Appeal inadmissible against remand decision in protective custody case

5A_121/2009Tribunal Federal / Divisão Civil II25 de fev. de 2009Inadmissible

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Resumo

A person placed in protective custody appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino administrative court judgment that had annulled a commission decision and remanded the matter to the clinic for a formal decision on review. The Federal Supreme Court held that the cantonal judgment was an incidental decision under the LTF and that neither irreparable harm nor the conditions for immediate appeal under art. 93 were shown. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided in simplified procedure. No judicial costs were charged.

Regest

Art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF; decision incidentale impugnabile separatamente dal merito. Un giudizio cantonale che si limita ad annullare la decisione dell’autorità inferiore e a rinviare gli atti per nuova decisione costituisce, di regola, una decisione incidentale. L’ammissibilità del ricorso presuppone che il provvedimento possa causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, non eliminabile con una successiva decisione finale, oppure che l’accoglimento immediato del rimedio conduca a una decisione finale evitando una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. La semplice prospettiva di poter reiterare le censure contro una futura decisione negativa esclude il danno irreparabile (consid. 2). In mancanza di tali presupposti, il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere deciso in procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF).

Texto completo

{T 0/2}
5A_121/2009

Sentenza del 25 febbraio 2009
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________, c/o clinica X.________,
ricorrente,

contro

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
6900 Lugano.

Oggetto
privazione della libertà a scopo d'assistenza,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 16 febbraio 2009 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:
che il 10 dicembre 2008 A.________ è stata privata della libertà a scopo di assistenza e collocata presso la clinica X.________;
che con scritto 13 gennaio 2009 indirizzato alla predetta clinica A.________ ha chiesto un riesame della situazione, ricordando di essere stata internata contro la sua volontà;
che la Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, a cui la clinica aveva trasmesso il predetto scritto, lo ha considerato un ricorso contro il mantenimento del ricovero e lo ha respinto con decisione 23 gennaio 2009;
che con sentenza 16 febbraio 2009 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha accolto un rimedio di A.________, ha annullato la decisione della predetta Commissione e ha rinviato gli atti alla clinica X.________ affinché si pronunci con decisione formale sulla domanda di riesame;
che con ricorso 18 febbraio 2009 A.________ ha comunicato al Tribunale federale di impugnare la predetta sentenza;
che la sentenza impugnata si limita a rinviare gli atti alla prima istanza, motivo per cui è una decisione incidentale che non causa un danno irreparabile alla ricorrente, poiché ella potrà - qualora dovesse ricevere una decisione negativa - riproporre le sue censure (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 133 III 629 consid. 2.3.1);
che la ricorrente nemmeno sostiene e tanto meno dimostra che l' accoglimento del suo ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 133 III 629 consid. 2.4.2);
che in queste circostanze, non essendo dati i presupposti per impugnare una decisione incidentale notificata separatamente dal merito, il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e può pertanto essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che non si prelevano spese giudiziarie;
per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alla ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 25 febbraio 2009

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Palavras-chave

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