Renewal of residence permit refused for abuse of marriage right

2A.388/2003Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II8 de set. de 2003Dismissed

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Resumo Omnilex

The Swiss Federal Court dismissed the appeal against the Ticino authorities’ refusal to renew the residence permit of a Latvian woman married to a Swiss citizen. The Court held that although Art. 7 LDDS in principle grants a right to renewal, the right was abused because the spouses had lived apart for months, had filed a joint divorce petition, and no genuine prospect of resuming married ცხოვრება was shown. The applicant’s arguments about a fictitious marriage, her husband’s role in the separation, and her integration in Switzerland were irrelevant. Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success. The effect-suspensive request became moot.

Sumário Omnilex

Art. 7 LDDS; abuse of the right to renewal of a residence permit for the foreign spouse of a Swiss citizen. The foreign spouse may invoke the statutory right to renewal only so long as the marital union subsists in fact; where the spouses have definitively separated and common life is no longer intended or realistically foreseeable, reliance on a marriage existing merely on paper constitutes an abuse of rights (consid. 2.1). The existence of a fictitious marriage is a distinct issue and need not be examined if abuse is already established. Legal aid may be refused when the appeal is manifestly devoid of prospects (consid. 2.3).

Texto completo

{T 0/2}
2A.388/2003 /viz

Sentenza dell'8 settembre 2003
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler e Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti
A.A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Gabriele Ferrari,
via Nassa 38, casella postale 2638, 6901 Lugano,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

Oggetto
rinnovo del permesso di dimora,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del 2 luglio 2003 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
A.A.________ (1977) e la figlia C.A.________ (1994), cittadine lettoni, sono entrate in Svizzera nel settembre del 2000. Il 15 dicembre successivo A.A.________ è convolata a nozze con B.A.________ (1974), cittadino svizzero. Per tal motivo lei e la figlia sono state poste al beneficio di permessi di dimora annuale, rinnovati per l'ultima volta fino al 15 settembre 2002. Dal rapporto allestito dalla polizia cantonale il 23 agosto 2002, su richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino, emerge che i coniugi A.________ vivono separati di fatto dal marzo 2002, quando il marito si è trasferito in Irlanda per motivi professionali. Al suo rientro, nel maggio 2002, egli è andato a vivere con i suoi genitori e il 29 luglio 2002 è stata promossa con petizione congiunta una procedura di divorzio. Il 16 settembre successivo A.A.________ ha locato un appartamento a suo nome.
B.
Considerata la premessa situazione, la Sezione dei permessi e dell' immigrazione ha rifiutato, il 1° ottobre 2002, di rinnovare i permessi di dimora di A.A.________ e della figlia C.A.________, perché i coniugi A.________ avevano chiesto il divorzio insieme e non vi erano elementi per poter far credere ad una rappacificazione tra di loro.
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 20 novembre 2002, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 2 luglio 2003. Dette autorità hanno ritenuto che era manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un'autorizzazione di soggiorno.
C.
Il 28 agosto 2003 A.A.________ ha esperito un ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che vengano rinnovati il suo permesso di dimora e quello della figlia. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria, con nomina di un avvocato d'ufficio, nonché domanda che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 126 II 106 consid. 1).
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS [RS 142.20]; DTF 127 II 60 consid. 1a; 126 II 425 consid. 1 con numerosi rinvii).
1.2 Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno della ricorrente, sposata con un cittadino svizzero dal 15 dicembre 2000, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se questo diritto sussista ancora (cfr. art. 7 cpv. 1 seconda frase e cpv. 2 LDDS) è un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 122 II 289 consid. 1b; 120 Ib 6 consid. 1).
2.
2.1 I fatti accertati dal Tribunale amministrativo sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). Dalla sentenza querelata emerge - ciò che peraltro la ricorrente stessa non contesta - che i coniugi A.________ hanno convissuto dal 15 dicembre 2000 fino al mese di marzo 2002 - ossia per un anno e tre mesi - data della partenza del marito per l'estero. Da allora essi vivono separati di fatto, ognuno organizzando autonomamente la propria vita. Al suo rientro in patria il marito si è infatti trasferito presso i suoi genitori, mentre la ricorrente, rimasta con la figlia nell'abitazione coniugale, ha poi traslocato in un appartamento locato a nome proprio nel settembre 2002. Nel luglio 2002 i coniugi A.________ hanno promosso una petizione di divorzio su richiesta comune con accordo completo. Da allora, tra gli interessati non sussiste più una vera e propria relazione sentimentale. Orbene, riguardo a queste constatazioni, la ricorrente non fa valere elementi atti a dimostrare che la relazione coniugale sussisterebbe tuttora come anche non dimostra né fornisce la prova che vi sia la possibilità o perlomeno la volontà di entrambi i coniugi - al di là del semplice parlato - di una ripresa della vita comune, la quale è stata peraltro alquanto breve. Per gli stessi motivi, la separazione della coppia non può essere definita temporanea. In queste condizioni, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che la Corte ticinese è giunta alla conclusione che la ricorrente, abusando dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiama ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta al solo scopo di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5A; 123 II 49 consid. 4 e 5; 121 II 97 conside. 2 e 4).
2.2 Visto quanto precede, la questione di sapere se il matrimonio sia fittizio - problematica che non è stata considerata dalla Corte cantonale ai fini del giudizio - come anche il fatto che sia stato il marito della ricorrente a volere la separazione oppure la circostanza che ella sia bene integrata in Svizzera non sono di rilievo ai fini del giudizio.
2.3 La ricorrente critica infine la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in sede cantonale. A torto. Come appena esposto (cfr. consid. 2.1), è a ragione che i giudici ticinesi hanno ritenuto che elle si appellava abusivamente al connubio per ottenere un'autorizzazione di soggiorno e che, di conseguenza, il suo gravame non presentava possibilità di esito favorevole (cfr. art. 14 lett. a della legge ticinese sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, del 3 giugno 2002).
3.
Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG).
4.
4.1 Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
4.2 Visto che l'impugnativa era sin dall'inizio priva di esito favorevole, l'istanza di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio va respinta (art. 152 OG). Le spese, il cui ammontare è fissato tenendo conto della situazione finanziaria modesta della ricorrente, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione.
Losanna, 8 settembre 2003
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the administrative appeal was admissible despite the general exclusion in foreign nationals cases.

