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2D_51/2012 ΓÇó Appeal against canton-change residence permit declared inadmissible
2D_51/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II19 de set. de 2012Dismissed
The Federal Supreme Court, sitting as the II Public Law Court, held that the constitutional subsidiary appeal lodged by spouses A. and B. against the Ticino authorities' refusal to grant them a residence permit for a canton change was manifestly inadmissible. The Court noted that an ordinary public-law appeal was excluded and that the appellants had not invoked any constitutional rights violation. It therefore decided the matter in simplified proceedings without written exchange and imposed CHF 300 in joint and several court costs on the appellants, taking their financial situation into account.
Art. 86 lit. c n. 6, 113 ff., 116, 42 cpv. 2, 106 cpv. 2, 108 cpv. 1 lit. a et b LTF; admissibility of subsidiary constitutional appeal against refusal of a cantonal residence permit for change of canton. Where an ordinary public-law appeal is excluded and the appellant does not, in the appeal, set out any constitutional rights infringement with sufficient reasoning, the appeal is manifestly inadmissible and may be decided under the simplified procedure of Art. 108 LTF without exchange of submissions. Costs follow the outcome under Art. 66 LTF; no party compensation is awarded to the prevailing authorities under Art. 68 cpv. 3 LTF.
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2D_51/2012
Sentenza del 19 settembre 2012
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Permesso di dimora (cambiamento di Cantone),
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 2 agosto 2012 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando in fatto e in diritto:
che, entrati in Svizzera quali richiedenti l'asilo il 22 giugno 1999, i coniugi A.________ e B.________ hanno ottenuto nel Cantone dei Grigioni, dopo la reiezione della loro domanda, dapprima l'ammissione provvisoria il 25 aprile 2001 e poi un permesso di dimora annuale (con ultima scadenza al 23 agosto 2012);
che, il 14 marzo 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto la loro istanza presentata il 21 febbraio 2012 e volta al rilascio di un permesso di dimora in Ticino al fine di vivere presso i figli C.________ e D.________ ivi residenti;
che il diniego è stato confermato dapprima dal Consiglio di Stato, il 5 giugno 2012, e poi dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 2 agosto 2012;
che, il 14 settembre 2012, A.________ e B.________ hanno esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che il loro ricorso è inammissibile sia quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 86 lett. c n. 6 LTF, è ciò indipendentemente dalla sussistenza di un eventuale diritto al cambiamento di Cantone, cfr. causa 2D_65/2009 del 10 dicembre 2009 con rinvio) sia quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), non avendo i ricorrenti formulato alcuna censura relativa alla violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF, art. 42 cpv. 2 LTF e art. 106 cpv. 2 LTF);
che, di conseguenza, il rimedio di diritto dei ricorrenti si rivela di primo acchito inammissibile e va quindi trattato secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
che essendo l'esito della causa sufficientemente chiaro, non viene ordinato uno scambio di allegati scritti;
che nel fissare le spese, che seguono la soccombenza, si terrà conto della situazione finanziaria dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 19 settembre 2012
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud