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4A_445/2008 ΓÇó Civil appeal struck off after withdrawal
4A_445/2008Tribunal Federal / Divisão Civil I13 de out. de 2008Withdrawn
The appellants withdrew their civil appeal to the Federal Supreme Court after challenging a Ticino appellate judgment in a general-contract dispute. Acting as single judge, the President struck the case from the docket and waived judicial fees. The decision is purely procedural and does not address the merits of the underlying dispute.
Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; stralcio dai ruoli dopo ritiro del ricorso; spese giudiziarie in caso di desistenza. After withdrawal of an appeal, the presiding judge or instructing judge may decide as single judge on the striking off of the case. In such a procedural termination, the Federal Supreme Court may waive judicial fees in whole or in part under Art. 66 cpv. 2 LTF; the allocation of costs is decided summarily in the same order, with the applicable procedural provisions governing the cost decision.
{T 0/2}
4A_445/2008 /biz
Decreto del 13 ottobre 2008
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Corboz, presidente,
cancelliere Huguenin.
Parti
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
contro
C.________SA,
D.________SA,
opponenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Matteo Baggi.
Oggetto
contratto d'impresa generale,
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 14 agosto 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 24 settembre 2008 B.A.________ e A.A.________ Rizzo hanno presentato al Tribunale federale un ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 14 agosto 2008 dalla II Camera Civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che con scritto del 3 ottobre 2008 il patrocinatore dei ricorrenti ha dichiarato di ritirare il ricorso;
che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;
per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 ottobre 2008
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Corboz Huguenin