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4A_345/2012 ΓÇó Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning
4A_345/2012Tribunal Federal / Divisão Civil I10 de set. de 2012Dismissed
A company challenged a Ticino appellate judgment in a dispute concerning a right of purchase and sought, among other relief, compensation for delayed justice. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the reasoning requirements of Art. 42(2) LTF because it failed to engage with the cantonal court's reasoning and instead argued the merits. The complaint was therefore declared inadmissible in simplified procedure. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 42 cpv. 2 LTF; admissibility of a federal appeal and duty to reason: the appeal must, in a manner tailored to the challenged decision, demonstrate why the impugned judgment violates the law; it is inadmissible if it merely restates the merits, refers to the cantonal record, or fails to engage with the lower court’s reasoning (consid. 1). A complaint against the dismissal of a request for compensation for delayed justice likewise requires concrete factual and legal substantiation; an unquantified, unsupported request does not satisfy the motivation requirements. Manifestly insufficiently reasoned appeals may be disposed of by the presiding judge in simplified procedure under Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; costs follow the losing party under Art. 66 cpv. 1 LTF.
{T 0/2}
4A_345/2012
Sentenza del 10 settembre 2012
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller,
opponente.
Oggetto
diritto di compera,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 maggio 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il Pretore del distretto di Lugano ha condannato, con decisione 8 agosto 2011, la A.________ SA a pagare a B.________ fr. 33'650.95 per pretese connesse a un diritto di compera;
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, con sentenza 8 maggio 2012, un appello della A.________ SA nella misura in cui è ricevibile;
che secondo i considerandi della sentenza impugnata l'intero appello risulta invero irricevibile in ragione della sua insufficiente motivazione;
che i Giudici cantonali hanno pure considerato inammissibile per carente motivazione la domanda di indennità per ritardata giustizia (non quantificata e proposta senza elementi di fatto a suo sostegno), l'appellante non avendo segnatamente nemmeno preteso di aver sollecitato il Pretore a proseguire la causa;
che con ricorso dell'11 giugno 2012 la A.________ SA postula l'annullamento delle sentenze di prima e seconda istanza e il riconoscimento di un'indennità per ritardata giustizia di fr. 2'000.--;
che la ricorrente lamenta "il granchio preso dal giudice di prima istanza" riscontrabile con una semplice occhiata al giudizio pretorile e indica che il Pretore "ha fatto durare la vertenza addirittura 6 anni", nonostante i solleciti del suo legale e un'interpellanza in Gran Consiglio;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso - la quale non può limitarsi a rinviare agli atti della procedura cantonale (DTF 133 II 396 consid. 3.2) - occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
che l'insorgente deve quindi confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti la ricorrente si prevale di argomenti concernenti il merito del litigio, ma non spende una parola per spiegare per quale ragione il contenuto del suo appello e la domanda di un'indennità per ritardata giustizia sarebbero stati, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, conformi alle esigenze di motivazione previste dal CPC per tali rimedi;
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 settembre 2012
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti