Inadmissibility of appeal against denial of legal aid in guardianship matter

5A_123/2010Tribunal Federal / Divisão Civil II21 de abr. de 2010Dismissed

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Resumo

A father appealed to the Federal Supreme Court against the Ticino appellate court’s refusal of legal aid in proceedings concerning his daughter’s guardianship. The Court held that the appeal did not satisfy the mandatory reasoning requirements: it did not engage with the cantonal court’s finding that the remedies had no reasonable prospects of success, but merely repeated old factual allegations and accusations. The appeal was therefore inadmissible under the simplified procedure. Court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF; motivazione del ricorso al Tribunale federale e controllo delle censure. Il ricorso deve esporre in modo chiaro e puntuale perché la decisione impugnata violi il diritto; per le censure di diritti fondamentali e di diritto cantonale vale il principio dell’allegazione qualificata. Non è sufficiente riproporre in maniera generica o prolissa la propria versione dei fatti o critiche già note, senza confrontarsi con i considerandi determinanti della decisione impugnata. In difetto di una motivazione conforme, il ricorso è inammissibile e può essere deciso in procedura semplificata (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
5A_123/2010

Sentenza del 21 aprile 2010
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

I Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano,
opponente.

Oggetto
assistenza giudiziaria (tutela),

ricorso contro la decisione emanata il 28 dicembre 2009 dalla I Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che A.________ è il padre di B.________, nata nel marzo 1992 da una relazione con una donna con cui non era sposato;
che B.________ è stata accompagnata da misure previste dal diritto tutorio sin dall'età di due anni (curatore educativo, collocamento in un'istituzione e privazione della custodia parentale della madre);
che dopo aver preso atto della rinuncia definitiva dell'autorità parentale da parte della madre, la Commissione tutoria regionale 14 ha con decisione 31 marzo 2009 istituito in favore di B.________ una tutela nel senso dell'art. 368 CC, designandole quale tutore il suo precedente curatore, e ha contestualmente incaricato il servizio medico psicologico di Bellinzona di valutare le capacità parentali del padre;
che il 15 luglio 2009 l'autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino ha respinto un ricorso con cui A.________ ha segnatamente contestato la designazione del tutore e rivendicato egli stesso l'autorità e la custodia sulla figlia;
che A.________ ha adito la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino sia con un ricorso 4 agosto 2009 sia con un'istanza "per denegata o ritardata giustizia" 11 novembre 2009 e ha chiesto l'assistenza giudiziaria dopo aver ricevuto l'invito a versare un anticipo spese;
che la Corte di appello ha respinto quest'ultima richiesta con decisione del 28 dicembre 2009 per carenza di possibilità di esito favorevole del gravame;
che i Giudici cantonali hanno rilevato l'assenza di una - sufficiente - motivazione riferita ai motivi della decisione impugnata e hanno ritenuto improponibile l'istanza per denegata e ritardata giustizia con cui l'insorgente pareva lamentarsi della loro inattività;
che con ricorso 9 febbraio 2010 A.________ chiede al Tribunale federale di accogliere la richiesta di assistenza giudiziaria formulata per la sede cantonale, di sottoporre la figlia ad una perizia psichiatrica e ad un'analisi tossicologica, e di sostituire il tutore con una persona di sua fiducia;

che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il ricorrente nel suo prolisso e confuso ricorso non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale per ritenere i rimedi cantonali privi di possibilità di esito favorevole e quindi rifiutare la concessione dell'assistenza giudiziaria, ma si limita in sostanza a rievocare vicissitudini, per la maggior parte risalenti ad anni fa, e a reiterare accuse alle varie persone coinvolte nella procedura;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 aprile 2010

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Palavras-chave

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