Decisão extraída

The appeal was admissible because the foreign spouse of a Swiss citizen may invoke a federal statutory right to renewal under Art. 7 LDDS; whether that right still existed was a merits question.

Fundamentação extraída

Art. 7(1) LDDS confers a right to renewal on the foreign spouse of a Swiss national; admissibility follows even if the existence of the right is disputed.

Questão jurídica principal

Whether the refusal to renew the applicant's residence permit was lawful despite her marriage to a Swiss citizen.

Decisão extraída

Yes. The applicant abused the right derived from marriage because the relationship had ended in fact and the marriage was invoked only to obtain residence status.

Fundamentação extraída

The factual findings showed a brief cohabitation, long-standing factual separation, separate organization of life, and a joint divorce petition without evidence of reconciliation or any real prospect of resuming common life.

Questão jurídica principal

Whether the daughter's residence permit had to be renewed as a consequence of the mother's request.

Decisão extraída

No separate basis for renewal was established; the challenge to the non-renewal was rejected together with the mother's appeal.

Fundamentação extraída

The judgment contains no independent ground requiring renewal for the daughter once the principal permit claim failed.

Questão jurídica principal

Whether the applicant was entitled to cantonal legal aid and appointed counsel.

Decisão extraída

No. The cantonal courts properly denied legal aid because the appeal had no prospect of success.

Fundamentação extraída

Since the invocation of marital rights was abusive, the underlying complaint was manifestly unfounded and lacked any reasonable chance of success.

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