Tax appeal inadmissible for insufficient reasoning

2C_630/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II14 de set. de 2010Inadmissible

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A married couple appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino tax judgment that had upheld the denial of a deduction for an alleged debt owed to the wife's father abroad and the inclusion of other-source income. The Court held that the appeal was manifestly insufficiently reasoned: the appellants did not explain concretely how the cantonal decision violated federal law or fundamental rights. The appeal was therefore inadmissible in simplified proceedings. Court costs of CHF 1,000 were charged to the appellants jointly and severally.

Sumário Omnilex

Art. 42 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF; requirements of substantiated reasoning in public-law appeals. The Federal Supreme Court examines admissibility ex officio and requires that the appeal specifically indicate, in relation to the contested decision, why and in what respect federal law or fundamental rights are violated. Mere repetition of cantonal arguments or purely appellatory criticism is insufficient. Where fundamental rights are invoked, the strict pleading duty of Art. 106 cpv. 2 LTF applies; only clearly and detailedly raised grievances are examined. If the reasoning requirement is manifestly not met, the appeal is inadmissible in the simplified procedure of Art. 108 cpv. 1 lit. b LTF.

Texto completo

{T 0/2}
2C_630/2010

Sentenza del 14 settembre 2010
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

  1. A.A.________,
  2. B.A.________,
    entrambi rappresentati da Nello Botta, Botta Consulenze & Co.,
    ricorrenti,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2004,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 2 luglio 2010 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 2 luglio 2010 la Camera di diritto tributario del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato da A.A.________ e dalla moglie B.A.________ contro la decisione su reclamo emessa il 22 luglio 2009 dall'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città. La Corte cantonale ha, a sua volta, ritenuta insufficiente la documentazione prodotta a comprova di un debito contratto con il padre della contribuente residente all'estero, negandone quindi la deduzione, e ha altresì confermato l'aggiunto di un reddito di altra fonte ai proventi dichiarati.

2.
Il 4 agosto 2010 A.A.________ e B.A.________, rappresentati dalla Botta Consulenze & Co, hanno inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiedono che la sentenza cantonale e la decisione su reclamo siano annullate e che venga convocato il padre di lei al fine di chiarire la situazione. In via subordinata domandano che venga effettuato un accertamento approfondito con l'assunzione di testi.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

3.
3.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).

3.2 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto federale; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
Le esigenze di motivazione sono ancora più rigorose quando viene fatta valere la violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale tratta infatti queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate (art. 106 cpv. 2 LTF): nell'atto di ricorso occorre pertanto menzionare i fatti essenziali ed esporre in modo conciso le ragioni per le quali si ritiene che la decisione impugnata abbia leso dei diritti fondamentali, indicando precisamente quali. Solo le censure sollevate in maniera chiara e dettagliata vengono esaminate; censure di carattere appellatorio sono inammissibili (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53, 65 consid. 1.3.1 pag. 68).

3.3 Nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. I ricorrenti si limitano ad invocare la violazione del loro diritto di essere sentito nonché dei principi della parità di trattamento e della libertà economica, senza tuttavia minimamente spiegare in ché e perché gli stessi sarebbero stati disattesi. Inoltre essi non spiegano in che e perché l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale in merito all'insufficienza della documentazione prodotta a comprova del debito estero violerebbe il diritto determinante. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

4.
4.1 Per quanto precede, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

4.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.

3.
Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Losanna, 14 settembre 2010

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:

Zünd Ieronimo Perroud

Palavras-chave

tax assessmentinadmissibilityreasoned appealfundamental rightsevidencecourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the public-law appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements and was admissible.

Decisão extraída

The appeal did not satisfy the statutory reasoning requirements and was therefore inadmissible under the simplified procedure.

Fundamentação extraída

The appellants merely alleged violations of the right to be heard, equality, and economic freedom without explaining concretely how the cantonal judgment was unlawful or why the findings on the alleged foreign debt were wrong. Such unsupported, appellatory submissions do not meet Arts. 42 and 106 LTF.

Questão jurídica principal

Allocation of federal court costs after inadmissibility.

Decisão extraída

Court costs were imposed on the appellants jointly and severally; no compensation was awarded to the prevailing authority.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome under Art. 66 LTF, and no party compensation is due to a winning public authority under Art. 68 LTF.

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