza del 24 ottobre 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________Ltd.,
opponente, patrocinata dall'avv. Maurizio Zappa,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, via Bossi 2a, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
avviso di pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:
che con ricorso 11 settembre 2008 A.________ è insorto al Tribunale federale contro una sentenza emanata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che il 16 settembre 2008 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invano invitato il ricorrente a fornire entro 10 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 1000.--;
che il 2 ottobre 2008 il Presidente della Corte adita ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto per provvedere al versamento dell'anticipo spese;
che quest'ultimo decreto è stato ricevuto dal ricorrente il 3 ottobre 2008;
che il 23 ottobre 2008 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza.

Losanna, 24 ottobre 2008

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti

Palavras-chave

advance on costsinadmissibilitysimplified procedurecourt costsdebt enforcementsupervisory appeal