Appeal inadmissible for failure to file the challenged judgment

2C_400/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II31 de mai. de 2012Inadmissible

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Resumo

The appellant filed a complaint against a cantonal judgment concerning a residence permit but did not attach the challenged judgment. After a presidential order granting him a deadline to cure the defect under Art. 42(5) LTF, he neither submitted the decision nor asked for an extension. The Federal Tribunal therefore declared the appeal inadmissible and charged court costs of CHF 300 to the appellant.

Regest

Art. 42 cpv. 5 LTF; inammissibilità del ricorso per omessa produzione della decisione impugnata nonostante diffida del Tribunale federale. Quando l’atto di ricorso non è corredato della sentenza querelata, il Tribunale federale può impartire un termine per sanare il vizio con comminatoria di non entrata in materia; la mancata produzione entro il termine, senza domanda di proroga, comporta l’inammissibilità del rimedio. Le spese seguono la soccombenza secondo l’art. 66 LTF, salvo deroghe specifiche.

Texto completo

{T 0/2}
2C_400/2012

Sentenza del 31 maggio 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Autorizzazione di soggiorno,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 aprile 2012
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

il Presidente della II Corte di diritto pubblico,

considerando:
che il 5 maggio 2012 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso contro la sentenza emanata il 4 aprile 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino concernente la sua autorizzazione di soggiorno;
che con decreto presidenziale dell'8 maggio 2012 è stato invitato a produrre entro il 21 maggio 2012 la sentenza impugnata, la quale non era stata allegata al proprio gravame, con la comminatoria che in caso d'inosservanza, l'impugnativa non sarebbe stata presa in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF);
che, entro il termine impartito, il ricorrente non ha trasmesso la sentenza querelata né ha chiesto una proroga del termine assegnatogli a tale fine;
che, in queste condizioni, il ricorso esperito il 5 maggio 2012 è inammissibile (art. 42 cpv. 5 LTF);
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF);

pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione (per informazione).

Losanna, 31 maggio 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Palavras-chave

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