Civil appeal declared inadmissible as filed out of time

5A_556/2007Tribunal Federal / Divisão Civil II2 de nov. de 2007Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court declared the civil appeal inadmissible. It held that the filing was manifestly late, since the cantonal judgment had been notified on 14 August 2007 and the appeal was posted only on 1 October 2007. It also found that the appeal lacked the required reasoning because the appellants' arguments did not address the grounds of the challenged judgment. Court costs of CHF 300 were charged to the appellants.

Sumário Omnilex

Art. 100 cpv. 1, 42 cpv. 2 e 46 cpv. 1 lett. b LTF; ammissibilità del ricorso in materia civile contro decisioni cantonali sull'interdizione e motivazione del gravame. Il termine di ricorso di 30 giorni decorre dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata e subisce la sospensione feriale prevista dalla legge; il deposito oltre tale termine rende il ricorso manifestamente tardivo. Il ricorso è inoltre inammissibile se la motivazione non si confronta con i considerandi decisivi della sentenza impugnata. In presenza di manifesta inammissibilità, la causa può essere decisa secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
5A_556/2007 /biz

Sentenza del 2 novembre 2007
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
cancelliere Piatti.

Parti
A.A.________,
B.A.________,
C.A.________,
ricorrenti,

contro
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano

Oggetto
interdizione,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 9 agosto 2007 dalla I Camera civile del Tribunale
di appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che con decisione 12 luglio 2007 l'autorità ticinese di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione C.A.________ e ha invitato la Commissione tutoria regionale a chiudere la rappresentanza provvisoria e a nominare un tutore;
che il 9 agosto 2007 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello contro tale decisione;
che con ricorso 28 settembre 2007 (impostato il 1° ottobre 2007) C.A.________ attacca con i genitori A.A.________ e B.A.________ la sentenza d'appello e chiede la "sospensione dell'intervento della tutoria";
che i ricorrenti motivano il gravame con l'assenza di precedenti penali della famiglia, la capacità di questa di soccorrere l'interessato, la mancanza di una richiesta d'interdizione da parte della famiglia e l'esistenza, due anni prima, di una situazione più grave senza l'istituzione di una tutela;
che con decreto del 4 ottobre 2007 il presidente della Corte adita ha respinto la domanda di effetto sospensivo per carenza di probabilità di esito favorevole del ricorso;
che giusta l'art. 72 cpv. 2 LTF le decisioni sull'interdizione, sull'istituzione di un'assistenza o di una curatela e sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) soggiacciono al ricorso in materia civile;
che in virtù dell'art. 100 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata;
che l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF prevede una sospensione dal 15 luglio al 15 agosto dei termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice;
che in base alla dichiarazione di ricevuta dell'atto giudiziario, la sentenza impugnata risulta essere stata notificata il 14 agosto 2007, motivo per cui il ricorso datato 28 settembre 2007 e consegnato alla posta il 1° ottobre 2007 si rivela manifestamente tardivo;

che inoltre il gravame non contiene una motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF, le argomentazioni ricorsuali non essendo in alcun rapporto con i motivi della sentenza impugnata;
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione ai ricorrenti e alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 novembre 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Palavras-chave

interdictionadmissibilitytime limitlegal reasoningsuspensive effectcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the civil appeal was filed within the statutory time limit

Decisão extraída

The appeal was manifestly late because the challenged judgment was notified on 14 August 2007 and the filing of 1 October 2007 fell outside the 30-day period.

Fundamentação extraída

Under Art. 100(1) LTF, the appeal had to be filed within 30 days; the summer suspension under Art. 46(1)(b) LTF was considered, but the filing date remained untimely.

Questão jurídica principal

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements

Decisão extraída

The appeal did not contain a sufficient motivation because the arguments were unrelated to the reasons of the cantonal judgment.

Fundamentação extraída

The submissions failed to satisfy Art. 42(2) LTF, so the complaint was manifestly inadmissible.

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