Revision request dismissed for lack of ground under Art. 121 lit. a LTF

4F_17/2013Tribunal Federal / Divisão Civil I12 de dez. de 2013Dismissed

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Resumo

A.________ Sagl asked the Federal Supreme Court to revise its judgment 4A_312/2013, arguing that the Court had failed to rule on its recusal request. The Court held that the recusal request had already been examined and declared manifestly inadmissible in the full judgment, even if the short dispositive communicated earlier did not mention it. The revision request was therefore dismissed. As a result, the request for suspensive effect became moot, and no judicial fees were levied.

Regest

Art. 121 lit. a LTF; revision based on an allegedly omitted ruling on a recusal request. Revision is unavailable where the full judgment shows that the court did in fact address and reject the request, even if the earlier dispositive notification did not mention it. The revision ground presupposes a true omission to decide on a claim or request; a merely incomplete dispositive announcement is not decisive when the subsequent full judgment contains the relevant ruling (consid. 1.2). Where revision is dismissed, a request for suspensive effect falls away. In exceptional circumstances, the court may waive court costs.

Texto completo

{T 0/2}

4F_17/2013

Sentenza del 12 dicembre 2013

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Kolly, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.

Partecipanti al procedimento
A.________Sagl,
patrocinata dall'avv. Dr. Gianmaria Mosca,
istante,

contro

B.________SA,
patrocinata dall'avv. Michele Patuzzo,
controparte.

Oggetto
espulsione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A_312/2013 del 17 ottobre 2013.

Considerando:

che con atto del 17 giugno 2013 l'istante ha interposto ricorso in materia civile contro la sentenza 8 maggio 2013 della II Camera Civile del Tribunale d'appello;
che il 9 luglio 2013 l'istante ha presentato un'istanza di "ricusa della Prima Corte di Diritto Civile a favore di altri Giudici e/o di un'altra Corte ", prevalendosi del motivo generale di prevenzione dell'art. 34 cpv. 1 lett. e LTF;
che con sentenza del 17 ottobre 2013 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia civile (inc. 4A_312/2013);
che il dispositivo della sentenza 4A_312/2013 è stato comunicato alle parti il 21 ottobre 2013;
che il 25 ottobre 2013 l'istante ha presentato al Tribunale federale un'istanza di revisione con cui postula - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento della sentenza del 23 ottobre 2013 nonché l'emanazione di una nuova sentenza con nuova composizione della I Corte di diritto civile;
che l'istante si prevale del motivo di revisione dell'art. 121 lett. a LTF, perché "ricevendo il dispositivo [della sentenza 4A_312/2013] non consta alla parte Ricorrente che l'istanza di ricusa riguardante l'intera Prima Corte di Diritto Civile sia stata considerata";
che, sebbene il dispositivo comunicato il 21 ottobre 2013 non ne facesse menzione, questa Corte aveva esaminato e dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di ricusazione, ciò che risulta dal testo integrale della sentenza 4A_312/2013 notificato alle parti il 19 novembre 2013 (consid. 1.2);
che l'istanza di revisione si rivela perciò priva di fondamento e dev'essere respinta;
che questo giudizio rende la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto;
che, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie;

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

L'istanza di revisione è respinta.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 dicembre 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Hurni

Palavras-chave

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