Public-law appeal inadmissible against Ticino default-judgment procedure

1P.503/2003Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I10 de set. de 2003Inadmissible

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The appellant challenged a Ticino default-judgment procedure and the cantonal court's refusal to hear his late appeal. The Federal Court held that the public-law appeal was inadmissible because it is normally cassatory only, and because Ticino law provided an unconditional request for a new trial against default judgments. In addition, the appellant failed to show arbitrariness in the cantonal court's formal admissibility ruling: the declaration of appeal was filed too late, the appeal period ran from the judgment, and written reasons had not been timely requested. Legal aid was refused and the appellant had to pay CHF 500 in court costs.

Sumário Omnilex

Art. 86 OG, Art. 90(1)(b) OG, Art. 152(1) OG, Art. 156(1) OG, Art. 36a OG; admissibility of public-law appeal against a cantonal default-judgment procedure and formal dismissal of a criminal cassation appeal. The public-law appeal is, as a rule, purely cassatory and is inadmissible when the appellant seeks relief going beyond annulment. It is likewise inadmissible where cantonal law affords an unconditional remedy to request revocation/new trial of a default judgment. A constitutional complaint against a formal inadmissibility decision must specifically show arbitrariness in the application of the procedural prerequisites. The requesting of written reasons is subject to the cantonal time limit and must be timely asserted; absent a timely request, no nullity follows from the lack of written motivation.

Texto completo

{T 0/2}
1P.503/2003 /viz

Sentenza del 10 settembre 2003
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano,
Pretura penale del Cantone Ticino, via dei Gaggini1, 6501 Bellinzona,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
procedimento penale (istanza di rinvio del dibattimento),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
30 luglio 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Visto:
che con ordinanza del 16 giugno 2003, contenuta in un verbale della stessa data, il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha respinto un'istanza di rinvio del dibattimento presentata il medesimo giorno da A.________ e dichiarate definitive tre sentenze contumaciali pronunciate nei confronti dell'istante dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
che il dispositivo è stato intimato alle parti il 23 giugno successivo;

che, con decisione del 30 luglio 2003, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha dichiarato inammissibile, per assenza di una tempestiva dichiarazione di ricorso, un gravame di A.________ del 14 luglio 2003;
che contro questa decisione A.________ presenta, il 29 agosto 2003, un ricorso di diritto pubblico ove egli chiede, in via principale, di accertare la nullità della decisione della Pretura penale e degli atti successivi, in particolare del giudizio della CCRP, e, in via subordinata, di annullare quest'ultima sentenza e di riformarla nel senso di annullare la decisione della Pretura penale; in via ancora più subordinata, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti alla CCRP con l'invito ad accogliere il suo ricorso e ad annullare la decisione della Pretura penale e, infine, di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
che non sono state chieste osservazioni;

Considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1);
che il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria, per cui, ove il ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio impugnato, il gravame è inammissibile (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1);
che, di massima una sentenza contumaciale non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico, qualora il condannato possa chiederne, incondizionatamente, la revoca;
che ciò si verifica nell'ordinamento ticinese (art. 277 cpv. 3 CPP/TI), come il Tribunale federale ha stabilito con giudizio odierno in un'altra, analoga vertenza concernente il ricorrente (causa 1P.481/2003) cui, per brevità, si rinvia;
che è nella fattispecie evidente che al ricorrente è aperta la facoltà di presentare al giudice istanza per un nuovo giudizio secondo le modalità e i termini fissati dall'art. 277 CPP/TI, norma peraltro richiamata nei considerandi di diritto dell'impugnata sentenza;
che pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 86 OG;
che l'ammissibilità del ricorso sarebbe comunque stata dubbia per altri motivi;
che quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall'art. 276 cpv. 1 e 2 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);
che la CCRP ha rilevato che il Presidente della Pretura penale, accertata l'assenza ingiustificata dell'accusato, avrebbe dovuto pronunciare una nuova sentenza in contumacia e non limitarsi a dichiarare definitive le tre sentenze emesse dal Pretore;
ch'essa ha aggiunto che tale irregolarità non ha tuttavia causato alcun pregiudizio all'insorgente, visto che il merito della lite non poteva formare oggetto d'impugnazione e che l'unico punto suscettibile di ricorso e unico oggetto delle censure ricorsuali, era la dichiarazione di contumacia;
che secondo la Corte cantonale un ricorso per cassazione dev'essere imperativamente preceduto da una dichiarazione di ricorso, da presentare entro cinque giorni dal giudizio (art. 276 cpv. 1 CPP/TI; art. 289 cpv. 1 in relazione con l'art. 278 cpv. 2 CPP/TI);
che la CCRP, rilevato che il ricorrente aveva ricevuto il dispositivo quando tale termine era ormai scaduto, ha nondimeno ritenuto che, in caso di contumacia, non incombe al giudice di raggiungere il condannato per comunicargli il dispositivo della sentenza (art. 276 cpv. 1 e 2 CPP/TI) ma all'assente ingiustificato che ha ricevuto la citazione al dibattimento di informarsi tempestivamente riguardo al verdetto e ai modi per impugnarlo;
che secondo i Giudici cantonali non era ravvisabile una impossibilità del ricorrente, che il giorno stesso del dibattimento aveva presentato un'istanza di rinvio, sicché il gravame, non preceduto da una dichiarazione di ricorso, è stato dichiarato inammissibile;
che il ricorrente accenna alla circostanza di aver presentato, il 26 giugno 2003, una dichiarazione di ricorso;
che questa circostanza, non rilevata dalla CCRP come il ricorrente sostiene, non è decisiva, il termine di cinque giorni essendo a quel momento già scaduto, sicché la dichiarazione era comunque tardiva;
che il gravame è incentrato sul fatto che il termine di cinque giorni per presentare la dichiarazione di ricorso non inizierebbe a decorrere, contrariamente a quanto ritenuto dalla CCRP, dalla data del dibattimento ma dalla notificazione della sentenza;
che l'assunto ricorsuale non regge, come il Tribunale federale ha stabilito con giudizio odierno nella causa 1P.481/2003;
che il ricorrente, richiamando l'art. 289 CPP/TI, sostiene inoltre che la mancata notifica della motivazione scritta della decisione della Pretura penale comporterebbe la nullità di quel giudizio;
che anche questa tesi non può essere seguita;
che, in effetti, come stabilito nella causa 1P.481/2003, risulta con chiarezza dall'art. 276 cpv. 2 CPP/TI che la motivazione è notificata solo su istanza delle parti, se richiesta entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione orale del dispositivo;
che il ricorrente non fa valere d'aver richiesto, tempestivamente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 276 cpv. 2 CPP/TI, la motivazione della sentenza;
che il ricorrente non dimostra, con un'argomentazione conforme alle esigenze dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'incostituzionalità della norma, rispettivamente dell'interpretazione datale dalla CCRP secondo cui si può far capo al principio della notificazione fittizia (cfr., in tale ambito, DTF 126 I 36, 127 I 31);
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dovendo essere respinta, il ricorso non avendo manifestamente alcuna possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG);

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, alla Pretura penale e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 settembre 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the public-law appeal was admissible despite requesting more than mere annulment.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the remedy is, as a rule, purely cassatory and the appellant sought declaratory and reforming relief beyond annulment.

Fundamentação extraída

The Federal Court examines admissibility ex officio; a public-law appeal generally allows only annulment, save for exceptions not present here.

Questão jurídica principal

Whether the default judgment could be challenged by public-law appeal while a request for a new trial was available under Ticino law.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the appellant could request an unconditional revocation/new trial under art. 277(3) CPP/TI.

Fundamentação extraída

A default judgment is normally not attackable by public-law appeal when the convicted person has an unconditional remedy to seek revocation; that was the case here.

Questão jurídica principal

Whether the cantonal court wrongly declared the cassation appeal inadmissible for lack of a timely declaration of appeal.

Decisão extraída

No constitutional violation was shown; the declaration of appeal had to be filed within five days from the judgment, and the appellant's submission was late.

Fundamentação extraída

The appellant failed to demonstrate arbitrariness in the cantonal court's formal requirements under CPP/TI. The court also held that the five-day period begins with the judgment, not notification, and that the appellant's later declaration was untimely.

Questão jurídica principal

Whether the absence of written reasons for the default judgment rendered the judgment null.

Decisão extraída

No; written reasons are notified only on timely request within five days after oral communication of the dispositive part, and no such timely request was shown.

Fundamentação extraída

The appellant did not allege that he had requested reasons in time under art. 276(2) CPP/TI, and he did not substantiate unconstitutionality of the cantonal rule or its interpretation.

Questão jurídica principal

Whether legal aid and free counsel should be granted.

Decisão extraída

The request was rejected because the appeal had no manifest prospect of success.

Fundamentação extraída

Under the Federal Judiciary Act, legal aid is denied when the appeal is plainly without chances of success.

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