Public-law appeal against denial of criminal revision inadmissible

1P.686/2006Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I24 de out. de 2006Inadmissible

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The Federal Supreme Court dismissed as inadmissible a public-law appeal against the Ticino Court of Cassation and Criminal Revision's refusal to reopen a criminal judgment. The appellant merely repeated criticisms of the original investigation and prosecution, without identifying any constitutional violation or explaining why the cantonal court's finding that no new facts or evidence justified revision was arbitrary. Because the appeal lacked the required substantiated constitutional reasoning, it was not entered into. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant, reduced in light of his financial situation.

Sumário Omnilex

Art. 84 cpv. 1 lett. a OG, art. 90 cpv. 1 lett. b OG; admissibility of a public-law appeal against the refusal of criminal revision. In proceedings under the public-law appeal, the Federal Supreme Court examines only constitutionally substantiated grievances set out clearly and precisely; a merely appellatory criticism of the original criminal investigation or of the merits of the conviction is irrelevant. Where the challenged cantonal decision concerns solely the denial of revision, the appellant must specifically show why the cantonal authority acted unconstitutionally in holding that no relevant new facts or evidence had been alleged or made plausible (consid. 1.3-1.4). Failure to do so leads to inadmissibility. Costs follow the outcome, subject to reduction according to the party's financial situation (consid. 2).

Texto completo

{T 0/2}
1P.686/2006 /biz

Sentenza del 24 ottobre 2006
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Fonjallaz,
cancelliere Gadoni.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
procedimento penale (revisione),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 28 settembre 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
Con decreto d'accusa del 24 febbraio 2003 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ colpevole di ripetuto danneggiamento, furto, rimozione di termini, violazione di domicilio, ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, impedimento di atti dell'autorità e calunnia. Ne ha quindi proposto la condanna a novanta giorni di detenzione e lo ha obbligato a versare un risarcimento alle parti civili. Statuendo sull'opposizione presentata dall'accusato contro il decreto d'accusa, il giudice della Pretura penale ha confermato con sentenza del 13 novembre 2003 sia le imputazioni sia la pena stabilite dal Procuratore pubblico.
B.
Adita dall'accusato, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha accertato con sentenza del 4 aprile 2006 la prescrizione dell'azione penale relativa al reato di calunnia e lo ha condannato per i rimanenti reati alla pena di settanta giorni di detenzione. Un ricorso per cassazione di Carlo Canonica contro il giudizio della CCRP è stato dichiarato inammissibile, siccome tardivo, dal Tribunale federale con sentenza dell'8 settembre 2006 (causa 6S.242/2006).
C.
Il 24 settembre 2006 A.________ ha presentato alla CCRP una domanda di revisione della sentenza 4 aprile 2006. La Corte cantonale ha respinto l'istanza con sentenza del 28 settembre 2006, negando in particolare l'esistenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo.
D.
A.________ impugna questo giudizio con un gravame al Tribunale federale, ribadendo la sua richiesta di revisione della sentenza 4 aprile 2006 della CCRP.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1, 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
1.2 Contro il giudizio impugnato, emanato da un'autorità di ultima istanza cantonale e fondato essenzialmente sul diritto di procedura penale cantonale (art. 299 CPP/TI), è di principio aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per la violazione dei diritti costituzionali dei cittadini (cfr. art. 84 cpv. 1 lett. a OG).
1.3 Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c).
1.4 Il ricorrente non fa valere la violazione di suoi diritti costituzionali né spiega le ragioni per cui la CCRP, negando in concreto l'esistenza di un motivo di revisione ai sensi dell'art. 299 CPP/TI, sarebbe incorsa in un'applicazione arbitraria della normativa cantonale. In questa sede egli solleva generici rimproveri nei confronti del Procuratore pubblico, sostenendo che avrebbe commesso errori nella conduzione dell'inchiesta, emanando poi il decreto d'accusa senza disporre di prove a suo carico. Si tratta tuttavia di argomentazioni, peraltro vaghe, che riguardano il procedimento penale concluso e che esulano quindi dall'oggetto litigioso in questa sede. La presente causa è infatti circoscritta al quesito della negata revisione, unico tema del giudizio impugnato, per cui spettava al ricorrente addurre, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché la CCRP avrebbe violato i suoi diritti costituzionali ritenendo ch'egli non avesse allegato né reso verosimile l'esistenza di fatti o mezzi di prova suscettibili di giustificare la revisione del processo. In tali circostanze, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione.
2.
Le spese processuali, ridotte vista la situazione finanziaria del ricorrente, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 ottobre 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Palavras-chave

criminal revisioninadmissibilityconstitutional substantiationnew evidencecourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the public-law appeal against the cantonal decision refusing revision was admissible despite the lack of constitutional reasoning.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because it did not raise constitutional violations with the required specificity and attacked matters outside the scope of the revision ruling.

Fundamentação extraída

In a public-law appeal, the Court reviews only clearly and specifically argued constitutional claims. The appellant did not explain why the cantonal court's refusal of revision under cantonal procedure was arbitrary or otherwise unconstitutional; instead, he repeated grievances about the original investigation and accusation, which were not the subject of the challenged decision.

Questão jurídica principal

Allocation of court costs

Decisão extraída

Costs were imposed on the appellant, reduced in view of his financial situation.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome of the proceedings.

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