Public law appeal inadmissible for missing decision copy

1P.598/2003Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I10 de nov. de 2003Dismissed

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Resumo

L.__________ filed a public law appeal against a Ticino criminal appeal decision, but failed to attach the challenged decision. The President of the Federal Court ordered him to cure the defect by 31 October 2003 under threat of inadmissibility. He did not comply, did not request an extension, and did not show inability to obtain the decision. The Federal Court therefore declared the appeal inadmissible and charged the appellant CHF 300 in court costs. A later submission was also ignored as untimely.

Regest

Art. 30 cpv. 2 e 90 cpv. 2 OG; requisito formale e motivazione del ricorso di diritto pubblico: il mancato inoltro della decisione impugnata entro il termine assegnato comporta l’inammissibilità del ricorso, se il difetto non è sanato e non è addotta l’impossibilità di procurarsi l’atto. Il Tribunale federale non procede a indagini d’ufficio per supplire a lacune essenziali dell’atto. Inoltre, uno scritto depositato oltre il termine legale è irricevibile (art. 89 cpv. 1 OG). Le spese inutili sono poste a carico di chi le ha causate (art. 156 cpv. 6 OG).

Texto completo

{T 0/2}
1P.598/2003 /col

Sentenza del 10 novembre 2003
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Nay, Vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
cancelliere Crameri.

Parti
L.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
procedimento penale,

ricorso di diritto pubblico contro una sentenza del
3 settembre 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

visto e considerato:
che il 4 ottobre 2003 L.________ ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro una sentenza del 3 settembre 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che il ricorrente non ha allegato al ricorso una copia della decisione impugnata;
che il Presidente della I Corte di diritto pubblico l'ha quindi invitato, con decreto del 9 ottobre 2003, inviato come atto giudiziario, a produrla entro il 31 ottobre seguente, con la comminatoria che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 30 cpv. 2 OG;
che il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta, non ha postulato una proroga del termine per produrre la contestata decisione né ha sostenuto l'impossibilità di ottenerla;
che del resto non risulta dall'atto di ricorso chi fossero le persone direttamente coinvolte nel procedimento e che non spetta al Tribunale federale condurre indagini al riguardo;
che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile conformemente agli art. 30 cpv. 2 e 90 cpv. 2 OG;
che comunque l'atto di ricorso non adempirebbe i requisiti di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG sicché anche per questo motivo il ricorso sarebbe stato irricevibile (DTF 127 I 38 consid. 3c);
che il nuovo scritto datato 4 ottobre 2003 ma consegnato alla posta di Lugano 1 il 4 novembre 2003 e pervenuto al Tribunale federale il 5 novembre non può essere esaminato poiché manifestamente tardivo (art. 89 cpv. 1 OG);
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate (art. 156 cpv. 6 OG);

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 novembre 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

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